Le assicurazioni sanitarie sono sempre più diffuse, ma nel caso in cui le spese sanitarie siano state rimborsate dall’assicurazione, si può richiedere la detrazione fiscale al 19% delle stesse?
Chi stipula un’assicurazione sanitaria che rimborsa le spese mediche perde le detrazioni fiscali per le stesse o può fruirne?
Le detrazioni fiscali spettano al soggetto che ha sostenuto le spese stesse, ma cosa succede nel caso in cui le spese siano sostenute da terzi, ad esempio nel caso in cui le spese sanitarie siano state pagate o rimborsate dall’assicurazione?
In linea generale qualsiasi spesa sostenuta per essere considerata detraibile o deducibile ai fini Irpef deve essere sostenuta dallo stesso contribuente.
L’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 prevede un’eccezione alla regola generale di non detraibilità o deducibilità degli oneri rimborsati al contribuente e si tratta proprio delle spese sanitarie rimborsate dall’assicurazione, ma perché si applica tale eccezione?
Ecco le norme applicabili in caso di rimborso delle spese sanitarie da parte della compagnia di assicurazione.
Come funziona la detrazione per le spese mediche?
Qual è il trattamento fiscale in caso di rimborso delle spese mediche da parte della compagnia di assicurazione? Specifica l’Agenzia delle Entrate che non possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate.
Vediamo però nel dettaglio come è disciplinato il rimborso delle spese mediche da parte dell’assicurazione.
Con la Legge di Bilancio 2020 le regole che danno diritto alla detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi sono diventate più severe, per molte spese non basta più lo «scontrino parlante», ma sono detraibili ai fini IRPEF solo se pagate con carte e bancomat, mentre in caso di versamento in contanti, si perde il rimborso IRPEF.
Le spese mediche, però, fanno eccezione, infatti, in alcuni casi è ancora possibile pagare in contanti e ottenere il beneficio fiscale della detrazione.
Le spese mediche:
- sono detraibili solo se pagate con mezzi tracciabili se sostenute presso medici o strutture sanitarie private;
- l’uso del contante è ammesso per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale e strutture private accreditate.
Quindi, non tutte le spese mediche e sanitarie pagate in contanti restano escluse dai rimborsi IRPEF. Queste spese, se documentate con scontrino o fattura recanti il codice fiscale del contribuente, danno il diritto a una detrazione del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Queste le regole generali per portare in detrazione le spese mediche in dichiarazione dei redditi.
Cosa succede in caso di rimborso spese tramite assicurazione sanitaria? Il contribuente può comunque portarle in detrazione?
Nel caso di rimborso spese con assicurazione sanitaria le regole vengono stabilite dall’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR: vediamo cosa stabiliscono.
Rimborso spese mediche con assicurazione sanitaria: si ha ancora diritto alla detrazione?
Quando una spesa sanitaria viene rimborsata dall’assicurazione il contribuente si trova in una situazione particolare. L’articolo 15 del TUIR stabilisce quanto segue:
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.
Quindi, il contribuente può portare in detrazione le spese rimborsate dall’assicurazione quando il premio:
- è versato dal contribuente ma non è detraibile né deducibile;
- è versato da altri (per esempio dal datore di lavoro), ma concorre alla formazione del reddito del contribuente.
A questo proposito si ricorda che a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86 sono deducibili dal reddito del contribuente
i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
La stessa regola si applica al caso in cui i contributi siano versati dal datore di lavoro (articolo 51, comma 2, lettera a) del DPR n. 917/86), ne consegue che nel caso in cui il datore di lavoro o il contribuente abbiano versato contributi per assistenza sanitaria a enti o casse aventi fine esclusivamente assistenziale, gli importi versati dal contribuente sono deducibili fino a 3.615,20 euro.
Nel caso in cui tali importi siano stati versati dal datore di lavoro, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente. Le quote eccedenti tale limite, invece, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Le deduzioni si applicano prima del calcolo dell’imposta e riducono la base imponibile.
Tali contributi sono indicati al rigo 442 della CU. Nelle annotazioni del modello deve essere indicato che le spese mediche rimborsate possono essere portate proporzionalmente in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Se in forza di tale “contratto” l’assicurazione paga le spese sanitarie in favore del contribuente, le stesse non possono essere portate in detrazione. Per la quota eccedente il limite, le spese sanitarie possono essere proporzionalmente portate in detrazione.
Del caso se n’è occupata la CTR del Piemonte con la Sentenza numero 640 del Collegio 3, pubblicata il 29 luglio 2021. Secondo la CTR
risulta evidente, analizzata la terminologia utilizzata dal Legislatore, l’intento di portare in detrazione gli oneri effettivamente sostenuti.
Quindi, visto che la norma prevede solo il caso in cui le spese mediche siano rimborsate al contribuente dall’assicurazione, questo deve essere inteso come il confine della detraibilità. Di conseguenza, se queste spese sono sostenute direttamente dall’assicurazione non sono detraibili.
Come portare in detrazione le polizze sanitarie
Deve essere ricordato che non tutte le polizze assicurative stipulate per la copertura di spese sanitarie possono essere portate in detrazione/deduzione, nel caso in oggetto, solo le polizze che coprono gli infortuni godono di tale agevolazione fiscale.
Ad esempio, se viene stipulata una polizza a copertura delle spese dentistiche o per interventi chirurgici, le stesse non possono essere portate in detrazione. Inoltre per ottenere i benefici fiscali legati alle polizze assicurative, i pagamenti devono essere tracciabili e non in contanti.
La detrazione si ottiene indicando la spesa nel Quadro E, righi E8-E10, codice 36. Per chi compila il modello Redditi, invece, la detrazione deve essere indicata nel quadro RP.
La detrazione spettante è pari al 19% del premio versato per redditi fino a 120.000 euro. Al superamento di tale reddito decresce e non si ha più diritto alla detrazione una volta superati i 240.000 euro di reddito.
Tali dati sono generalmente già presenti nel modello 730/2025 precompilato, infatti, gli enti o casse con finalità assistenziale sono tenuti a comunicare ogni anno all’anagrafe tributaria i dati completi afferenti i rimborsi effettuati, evidenziando gli importi erogati e i soggetti destinatari.
Il modello precompilato è disponibile per la sola lettura a partire dal 30 aprile 2025, mentre per le eventuali modifiche e l’inoltro il termine iniziale è il 15 maggio 2025. La trasmissione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro il 30 settembre 2025.
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