Rinegoziazione mutuo prima casa e detrazione interessi passivi in dichiarazione 2026

Nadia Pascale

30 Aprile 2026 - 13:11

La rinegoziazione del mutuo consente spesso di abbassare la rata, ma si perdono le detrazioni fiscali degli interessi passivi? Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Rinegoziazione mutuo prima casa e detrazione interessi passivi in dichiarazione 2026

La rinegoziazione del mutuo consente di mantenere i benefici della detrazione degli interessi passivi pagati alla banca? Le agebolazioni fiscali possono essere inserite nella dichiarazione 2026?

Quando viene stipulato un contratto di mutuo per lunghi periodi, (ad esempio per l’acquisto di casa) può sorgere l’esigenza di chiedere alla banca una rinegoziazione dello stesso, l’obiettivo nella maggior parte dei casi è ridurre la rata da versare, passare da un tasso fisso a un tasso variabile, o viceversa, cambiare il piano dei pagamenti, ma in questo caso quali sono gli effetti della rinegoziazione sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo?
Nello specifico, i consumatori si chiedono se possono continuare a portare in detrazione gli interessi passivi pagati sul mutuo.

Ecco le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate in caso di rinegoziazione del mutuo.

Detrazione interessi passivi mutuo e rinegoziazione, sono compatibili?

Vediamo se è possibile continuare ad avere i vantaggi della detrazione degli interessi mutuo prima casa anche in caso di rinegoziazione. A fornire la risposta è l’Agenzia delle Entrate attraverso la rubrica FiscoOggi in cui risponde a un contribuente.

Il contribuente chiede

Ho intenzione di rinegoziare il contratto di mutuo stipulato qualche anno fa per l’acquisto della mia abitazione principale. Mi confermate che dopo la rinegoziazione potrò continuare a detrarre gli interessi passivi?

L’Agenzia delle Entrate conferma che nel caso in cui sia stato stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa e lo stesso sia oggetto di rinegoziazione, non si perdono i vantaggi legati alle detrazioni degli interessi passivi.
Si ricorda che queste sono riconosciute con aliquota al 19% su una spesa massima di 4.000 euro l’anno.
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute in quanto non cambiano le parti contraenti e neanche la finalità del mutuo che è comunque diretta all’acquisto della prima casa.

La detrazione spetta nei limiti riferiti alla quota residua di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto.
A tale quota si possono aggiungere alcuni oneri correlati: eventuali rate scadute e non pagate, la rata relativa agli interessi del semestre in corso (rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione), gli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera.

Come compilare la dichiarazione dei redditi in caso di rinegoziazione del mutuo

Ricordiamo che gli interessi passivi possono essere portati in detrazione, insieme ad altre spese legate alla stipula del mutuo per l’acquisto della prima casa, nel rigo E7 del modello 730/2026.

Nel modello Redditi Persone Fisiche 2026, la detrazione deve, invece, essere indicata nel Rigo RP7.

In caso di rinegoziazione del mutuo stipulata a partire dal 1° gennaio 2022, gli importi da portare in detrazione devono essere indicati nella colonna 2 del Rigo RP7.

Per data di stipula del mutuo deve intendersi la data di stipula del contratto di rinegoziazione del contratto. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

Rinegoziazione del mutuo su quali parti del contratto?

Prima di addentrarci sul tema delle detrazioni fiscali spettanti in caso di rinegoziazione del mutuo, è bene fare una premessa. La rinegoziazione del mutuo è un contratto con cui il debitore rinegozia le condizioni del mutuo con la stessa banca/istituto di credito con cui ha stipulato il contratto. Questo è il tratto distintivo rispetto alla surroga che, invece, viene stipulata con una banca diversa.

La rinegoziazione deve essere chiesta dal debitore e mira a ottenere delle condizioni maggiormente favorevoli, ad esempio, si può passare dal tasso fisso al variabile, o viceversa, si può optare per un mutuo con tasso variabile con cap, oppure, si può scegliere di cambiare il piano di ammortamento (ad esempio riducendo o estendendo la durata del mutuo), diverse sono le opzioni.

Non è detto che la banca sia propensa alla rinegoziazione del mutuo e non vi è un obbligo, la banca è, invece, obbligata a concedere su richiesta la surroga del mutuo.

Riordino detrazioni fiscali

Dall’anno di imposta 2025, dichiarazione 2026 entra in vigore il riordino delle detrazioni fiscali per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000 euro.

In caso di reddito superiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro, l’importo base della spesa ammessa alle detrazioni è di 14.000 euro. Superati i 100.000 euro e fino a 120.000 euro l’importo base scende a 8.000 euro. Gli importi sono effettivamente riconosciuti in tale misura solo nel caso in cui ci siano tre o più figli a carico. In questo caso, il coefficiente è pari a 1.

In assenza di figli è applicato il coefficiente 0,50, quindi, gli importi sono ridotti alla metà: 7.000 euro per chi ha un reddito compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro e 4.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro e fino a 120.000 euro.

In presenza di un solo figlio è applicato il coefficiente 0,70. Ne consegue che per la prima fascia la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 9.800 euro e scende a 5.600 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.

Infine, in presenza di due figli a carico è applicato il coefficiente 0,85 e la spesa massima su cui applicare la detrazione è di 11.900 euro per i redditi compresi tra 75.000 euro e 100.000 euro e 6.800 euro in caso di reddito superiore a 100.000 euro.

Il riordino è applicato in modo automatico nella dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può scegliere in modo autonomo le detrazioni da far valere (il limite è, infatti, riferito non al vantaggio fiscale, ma alla spesa) barrando la casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato”.

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