Rottamazione quinquies delle cartelle, tutte le novità anche per i tributi locali

Patrizia Del Pidio

23 Giugno 2026 - 14:14

La rottamazione quinquies ha subito molte modifiche nel corso dei mesi, l’ultima delle quali con il Decreto Accise per i tributi locali. Vediamo tutte le novità.

Rottamazione quinquies delle cartelle, tutte le novità anche per i tributi locali

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali ha subito diversi interventi che ne hanno rimodulato l’ambito di applicazione. Oltre alla sanatoria inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2026, infatti, ora l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai tributi locali, ma al fianco di questo ampliamento rimane intatta anche la possibilità dei Comuni di prevedere una rottamazione autonoma. Ed è proprio questo che rischia di complicare il quadro e di creare confusione nei contribuenti.

La nuova sanatoria ha permesso a molti contribuenti di sistemare la propria situazione debitoria con il Fisco: le domande di adesione alla rottamazione quinquies, infatti, potevano essere trasmesse entro il 30 aprile 2026. Ora i contribuenti che hanno aderito sono in attesa delle comunicazioni delle somme dovute e dovranno provvedere al pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

Rispetto alle altre definizioni agevolate, quella del 2026 risulta essere molto più flessibile, visto che consente di versare il dovuto, con lo stralcio di sanzioni e interessi, in 54 rate bimestrali spalmate su un arco temporale di nove anni.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova rottamazione, dalle scadenze per la presentazione della domanda alle regole per l’adesione.

Rottamazione tributi locali

Una delle principali novità è l’estensione della rottamazione quinquies anche ai tributi locali. Imu, Tari e bollo auto possono rientrare nella sanatoria se sono stati affidati all’agente di riscossione tra il 2000 e il 2023. Per poter rientrare nella rottamazione quinquies, però, i singoli Comuni devono provvedere all’adesione entro il 31 luglio 2026 procedendo ad approvare una delibera, pubblicando in base alle regole previste dalla normativa e dando comunicazione della decisione all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per i Comuni che aderiranno alla rottamazione quinquies la domanda di adesione da parte dei cittadini sarà possibile entro l’autunno, con la scadenza del primo pagamento al 31 gennaio 2027. In questo caso le regole della rottamazione seguono quelle della sanatoria nazionale.

Accanto alla possibilità di aderire alla rottamazione quinquies, i Comuni possono scegliere anche di avviare una sanatoria autonoma prevedendo regole diverse rispetto alla rottamazione quinquies (un diverso numero di rate, scadenze decise in autonomia e stralci diversi). Questa seconda sanatoria dei tributi locali sarà fortemente differenziata sul territorio, visto l’ampia autonomia lasciata agli enti locali.

Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?

Rientrano nella nuova rottamazione delle cartelle i debiti affidati all’Agente di Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento delle imposte dovute dopo le dichiarazioni annuali. Rientrano nella sanatoria anche i debiti risultanti da:

  • accertamento formale delle imposte sui redditi in base alle dichiarazioni presentate;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni;
  • omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS con l’esclusione di quelli richiesti dopo accertamento.

Questi debiti possono essere saldati versando solo la parte capitale, senza considerare le somme dovute a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e di somme dovute a titolo di aggio. Per chi paga in un’unica soluzione entro il 31 luglio le uniche somme dovute sono quelle dei debiti.

Sono escluse dalla rottamazione:

  • le cartelle esattoriali derivanti da controlli già eseguiti e definiti;
  • i tributi che non rientrano nella rottamazione (come, ad esempio, Irap, addizionali).

Pagamento debiti con la rottamazione: le rate

Il pagamento delle somme dovute con la rottamazione può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (piano di ammortamento in 9 anni) tutte con uguale importo da versare:

  • la prima entro il 31 luglio 2026;
  • la seconda entro il 30 settembre 2026;
  • la terza entro il 30 novembre 2026.

Le successive rate, invece, andranno versate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027. Per chi sceglie la dilazione in 54 rate le ultime tre rate andranno versate il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

A decorrere dal 1° agosto, giorno successivo al versamento della prima rata, saranno dovuti sulle rate gli interessi legali al tasso del 3% annuo.

Limite all’importo delle rate

La rottamazione quinquies prevede un massimo di 54 rate bimestrali, ma per ogni rata l’importo da versare non deve essere inferiore a 100 euro. Per chi ha un debito di 5.000 euro, quindi, non sarà possibile rateizzare in 54 rate, ma si potrà dilazionare il pagamento in un massimo di 50 rate per il vincolo dell’importo.

Gli effetti della rottamazione dopo la presentazione della domanda

Una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione quinquies, per i carichi compresi:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente;
  • può avvenire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La comunicazione delle somme dovute

Per determinare le somme dovute si tiene conto anche degli eventuali importi già versati a titolo di capitale con altre dilazioni.

Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies, la comunicazione delle somme dovute in cui è indicato:

  • ammontare complessivo delle somme dovute;
  • quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro;
  • data di scadenza di ciascuna rata.

Pagamento delle rate della rottamazione

Il pagamento delle rate della definizione agevolata 2026 può avvenire con:

  • domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;
  • moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Dal pagamento della prima o dell’unica rata del 31 luglio 2026 si determina l’estinzione delle procedure esecutive avviate precedentemente.

Decadenza rottamazione quinquies

La decadenza della rottamazione quinquies con la ripresa dei termini di decadenza e prescrizione avviene in caso di mancato o insufficiente pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di almeno due rate non consecutive;
  • dell’ultima rata.

Per le multe relative a violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata si applica solo agli interessi e alle somme dovute a titolo di aggio.

Rottamazione quinquies ci rientrano i decaduti?

Nella bozza della Legge di Bilancio è riportato che possono accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti che hanno:

  • i debiti, per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione (rottamazioni precedenti), relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese per aderire:
    • alla prima rottamazione del 2016;
    • alla riapertura dei termini per la prima rottamazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;
    • alla rottamazione bis del 2017;
    • alla rottamazione ter del 2018;
    • alla riapertura dei termini per la rottamazione ter ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  • i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese per aderire:
    • alla rottamazione quater del 2023;
    • alla riapertura dei termini per la rottamazione quater ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024.

Chi alla data del 30 settembre risultava in regola con i pagamenti della rottamazione quater resta escluso, per i debiti inclusi nella precedente definizione agevolata, dalla rottamazione quinquies.