Riscossione, come influisce la “pausa” del 2020 sulla prescrizione?

Patrizia Del Pidio

23/02/2026

Il periodo emergenziale 2020/2021 ancora incide sulla riscossione, sui termini di prescrizione e decadenza. Vediamo il quadro normativo.

Riscossione, come influisce la “pausa” del 2020 sulla prescrizione?

Cosa determina i termini di prescrizione, decadenza e scadenza in ambito di accertamento e riscossione? Attualmente il quadro che regola i termini di decadenza e scadenza è molto articolato visto che, a partire da fine gennaio 2020, è intervenuta una normativa emergenziale che si è stratificata con interventi correttivi.

La normativa emergenziale non si è limitata solo a intervenire per fare fronte al periodo di emergenza sanitaria, ma anche per quello seguente di emergenza economica che ha inciso su moltissimi cittadini. L’obiettivo delle norme previste nel 2020 era quello di evitare che i cittadini fossero sommersi da atti impositivi e di spalmare nel tempo sia l’attività di notifica che quella di riscossione.

Questo ha reso il quadro normativo molto più complesso e articolato visto che sospensioni e differimento si intrecciano alla riscossione e all’accertamento ordinario. Come può un cittadino riuscire a orientarsi in questo complesso alveo normativo che la pandemia ha reso ancora più intricato?

Riscossione, come incide la sospensione?

Durante il periodo emergenziale l’articolo 68 del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020) ha previsto per tutte le scadenze che si collocano nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento di:

  • cartelle esattoriali;
  • avvisi di accertamento esecutivi;
  • avvisi di addebito Inps;
  • atti di riscossione.

Tutti i versamenti sospesi dovevano, poi, essere versati entro la fine del mese successivo a quello in cui si interrompeva la sospensione.

Nel decreto era nominato spesso l’articolo 12 del D.Lgs. 159 del 2015 il quale prevede che la sospensione dei versamenti comporti in automatico una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, controllo, accertamento e riscossione. Al tempo stesso era fatto divieto all’agente di riscossione di procedere a notificare cartelle di pagamento.

Le conseguenze della sospensione della riscossione

Di fatto l’articolo 68 del Decreto Cura Italia ha portato al differimento non solo dei pagamenti, ma anche dei termini di decadenza e di prescrizione. Ma al comma 4 bis l’articolo prevede anche una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’agente di riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

Quali sono stati gli effetti di questa normativa? Che tutti gli atti in scadenza nel periodo di sospensione sono stati prorogati al 31 dicembre 2023. Gli atti con scadenze diverse, invece, sono stati prorogati di 542 giorni (ovvero il numero di giorni compreso tra 8 marzo 2020 e 31 agosto 2021).

Per fare un esempio, quindi, i controlli formali sulle dichiarazioni presentate nel 2019, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Mentre la proroga prevista dall’articolo 12 deve considerarsi come generale, quella prevista dal comma 4 bis ha natura speciale. In tutti i casi in cui non opera la proroga speciale, quindi, si intende applicata quella generale che prevede una proroga di 542 giorni.

Riassumendo, quindi:

  • tutti gli atti originariamente in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di due anni e hanno avuto nuova scadenza al 31 dicembre 2023 (in questo caso anche i periodi di decadenza e prescrizione slittano di due anni);
  • tutti gli atti con scadenza diversa sono differiti di 542 giorni;
  • i carichi affidati all’agente di riscossione tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2021 prevedono un’ulteriore proroga di 24 mesi ai termini di decadenza e prescrizione.

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