L’Agenzia delle entrate riscossione ha comunicato l’attivazione di un nuovo servizio per scaricare i bollettini delle rate in scadenza dal 2026
In data 10 ottobre, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha comunicato l’attivazione del nuovo servizio «Copia comunicazione» grazie al quale coloro che hanno la rottamazione-quater ancora in corso possono scaricare i bollettini di pagamento relativi alle rate successivi alla n°10.
Infatti, la norma sulla rottamazione delle cartelle, consente una rateazione del dovuto in 18 rate.
Partendo dal nuovo servizio on line, ci soffermeremo sulle scadenze della pace fiscale distinguendo tra: contribuenti ordinari che dunque non sono mai decaduti dalla pace fiscale; soggetti riammessi grazie al DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe; contribuenti residenti nei territori alluvionati, L.100/2023.
Rottamazione-quater. Il nuovo servizio «Copia Comunicazione»
Con un comunicato sulle rate della rottamazione-quater, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha reso nota l’attivazione del nuovo servizio «Copia comunicazione».
Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
Chi non ha tanta dimestichezza con il PC o con il cellulare può comunque stare tranquillo in quanto i bollettini gli saranno recapitati anche secondo i canali tradizionali:
- tramite posta elettronica certificata o
- nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente in fase di domanda di pace fiscale.
Come si utilizza il nuovo servizio on line?
Per utilizzare il nuovo servizio non è necessario autenticarsi.
Invero: si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento.
Tuttavia, in alternativa:
- senza necessità di credenziali di accesso,
- è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e
- allegando il documento di riconoscimento.
Attenzione, i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste, non devono tenere conto della novità.
Tutto ciò in attesa della possibile rottamazione-quinquies.
Le scadenze per i contribuenti ordinari
La pubblicazione del nuovo servizio è l’occasiona per andare a ricordare tutte le scadenze che riguardano la pace fiscale, distinguendo tra:
- contribuenti ordinari che dunque non sono mai decaduti dalla pace fiscale;
- soggetti riammessii grazie al DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe;
- contribuenti residenti nei territori alluvionati, L.100/2023.
Partiamo con i primi che alla data del 31 luglio hanno dovuto pagare la rata n°9; mentre al 30 novembre scadrà la rata n°10; naturalmente trovano sempre applicazione i 5 giorni di tolleranza.

Le scadenze per i contribuenti riammessi
Grazie alle previsioni di cui all’articolo 3-bis, c.1 e 2 del DL 202/2024 coloro i quali erano decaduti dalla pace fiscale in quanto inadempienti nel pagamento delle rate alla data del 31/12/2024 hanno potuto riprendere il treno della rottamazione delle cartelle.
A tal fine era necessario presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025. Con riscontro dell’ADER entro il 30 giugno 2025.
Tali soggetti hanno dovuto pagare la prima rata entro lo scorso 5 agosto (31 luglio + 55 gg di tolleranza).
Nel complesso i riammessi pagano la rottamazione con le seguenti scadenze e modalità:
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e
- le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Le scadenze per i residenti dei territori alluvionati
I residenti dei territori alluvionati godono di una proroga di tre mesi su tutte le scadenze ordinarie.
Tali soggetti hanno potuto presentare la domanda di pace fiscale entro il 30 settembre 2023; anche per loro valeva la chance di riammissione alla pace fiscale.

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