Riduzione contributi IVS, ecco i segreti per evitare problemi con l’Inps

Paolo Ballanti

13 Novembre 2024 - 16:34

La riduzione contributi IVS ha il merito di abbattere parzialmente le trattenute a carico dei lavoratori dipendenti con conseguente aumento del netto. Attenzione però ai possibili problemi con l’Inps

Riduzione contributi IVS, ecco i segreti per evitare problemi con l’Inps

La Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra 2024) nell’ottica di ridurre l’impatto di contributi e tasse sulle buste paga dei dipendenti ha contemplato all’articolo 1, comma 15 un esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

La misura, prevista in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, opera in favore dei dipendenti (inclusi gli apprendisti) di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Fanno eccezione i soli rapporti di lavoro domestico.

Lo sgravio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari:

  • Al 6% dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo (mensile) di euro 2.692,00, al netto del rateo di tredicesima;
  • Al 7% dei contributi IVS a carico del lavoratore, se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo di 1.923,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima.

La misura, traducendosi in una riduzione delle trattenute a carico del lavoratore dipendente, comporta un corrispondente aumento del netto da pagare.

Come espressamente chiarito dalla Manovra 2024 (articolo 1, comma 15) lo sgravio non trova applicazione con riguardo alla tredicesima mensilità o ai singoli ratei della stessa. Peraltro, nell’ipotesi in cui i contratti collettivi prevedano il riconoscimento in busta paga di mensilità ulteriori a quelle ordinarie e alla tredicesima (è il caso, ad esempio, della quattordicesima) nel mese di erogazione della mensilità aggiuntiva o nei mesi di liquidazione dei singoli ratei della stessa, la riduzione IVS trova applicazione esclusivamente con riguardo alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando l’ammontare della mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Chiarite le caratteristiche dello sgravio e trattandosi di una misura che ha un impatto sul versamento dei contributi all’Inps, analizziamo in dettaglio i segreti per non avere problemi con l’Istituto.

Verificare l’esistenza di dipendenti senza trattenuta di contributi Inps

L’effetto dello sgravio IVS è quello di ridurre i contributi a carico del lavoratore dipendente, trattenuti in busta paga sulle competenze lorde. Dal momento che gli oneri previdenziali e assistenziali possono al massimo azzerarsi, senza tuttavia comportare un credito del dipendente nei confronti dell’Inps, è bene verificare se esistono lavoratori che già beneficiano di un abbattimento totale dei contributi e, al tempo stesso, sono indebitamente destinatari dello sgravio IVS.

In situazioni simili, infatti, l’effetto è quello di applicare la riduzione su un dipendente che già non subisce alcuna trattenuta a titolo di contributi a suo carico, portando pertanto quest’ultima da un valore negativo (in trattenuta) ad uno positivo (in competenza).

Denunciare all’Inps, all’interno del flusso telematico UniEmens, l’esistenza di contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente con un segno negativo (voce a debito per l’Istituto) comporta l’emissione di una nota di rettifica nei confronti dell’azienda, costretta pertanto a restituire con modello F24 il credito indebitamente fruito dal dipendente.

Un esempio in tal senso è quello dei lavoratori svantaggiati, dipendenti delle cooperative sociali, per i quali, a norma dell’articolo 4, comma 3, Legge 8 novembre 1991, numero 381, le aliquote contributive sono ridotte a zero, tanto per la quota a carico azienda quanto per quella in capo al lavoratore stesso.

Verificare l’esistenza di dipendenti con il bonus mamme

La Manovra 2024, oltre a disporre l’applicazione della riduzione IVS, ha previsto (articolo 1, commi 180 - 181), con riguardo ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti, a carico delle lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, madri di tre o più figli.

La misura spetta, come anticipato, sino al 31 dicembre 2026 o, in ogni caso, sino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero si traduce in un abbattimento totale dei contributi IVS a carico della lavoratrice. La somma non trattenuta non può comunque eccedere la soglia di 3 mila euro annui, riparametrata:

  • Su base mensile, in misura pari a 3.000,00 / 12 = 250,00 euro;
  • Su base giornaliera, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, in misura corrispondente a 250,00 / 31 = 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Il successivo comma 181, articolo 1, estende, in via sperimentale, lo sgravio descritto alle lavoratrici con rapporto a tempo indeterminato, madri di due figli. In tal caso la misura ha effetto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, sino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’applicazione in busta paga del bonus mamme impone ai datori di lavoro di verificare se, per le lavoratrici beneficiarie, non agisce anche la riduzione IVS. Trattandosi, come descriveremo tra poco, di due misure alternative tra loro, l’obiettivo è evitare una nota di rettifica da parte dell’Inps e il conseguente versamento con modello F24 della riduzione IVS indebitamente fruita dalla dipendente destinataria del bonus mamme.

La Circolare Inps del 31 gennaio 2024, numero 27, nel fornire le istruzioni operative per il riconoscimento in busta paga del bonus mamme ha precisato che quest’ultimo è «strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore».

L’applicazione, ancora la circolare, della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce «l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024». Laddove, conclude l’Inps, sussistano i presupposti legittimanti «per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro».

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