Il riposo compensativo per chi lavora la domenica o nei giorni festivi

Simone Micocci

14/03/2018

Il riposo compensativo è un diritto del lavoratore impiegato straordinariamente per 7 giorni consecutivi; ecco come usufruirne e quali sono le maggiorazioni sulla retribuzione.

Il riposo compensativo per chi lavora la domenica o nei giorni festivi

Il riposo compensativo è quel giorno di riposo che spetta al dipendente che ha lavorato per 7 giorni consecutivi, quindi senza lo stacco di 24 ore consecutive - previsto dalla normativa - dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni.

Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Ogni lavoratore, quindi, è obbligato a rispettare uno stacco di 24 ore dopo 6 giorni continuativi di lavoro; una deroga è possibile, ma in tal caso il dipendente ha diritto al riposo compensativo.

Questo è un diritto del lavoratore che viene impiegato anche nel 7° giorno della settimana (la domenica per chi lavora dal lunedì al sabato) ma può essere riconosciuto anche al dipendente che lavora durante una festività oppure nel suo giorno di riposo (se impiegato per 5 giorni su 7).

A tal proposito il D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro stabilisce che i singoli contratti collettivi possono prevedere “in alternativa o in aggiunta” alle maggiorazioni retributive previste per chi lavora durante festività un riposo compensativo (ultimo comma dell’articolo 5).

Riassumendo, il riposo compensativo:

  • è un diritto del dipendente che lavora per 7 giorni consecutivi;
  • è una possibilità - se prevista dal CCNL - quando il dipendente lavora in un giorno festivo o in uno di riposo pur rispettando le 24 ore di stacco dopo 6 giorni continuativi di lavoro.

Naturalmente per chi lavora la domenica oltre al riposo compensativo spetta anche una maggiorazione sulla retribuzione, così come per chi viene impiegato nel giorno di riposo o durante i festivi. Di seguito faremo chiarezza sull’importo della maggiorazione sulla retribuzione, oltre alle modalità con le quali bisogna usufruire del riposo compensativo.

Retribuzione maggiorata per chi lavora la domenica

Chi lavora durante i giorni festivi o di riposo ha diritto ad una retribuzione maggiorata; tuttavia non c’è una regola fissa che stabilisce di quanto deve aumentare la retribuzione durante i giorni di festa, dal momento che le regole per il calcolo variano a seconda del contratto collettivo applicato.

Ad esempio, il CCNL Commercio prevede una maggiorazione del 30% per chi lavora nei giorni di riposo o festivi, mentre l’Aran ai dipendenti pubblici riconosce un 50% sulla retribuzione giornaliera (più il riposo compensativo).

Ecco alcuni esempi di come si calcola la retribuzione nei giorni di festa nei contratti collettivi:

  • CCNL Alimentaristi: maggiorazione del 50% che scende al 10% qualora il dipendente scelga di avvalersi del riposo compensativo;
  • CCNL Autotrasporti: maggiorazione del 50% per i giorni di lavoro prestati durante le festività infrasettimanali. Per chi lavora la domenica (turno diurno) la maggiorazione è del 20% più il diritto al riposo compensativo, ma se il turno è in notturna la retribuzione viene aumentata del 50% (più il riposo compensativo);
  • CCNL Calzature: maggiorazione del 50% per i turni diurni, 60% per quelli notturni;
  • CCNL Carta: maggiorazione dell’80% per chi lavora la domenica, più il diritto al riposo compensativo. Per chi lavora nei giorni festivi infrasettimanali, invece, la maggiorazione è del 55%;
  • CCNL Chimica: per chi lavora la domenica prevista una maggiorazione del 50% sulla retribuzione (più il riposo compensativo);
  • CCNL Editoria e Grafica: maggiorazione del 60%;
  • CCNL Meccanica: questo prevede una maggiorazione del 50% per il lavoro festivo nel turno diurno, del 60% per quello notturno. In caso di riposo compensativo la maggiorazione scende al 10% per il diurno e al 35% per il notturno.
  • CCNL Tessile: maggiorazione del 38% per il festivo diurno, 54% per il festivo notturno.

Quindi ci sono dei CCNL che riconoscono al dipendente la facoltà di usufruire di un riposo compensativo anche per i giorni lavorativi infrasettimanali; la regola generale comunque resta quella per cui il riposo compensativo spetta obbligatoriamente quando non vengono rispettate le 24 ore di stacco tra un periodo di lavoro continuativo di 6 giorni; vediamo quali sono le modalità con le quali bisogna usufruirne.

Il riposo compensativo

L’articolo 17 della legge 370/34 stabilisce che di regola il riposo settimanale cade di domenica e nel caso in cui al dipendente viene chiesto comunque di lavorare quest’ultimo ha diritto al riposo compensativo.

Questo deve essere pari “alle ore di lavoro eseguite nella domenica e, in ogni caso, non inferiore a 12 ore consecutive”. Il riposo compensativo quindi può avere una durata inferiore alle 24 ore, ossia di 12 ore che cominciano a decorrere dalla mezzanotte al mezzogiorno, o viceversa.

Entro quando bisogna usufruire del riposo compensativo? Solitamente questo deve essere richiesto nel primo giorno utile successivo all’attività lavorativa straordinariamente prestata; ad esempio, chi lavora la domenica dovrebbe usufruirne il lunedì.

Tuttavia ci possono essere delle eccezioni; come recentemente dichiarato dall’Aran, infatti, questo può essere richiesto entro i 15 giorni successivi.

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