Se pensi che ti sia stato addebitato erroneamente il canone Rai in bolletta, ecco la guida completa per richiedere e ottenere un rimborso completo
Il canone Rai, o più correttamente canone TV, per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane viaggia in incognito, addebitato direttamente nella fattura dell’energia elettrica dell’utenza domestica residenziale, spalmato in dieci “comode” rate da gennaio a ottobre. Nel 2026 l’importo è tornato pieno: 90 euro l’anno, dopo lo sconto-lampo a 70 euro del 2024 mai più rinnovato, come confermato dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e non modificato dall’ultima manovra.
Finché il meccanismo gira liscio, tutto bene. Il problema nasce quando qualcosa si inceppa: un doppio addebito, un’esenzione che non viene recepita, una voltura o un subentro che si accavallano, dati anagrafici disallineati. Ed è qui che entra in scena l’ipotesi rimborso.
Cerchiamo di mettere ordine e di rispondere alle uniche domande che contano davvero: quando spetta, chi gestisce la pratica, come si presenta l’istanza e quali errori (spesso banalissimi) ti fanno perdere settimane.
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Rimborso canone Rai: quando spetta davvero? Tutti i requisiti
La regola madre è una sola: il rimborso riguarda importi del canone TV pagati o addebitati senza che fossero dovuti. Non è un favore né un premio fedeltà: è la restituzione di un indebito. I casi tipici sono pochi ma tornano sempre gli stessi.
Il più diffuso in assoluto è il doppio addebito. Scatta quando lo stesso canone finisce due volte nello stesso periodo: succede se nel nucleo familiare risultano attive due utenze domestiche residenziali, se una persona è intestataria di più contratti luce e il canone viene «agganciato» a più forniture, oppure se un cambio di residenza o una voltura hanno confuso il sistema sull’utenza di riferimento. Qui c’è un punto decisivo: il canone TV è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Tradotto, la seconda casa non significa automaticamente secondo canone. Il vizio da correggere non è l’immobile in più, è la duplicazione dell’addebito.
Poi c’è il capitolo esenzione. Se rientri in una delle categorie esonerate ma l’addebito è arrivato lo stesso, hai diritto a chiedere indietro i soldi. Attenzione però: l’esenzione non è un’opinione, è una condizione regolata da requisiti e scadenze precise. I casi più frequenti sono l’esenzione per gli over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 8.000 euro (soglia valida per gli anni dal 2018 in poi; per gli anni precedenti il tetto era di 6.713,98 euro), la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV e le esenzioni previste da convenzioni internazionali per diplomatici e militari stranieri. In tutti questi casi il presupposto va prima dichiarato con l’apposita dichiarazione sostitutiva: senza quel passaggio, il rimborso non regge.
Terzo scenario, quello più delicato dal lato umano: il decesso dell’intestatario. Dopo un lutto capita che continuino ad arrivare addebiti non più dovuti, o che al cambio di intestazione dell’utenza si generi una duplicazione. Qui la documentazione conta tanto: attenersi alla modulistica e allegare tutto ciò che serve per la casistica specifica è l’unico modo per evitare rimpalli e richieste di integrazione.
Chi gestisce il rimborso: perché l’interlocutore è l’Agenzia delle Entrate
La regia della pratica è dell’Agenzia delle Entrate: è lì che si presenta l’istanza con il modello dedicato ed è lì che avvengono i controlli. Quando il canone è stato addebitato in bolletta, a restituire materialmente i soldi è l’impresa elettrica, con accredito sulla prima fattura utile: la legge le impone di erogare il rimborso entro 45 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dall’Agenzia. Solo se quel canale si inceppa, il pagamento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Morale operativa: l’Agenzia decide, l’azienda della luce paga. E se il modulo è compilato bene, con dati e periodi coerenti, la macchina si muove, come da normativa vigente.
Come ottenere il rimborso: cosa preparare prima di aprire il modulo
Il novanta per cento del lavoro si fa prima di compilare qualsiasi cosa. Metti in fila questi elementi, sono quelli che separano una pratica che cammina da una che si arena:
- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- bollette interessate o altra prova di pagamento, con mesi e anni evidenziati;
- dati dell’utenza su cui è comparso l’addebito;
- motivazione precisa (doppio addebito, esenzione, decesso e così via);
- IBAN per l’eventuale accredito e gli allegati richiesti per la tua casistica.
Un consiglio utile? Costruisci un mini prospetto con mese, importo e riferimento bolletta. Ti evita di sbagliare quando compili e rende la richiesta leggibile anche a chi deve istruirla dall’altra parte.
Il modello e le sei causali da conoscere
Per richiedere concretamente il rimborso, si usa lo specifico modello di richiesta di rimborso del canone TV dell’Agenzia delle Entrate, e il cuore della compilazione è la causale, ossia il codice che spiega perché quei soldi non erano dovuti. I codici ufficiali sono sei:
- codice 1 - esenzione per over 75 con reddito familiare non superiore a 8.000 euro, con dichiarazione sostitutiva già presentata;
- codice 2 - esenzione per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri), con dichiarazione già presentata;
- codice 3 - canone pagato in bolletta e, in parallelo, anche con altre modalità (per esempio F24);
- codice 4 - canone addebitato su due utenze intestate a componenti della stessa famiglia anagrafica;
- codice 5 - presentata la dichiarazione di non detenzione di apparecchi TV per sé e per la propria famiglia anagrafica;
- codice 6 - qualsiasi altra motivazione, da riassumere nell’apposito spazio del modello.
Il codice 4 merita una nota, perché è il più «furbo»: se il presupposto (l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica) è ancora in essere e lasci vuoto il campo «data fine», l’istanza di rimborso vale automaticamente anche come dichiarazione sostitutiva. In pratica chiudi due partite con un colpo solo: recuperi il pregresso e blocchi gli addebiti futuri. Un dettaglio che può fare la differenza tra una pratica risolta e una che si trascina.
Invio, tracciabilità e tempi: la regola d’oro
L’istanza si trasmette per via telematica dai servizi online dell’Agenzia (con SPID, CIE o CNS, oppure con credenziali Entratel/Fisconline) o tramite un intermediario abilitato, secondo quanto previsto dalle istruzioni del modello in vigore. Qualunque canale tu scelga, conserva sempre ricevute, protocolli e copia integrale di tutto ciò che invii, allegati compresi. Se un domani serve ricostruire la pratica, è l’unica ancora a cui aggrapparti.
Sui tempi, la realtà è meno lineare della teoria. Un doppio addebito pulito e ben documentato viaggia spedito; esenzioni, decessi e variazioni anagrafiche richiedono più verifiche e allungano l’attesa. Se dopo un periodo ragionevole tutto tace, valuta un sollecito tramite i canali indicati dall’Agenzia, magari con l’aiuto di un intermediario.
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Gli errori che ti fanno perdere tempo (e a volte i soldi)
Si inciampa quasi sempre sugli stessi ostacoli: il periodo richiesto non coincide con le bollette allegate, i dati dell’utenza vengono trascritti male, la motivazione è generica e non supportata, mancano i documenti nei casi non standard come esenzione o decesso, l’IBAN è errato o non conforme. La richiesta che funziona è quella che risponde senza zone grigie a quattro domande: cosa è successo, quando, quanto e perché non era dovuto.
Un’ultima avvertenza, perché il canone resta comunque un obbligo per chi non è esente: chi è tenuto al pagamento e non versa rischia sanzioni amministrative da 103,29 a 516,45 euro. Il rimborso serve a correggere gli errori, non “a saltare la fila”.