Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona?

Dimitri Stagnitto

08/01/2020

10/01/2020 - 09:27

condividi

Cos’è e come funziona la ritenuta d’acconto ai fini Irpef? Ecco le istruzioni e tutto quello che c’è da sapere.

Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona?

La ritenuta d’acconto è una trattenuta che viene operata dal datore di lavoro nei confronti di un collaboratore o fornitore che rappresenta un anticipo (o un acconto, appunto) sulle imposte di quest’ultimo.

Di fatto, con la ritenuta d’acconto, una parte del compenso non viene pagato al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF da pagare in relazione a quel reddito da parte del collaboratore stesso. Una delle classiche formule all’italiana per complicare ciò che potrebbe essere semplice al solo fine di far cassa da parte del governo.

La ritenuta d’acconto viene applicata in modo diverso a seconda delle molteplici situazioni giuridiche-commerciali, per un quadro completo i lettori di Money.it possono utilmente utilizzare la seguente tabella:

Reddito su cui si applica Tipo di tassazione Aliquota ritenuta Base imponibile Codice tributo
Lavoro autonomo e occasionale ritenuta d’acconto 20% 100% 1040
Compensi amministratori di condominio ritenuta d’acconto 20% 100% 1040
Compensi per servizi resi a condomini da persone fisiche e società di persone soggetti ad IRPEF ritenuta d’acconto 4% 100% 1019
Compensi per servizi resi a condomini da società di capitali ed enti soggetti ad IRES ritenuta d’acconto 4% 100% 1020
Redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule, ecc. ritenuta d’acconto 30% 75% 1040
Utili da contratto di associazione in partecipazione (quota lavoro) ritenuta a titolo d’acconto 20% 100% 1040
Redditi per cessione diritti d’autore ritenuta d’acconto 20% 60% 1040
Redditi da vendite a domicilio ritenuta a titolo d’imposta 23% 78% 1038
Provvigioni (agenti e rappresentanti) ritenuta a titolo di acconto 23% 50% 1038
Redditi di lavoro autonomo di soggetti non residenti (anche occasionale o sotto forma di partecipazione agli utili) ritenuta a titolo d’imposta 30% 100% 1040
Compensi per levata protesti esercitata dai segretari comunali ritenuta a titolo d’acconto 20% 85%

Il sistema della ritenuta d’acconto trova il suo riferimento normativo fondamentale nell’articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973.

Il contribuente che si trova obbligato a versare la ritenuta d’acconto è definito dalla normativa fiscale come “sostituto d’imposta”, ovvero:

colui che, in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto. Deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Esaminando attentamente la disposizione contenuta nell’articolo 64 citato, appare evidente la «strana» imputazione dell’obbligo fiscale, essendo essa stessa riferita ad un soggetto diverso da colui che ha realizzato la fattispecie imponibile.

Qual è la ratio del sistema della ritenuta d’acconto?
Il vantaggio del sistema della ritenuta d’acconto per l’amministrazione finanziaria è la garanzia di una sicura ed integrale riscossione delle imposte.

In questi casi, infatti, l’evasione fiscale viene evitata anticipando il momento in cui il soggetto passivo subisce il prelievo fiscale (a titolo di acconto o di imposta definitiva).

Possiamo quindi affermare che la ritenuta d’acconto è lo strumento per mezzo del quale può avvenire la cosiddetta sostituzione tributaria.

D’altra parte, la sostituzione tributaria può operare in due modi:

  • sostituzione d’acconto, ovvero quando il sostituto è obbligato ad effettuare una ritenuta d’acconto sui redditi che eroga al sostituito. In questa fattispecie il versamento effettuato dal sostituito non estingue l’attuazione del tributo ma costituisce un acconto sull’imposta totale da versare;
  • sostituzione d’imposta in senso proprio, ovvero quando il sostituto è chiamato a versare totalmente l’imposta complessivamente dovuta dal sostituito.

La ritenuta d’acconto per prestazione occasionale
Il termine «ritenuta d’acconto» è ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della «collaborazione occasionale», una forma di collaborazione lavorativa sempre più diffusa per via del fatto che il lavoro è sempre più «liquido» e spezzettato, il posto fisso per le nuove generazioni è un miraggio e sempre più spesso lavorare significa collaborare con più soggetti durante l’anno per piccole mansioni limitate nel tempo e nell’impegno richiesto, spesso legate a specifici compiti e obiettivi.

In questi casi spesso i datori di lavoro propongono ai collaboratori sprovvisti di partita IVA (per collaborazioni che non superino i 5.000€ di compenso lordo nell’anno) la formula della collaborazione occasionale, comunemente chiamata collaborazione a ritenuta d’acconto.

È bene chiarire che in molti casi può essere utile aprire una partita IVA anche se non si è certi di raggiungere in 5.000€ di reddito annuo, questo è valido soprattutto se si sta entrando nel mondo del lavoro e si vuole avviare un percorso di aumento nel tempo del numero di clienti e collaborazioni: la partita iva può risultare fiscalmente più vantaggiosa e aiutare a negoziare condizioni e tariffe con maggior leva negoziale data dalla maggiore professionalità con cui ci si presenta sul mercato.

Come funziona la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto
Molto semplicemente con questo strumento il collaboratore esegue un lavoro per il committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), per un periodo di tempo e un compenso limitati.

La natura del rapporto deve essere appunto «occasionale» e non c’è nel rapporto lavorativo la natura di subordinazione.

Dal punto di vista pratico, al momento del pagamento della prestazione, il collaboratore deve produrre una ricevuta al committente che provvederà a saldarla.

Spesso è il committente che fornisce un modello di ricevuta che il collaboratore firma e consegna: si tratta di un ribaltamento di ruoli dovuto solo al fatto che il collaboratore spesso non sa fattivamente come produrre la ricevuta ma, ribadisco, formalmente è il collaboratore che consegna la ricevuta al committente come se fosse una fattura.

Dal punto di vista fiscale la ricevuta conterrà:

  • La data e il numero della ricevuta
  • I dati del collaboratore (incluso codice fiscale)
  • I dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA)
  • La descrizione dell’attività prestata
  • L’importo del compenso lordo
  • L’importo della ritenuta d’acconto
  • L’importo netto (lordo - ritenuta d’acconto)

Per avere un’idea più chiara vedi il Fac-Simile online oppure scaricalo in PDF:

FAC-SIMILE Ritenuta d’acconto per prestazione occasionale
Un modello pronto all’uso e facile da modificare per produrre una ricevuta per collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto.

Una volta consegnata la ricevuta al committente, questo provvede a:

  • Versare l’importo netto al collaboratore (preferibilmente con una forma tracciabile, ex. bonifico bancario)
  • Versare l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento.

Quindi:

  • La spesa totale del committente è pari al lordo.
  • L’incasso del collaboratore è pari al netto
  • Lo Stato prende subito il 20% di tasse del collaboratore attraverso il committente. Al momento della dichiarazione dei redditi l’anno successivo, a seconda dei redditi totali e di eventuali deduzioni e detrazioni, lo Stato potrà:
    • nel caso in cui non fosse dovuta, restituire al collaboratore parte o l’intera percentuale pagata (sotto forma di credito di imposta)
    • nel caso in cui le tasse dovute eccedessero il 20% già versato, chiedere un conguaglio.

Non sono sottoposti a ritenuta i compensi dal valore inferiore di 25,82 euro, corrisposti da enti pubblici o privati, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le aliquote della ritenuta d’acconto
Come abbiamo accennato, le aliquote considerate sono del 20% o del 30%. In particolare, l’aliquota al 30% si applica ai compensi per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari. Se suddetti compensi sono versati a organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, viene applicata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

La base imponibile della ritenuta d’acconto
Rientrano nella base imponibile:

  • compensi professionali;
  • rimborsi a piè di lista (effettivamente sostenute) per le spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.

Non concorrono alla base imponibile:

  • contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
  • compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.

Riassumendo:

Tipo di reddito Aliquota Base imponibile
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale 20% 100%
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere 20% 100%
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro 20% 100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori 20% 100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti 30% 100%
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti 30% 100%

Quando si versa la ritenuta d’acconto?
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento attraverso il Modello F24 unicamente con modalità telematiche per i datori titolari di partita Iva (codice tributo 1040).

Certificazione della ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto corrisposta deve essere certificata dai soggetti che le hanno effettuate. La certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme e deve indicare:

  • l’importo totale delle somme corrisposte;
  • l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).

Quando e a chi conviene la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto
Tra molti collaboratori che lavorano con questa formula gira il falso mito secondo cui la ritenuta d’acconto conviene al datore di lavoro/committente.
In realtà per il committente la convenienza è pari a quella che avrebbe se il collaboratore avesse partita IVA, dovendo anzi assolvere l’onere aggiuntivo di versare e gestire la burocrazia legata alle ritenute d’acconto.

Il fatto che la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto non convenga particolarmente al datore di lavoro non significa che convenga al collaboratore, se non nel non essere assoggettato all’INPS. Con la collaborazione occasionale, infatti, non vengono versati contributi previdenziali (né dal datore di lavoro, né dal collaboratore).

Collaborazione occasionale a ritenuta d’acconto o partita IVA?
Avendo una partita IVA (ad esempio con il regime forfettario), il collaboratore può:

  • Fruire di un’aliquota IRPEF molto vantaggiosa e di una deduzione forfettaria del reddito imponibile.
  • Pagare solo le tasse dovute (se dovute) l’anno dopo in occasione della dichiarazione dei redditi.

Il reddito netto del professionista con partita IVA sarà assoggettato all’obbligo contributivo che se da un lato comporta un costo aggiuntivo (compensato in buona parte dal basso costo IRPEF del regime) dall’altra significa accumulare contributi in vista di una futura pensione.

Lavorare in collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto conviene solo quando:

  • Si ha una sola e breve collaborazione con un soggetto
  • La natura della collaborazione è davvero estemporanea
  • Non si prevede di poter ottenere altre collaborazioni nel medio termine con lo stesso committente o con altri committenti dello stesso settore

Se invece si ritiene di:

  • avere una professionalità in uno specifico settore ed essere competenti per svolgere uno specifico lavoro
  • avere possibilità di presentarsi a più aziende per svolgere quel lavoro per cui si è competenti

nell’attesa di trovare il tanto agognato «posto fisso», conviene davvero valutare di aprire una partita iva:

  • sembrerete più «professionali» quando vi proponete in un annuncio in cui ricercano un collaboratore per svolgere un lavoro occasionale
  • potrete proporvi attivamente ad aziende come un professionista, senza attendere che mettano un annuncio, fornendovi anche di strumenti promozionali (biglietti da visita, sito internet, flyer)
  • vi metterete in tasca subito tutto il compenso lordo e dedurrete le spese per ridurre le tasse da pagare successivamente
  • non avrete il limite di 5.000€/anno per committente che potrebbe essere un freno alle vostre possibilità di ottenere un reddito maggiore e magari di crescere in un’azienda fino ad essere assunti in altre forme
  • inizierete a versare dei contributi previdenziali, in percentuale al reddito.

I sostituti d’imposta (datori di lavoro) che corrispondono dei compensi ai lavoratori autonomi per la loro attività devono operare una ritenuta d’acconto del 20% (30% per i lavoratori non residenti, a titolo d’imposta non di acconto) a titolo di acconto dell’IRPEF.

La certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi deve essere allegate al Modello 770 dei sostituti di imposta. Tale regola non vale per i titolari di partita IVA nel regime forfettario, in quanto questa particolare categoria di lavoratori autonomi non è sostituto d’imposta (a differenza di quanto previsto per i contribuenti minimi che, pur non dovendo applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, sono sostituti d’imposta).

Per approfondire vedi anche la guida sul lavoro accessorio sul sito del Ministero del Lavoro

Commenta:

foto profilo

Vale

Luglio 2015

Buongiorno! volevo chiederle: io sono in disoccupazione, se accettassi lavori a prestazione occasionale con ritenuta del 20% per lavori di promozione, cosa succederebbe alla mia disoccupazione? Grazie mille!

foto profilo

Luca

Luglio 2015

Buongiorno,

volevo chiedere se le informazioni qui riportate, in particolare quelle sulla collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, sono ancora completamente valide nonostante le modifiche del jobs act entrate in vigore il 25 giugno.

Vi ringrazio.

foto profilo

francesco

Giugno 2015

buonasera..volevo capire una cosa...quando vengo pagato con i voucher ci sono il 25% di trattenute..ma mi vengono decurtate a me?mi spiego meglio..se ho lavorato per 500 euro prendo il totale oppure 375?grazie

Lascia un commento

Iscriviti a Money.it