Se hai subito dei danni fisici a causa di un illecito, un reato, un incidente stradale o un episodio di malasanità hai diritto al risarcimento. Ecco quanti soldi ti spettano a seconda del caso.
Nel nostro ordinamento chi causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a pagare un risarcimento, per compensare l’altra parte della perdita subita e dei disagi. Ci sono diverse tipologie di danni, ma la distinzione più importante e utile giuridicamente è senza dubbio tra quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali. La differenza è che i danni patrimoniali sono immediatamente quantificabili in denaro perché corrispondono a una perdita economica che il soggetto ha subito come danno o in relazione a esso.
I danni non patrimoniali, invece, riguardano disagi e sofferenze che non consistono nella perdita di denaro, anche se ovviamente devono essere comunque quantificati in denaro ai fini del risarcimento. I danni fisici attengono principalmente a questa categoria, ma sono quasi sempre correlati anche ai danni patrimoniali per le spese mediche. Per capire quanti soldi spettano a chi ha subito un danno fisico bisogna tenere conto di tutti gli elementi del danno e far riferimento ai criteri utilizzati dal giudice per il calcolo.
Il calcolo del risarcimento per i danni fisici
Chi riporta un danno fisico a seguito di un illecito, di un reato o di una violazione contrattuale ha diritto al risarcimento del danno in tutte le sue componenti. La sofferenza provata, le eventuali ripercussioni sull’organismo, sulle relazioni sociali dell’individuo o sulla sua attività lavorativa, sono elementi che devono essere considerati nel calcolo del risarcimento. Quest’ultimo deve infatti essere proporzionato alla gravità dei danni.
Il calcolo del risarcimento da danni fisici è spesso motivo di apprensione, non è facile capire come sia possibile tradurre economicamente sofferenze, dolori e pregiudizi di salute. Non a caso, vengono utilizzati in proposito dei criteri obiettivi per semplificare il lavoro del giudice nella determinazione di un risarcimento idoneo, almeno laddove possibile. Idealmente, i soldi del risarcimento sono corrispondenti al pregiudizio patito dalla vittima (o persona offesa), nella maniera più precisa possibile.
Il danno biologico
Il danno biologico è una componente fondamentale dei danni fisici e fortunatamente anche una delle più semplici da calcolare. Chiariamo, intanto, che per danno biologico si intende la lesione dell’integrità fisica e/o psichica, quindi comprende tutti i danni fisici che consistono in limitazioni alla funzionalità dell’organismo.
Il danno biologico viene valutato da una perizia medico-legale, che attribuisce un punteggio a seconda dei pregiudizi riportati dal soggetto, anche in riferimento alla perdita di capacità lavorativa, ma più che altro riguardo alla complessiva qualità della vita. Per le lesioni micropermanenti, con un punteggio pari o inferiore al 9%, ci sono precisi criteri per il calcolo del danno, che in questo caso è definito di lieve entità.
In particolare, si tiene conto dei seguenti elementi:
- i punti riconosciuti;
- l’età del danneggiato;
- l’invalidità assoluta e parziale;
- l’inabilità.
Per il calcolo è possibile affidarsi alle tabelle ufficiali redatte annualmente dai tribunali. A titolo di esempio, si allega quella del tribunale di Milano aggiornata al 2024 e quella di Roma rivalutata in base alle variazioni Istat nel 2025.
Queste ultime sono utili anche se i punti di invalidità riconosciuti sono superiori a 9. In questi casi si parla però di lesioni macropermanenti, per le quali è essenziale la valutazione del giudice sul caso specifico, tenendo conto di tutte le circostanze utili.
Malasanità e sinistri stradali
Nei casi di malasanità e infortunistica stradale le regole sono diverse, perché possiamo finalmente contare sulla Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico. Dal 5 marzo 2025 tutti i danni biologici superiori al 10% dovuti a incidenti stradali avvenuti dopo quella data oppure a episodi di malasanità devono essere risarciti secondo criteri univoci sul territorio nazionale.
Non vengono più prese come riferimento le tabelle di Roma e Milano per questi danni, anche se rimangono preziose per orientarsi nella valutazione dei risarcimenti che non rientrano in queste categorie, essendoci finalmente criteri uguali per tutti.
Almeno per incidenti ed errori medici ogni punto di invalidità corrisponde a un valore economico certo e fisso, che deve essere conteggiato tenendo conto del danno morale (calcolato ora secondo quattro gradi di intensità, cioè: nessuno, minimo, medio o grave) e dell’eventuale inabilità temporanea, il tutto da sommarsi sotto forma di maggiorazioni. In altri termini, per usare un paragone molto usato in questo tema, una gamba rotta a Milano vale quanto una gamba rotta a Padova, Roma, Rimini o qualsiasi altra città italiana.
La differenza con le tabelle pretorie non è sempre conveniente, ma è comunque positiva l’adozione di un criterio unico ed equo per tutti. Il risarcimento specifico dipende dall’età e dalle maggiorazioni, ma facciamo qualche esempio. Con un’invalidità permanente al 30% un soggetto di 40 anni che non ha subito il danno morale ha diritto a 123.525 euro, poco più di quanto previsto dai giudici milanesi e romani. Con la maggiorazione massima per il danno morale, invece, il risarcimento sale a 178.741 euro.
Danno morale e relazionale
Oltre al danno biologico, i danni fisici possono far conseguire anche danni morali e relazionali. I primi afferiscono alla sofferenza conseguente al danno, valutata non soltanto a livello psicologico ma anche fisico. Si tratta di una componente importante dei danni fisici, accanto al danno biologico che invece rappresenta concretamente la lesione subita. I danni relazionali riguardano invece in modo specifico le conseguenze sulla quotidianità del soggetto, ma soltanto per quegli effetti che possono interferire con la vita sociale.
Il danno morale e il danno esistenziale non possono prevedere dei parametri, ma devono essere ponderati dal giudice basandosi sulla situazione complessiva. È però bene sapere che il riconoscimento di questi danni è possibile soltanto quando c’è stata la lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto oppure quando si tratta di conseguenze di un reato.
Un criterio utile per la determinazione del danno morale in presenza di danni fisici è però la sua proporzione rispetto al danno biologico, tendenzialmente il primo calcolato su una frazione dell’invalidità riconosciuta per il primo, in genere dal 25% al 50%. Nei casi di particolare gravità, tuttavia, non è raro che i giudici vadano oltre queste percentuali.
I danni patrimoniali
L’esistenza di danni fisici non preclude certo quelli patrimoniali, che includono ad esempio le spese per i farmaci, le cure mediche, la riabilitazione e l’assistenza conseguenti al danno biologico. In questi casi il risarcimento corrisponde agli importi spesi. Oltretutto, il giudice tiene conto anche della perdita di capacità lavorativa generica e personale nella determinazione del danno biologico.
Quanti soldi per i danni fisici?
Alla luce del metodo di calcolo del risarcimento non è possibile stabilire a priori quanti soldi spettano a chi subisce un danno fisico, anche se ognuno conoscendo la propria situazione specifica può farsi un’idea dei parametri attraverso le tabelle. Per chi ha già in possesso la valutazione medica completa il calcolo è ancora più semplice, in particolar modo se si applica la Tabella unica nazionale o se ci si rivolge al tribunale di Roma o Milano, di cui abbiamo contezza certa del calcolo applicato.
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