Rimborso accise gasolio: domanda in scadenza il 30 aprile 2018

Guendalina Grossi

5 Aprile 2018 - 17:21

Dichiarazione rimborso accise gasolio primo trimestre 2018: l’Agenzia delle Dogane comunica che il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 30 aprile 2018.

Rimborso accise gasolio: domanda in scadenza il 30 aprile 2018

Rimborso accise gasolio da autotrazione: con la nota n. 35398/RU l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che è disponibile il software che consente agli autotrasportatori di compilare e stampare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018 per usufruire dei benefici fiscali.

Per ottenere l’agevolazione gli autotrasportatori devono provvedere all’invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane entro il 30 aprile 2018.

Non tutte le attività di trasporto possono beneficiare dell’agevolazione, ci sono infatti dei veicoli che non possono ottenere l’incentivo.

Vediamo di seguito quali soggetti possono possono presentare domanda, a quanto ammonta l’importo rimborsabile e come inviare le dichiarazioni.

Rimborso accise gasolio da autotrazione: ecco il software da utilizzare

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2018.

L’Agenzia ricorda che i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale devono provvedere a presentare il contenuto della dichiarazione cartacea su un supporto informatico (DVD, pen drive USB).

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

  • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Chi può usufruire dell’agevolazione?

Per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

  • l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Possono inoltre beneficiare dei rimborsi le attività di trasporto persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  • attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Al fine di ottenere il rimborso dell’importo pari a 214,18 per mille litri di prodotto gli autotrasportatori dovranno presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 aprile 2018.

Per poter usufruire dell’incentivo gli autotrasportatori dovranno consegnare i seguenti documenti:

  • gli esercenti l’attività di trasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
  • i soli esercenti l’attività di trasporto persone possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.

Invio telematico delle dichiarazioni

L’Agenzia ricorda agli utenti interessati che possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Per farlo gli utenti dovranno richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018”;
  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2018”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

L’Agenzia infine ricorda agli utenti che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Si allega di seguito la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicata il 27 marzo 2018.

Rimborso accise gasolio I trimestre 2018
Scarica la nota dell’Agenzia delle Dogane pubblicata il 27 marzo 2018

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