L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 33/E/2016 per chiarire le ultime novità 2016 in materia di rimborsi Iva. Ecco i punti principali.
Con la circolare 33/E del 22 luglio e con successivo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti sulla disciplina dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche che sono state introdotte dai D.Lgs.n° 156 e 158/2015.
Le principali novità riguardano la maggior semplicità di accesso ai rimborsi delle eccedenze di credito desumibili dalle dichiarazioni annuali IVA.
Di seguito tutti i dettagli della circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate in materia di rimborsi iva, con un rapido focus sui decreti in attuazione alla legge delega dell’11 Marzo 2014 n.23, per la revisione del sistema fiscale che hanno modificato la disciplina di riferimento.
Rimborsi iva: le modifiche normative
L’anno 2015 è stato un anno di profonde riforme al sistema tributario.
In particolare, ci sono stati due decreti legislativi che hanno modificato la disciplina dei rimborsi iva:
- Il decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156, recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario,
- il decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.158, recante la revisione del sistema sanzionatorio.
Il primo decreto ha in sostanza riformulato l’Istituto dell’Interpello, sostituendo il riferimento all’Interpello ordinario con cinque diverse categorie di interpello: ordinario "puro", qualificatorio, probatorio, antiabuso, e disapplicativo.
Il secondo decreto invece, ha revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie sia in campo amministrativo che penale. Tale revisione avviata dai Decreti di cui sopra ha modificato l’art. 23 D.Lgs. 472/97, che è giunto a contemplare un’operatività più ampia dei provvedimenti di sospensione e compensazione dei rimborsi, in presenza di un atto con il quale vengono accertati maggiori tributi. La sospensione adesso è attuabile non solo per l’importo delle sanzioni, ma per tutti gli importi dovuti in base all’atto.
Rimborsi Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 33/E, fornisce importanti precisazioni in merito alle disposizione contenute nell’art. 38-bis, DPR 633/72 alla luce delle recenti modifiche normative, secondo la quale sono previsti maggiori vantaggi per i soggetti, i quali possedendo i requisiti di cui all’art. 30, DPR 632/72, possono accedere con più facilità e semplificazione ai rimborsi delle eccedenze di credito desumibili dalle dichiarazioni annuali IVA.
La Circolare illustra nel dettaglio:
- la possibilità della disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai fini dell’ottenimento del rimborso IVA;
- la possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o rettifica;
- l’applicabilità degli Istituti della sospensione e del fermo amministrativo;
- l’obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell’Iva di gruppo in caso di franchigia.
Per quanto riguarda le società non operative ed in perdita sistematica, la normativa prevede che non possano chiedere il rimborso o la compensazione nel Modello F24 dell’eccedenza di credito evidenziata dalla dichiarazione annuale IVA.
La precisazione della Circolare riguarda l’applicazione della sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato, in caso di rimborso del credito iva da parte delle società di comodo. Se l’eccedenza del credito IVA è stata compensata, si applicherà, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.
Qualora si constati l’indebito utilizzo dell’eccedenza di credito a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi, è prevista la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
Per quanto concerne invece il caso in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantino un credito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, il pagamento può essere sospeso dalla stessa, se è stato notificato:
- l’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione;
- provvedimento per il quale sono stati accertati maggiori tributi, anche se non definitivi.
La circolare 33/E precisa che il rimborso iva viene comunque erogato per i seguenti casi specifici:
- se il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità e non sono ancora decorsi 30 giorni;
- nel caso in cui vi sia un piano di rateazione che sta regolarmente pagando per un accertamento con adesione, acquiescenza, una conciliazione giudiziale o un reclamo/mediazione;
- se il contribuente ha in essere somme dovute all’amministrazione finanziaria riammesse al piano di rateazione;
- se il contribuente è titolare di un piano di rateazione che non ha ancora dispiegato i propri effetti essendo in pendenza il termine del versamento della prima rata.
Per quanto riguarda il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D 18 novembre 1923, n.2440 il legislatore ha introdotto alcuni strumenti di tutela cautelare quali:
- la sospensione di cui all’articolo 23 D.Lgs. 472/97;
- la sospensione di cui al comma 8 dell’articolo 38- bis nei casi di fattispecie penalmente rilevanti.
La circolare 33/E precisa che il fermo amministrativo può trovare applicazione solo in via residuale, e con i limiti sopra delineati, in tutte le ipotesi nelle quali non sono utilizzabili gli specifici strumenti di tutela del credito erariale dettati dalla normativa tributaria.
L’amministrazione finanziaria ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, che ricorre nei casi:
- di rimborsi superiori a 15mila euro;
- per i contribuenti considerati più "a rischio", ovvero quelli che nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con elevati scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
L’obbligo di prestare la garanzia vige anche per gli importi superiori a 15.000 euro chiesti da soggetti in attività d’impresa da meno di due anni.
Tale soggetto dovrà considerare:
- per esercizio di attività di impresa: l’effettivo svolgimento dell’attività stessa;
- per inizio dell’attività d’impresa di cui sopra: la prima operazione effettuata, non quindi il momento di apertura della partiva Iva.
La Circolare 33/E, in merito al computo dei 2 anni, precisa che è necessario verificare l’effettiva esistenza dell’azienda e d’esercizio d’impresa, che a volte può essere ricavato anche dagli investimenti realizzati, i lavori eseguiti, i contratti stipulati o dalle operazioni passive, effettuate in funzione di future operazioni attive.
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