Riduzione contributi settore edilizia 2017: istruzioni Inps, domanda e requisiti

Anna Maria D’Andrea

4 Settembre 2017 - 17:10

Riduzione contributi settore edilizia 2017: con la circolare n. 129 l’Inps fornisce le istruzioni operative con requisiti e come presentare domanda. Ecco come fare.

Riduzione contributi settore edilizia 2017: istruzioni Inps, domanda e requisiti

Riduzione contributi settore edilizia 2017: la circolare n. 129 pubblicata dall’Inps il 1° settembre chiarisce istruzioni e requisiti per beneficiare dell’agevolazione per i datori di lavoro del settore edile.

La possibilità di presentare domanda e richiedere lo sgravio contributivo per l’edilizia è stata confermata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 5 luglio 2017: anche per l’anno in corso la riduzione contributiva sarà pari all’11,50%, così come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 244/1995.

La riduzione contributiva, introdotta dalla L. n. 341/1995 limitatamente nel settore edile era prevista originariamente ad un’aliquota pari al 9,50%, successivamente, tale agevolazione è stata più volte prorogata e a partire dal 1997 è stata elevata alla misura dell’11,50% limitatamente ai contributi diversi da quelli previdenziali.

Di seguito le regole per l’accesso all’agevolazione del settore edile e quali sono requisiti e modalità di presentazione delle domande per la riduzione dei contributi per i lavoratori dell’edilizia.

Riduzione contributi settore edilizia 2017: istruzioni Inps, domanda e requisiti

La riduzione dei contributi per le aziende del settore dell’edilizia è rivolta ai seguenti datori di lavoro:

  • classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • classificati nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305 nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909

Lo sgravio sui contributi è pari all’11,50% e si applica alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica esclusivamente per gli operai assunti a tempo pieno per 40 ore a settimana mentre non è fruibile nel caso di lavoratori assunti a tempo parziale.

Ricordiamo quindi che la riduzione contributiva non spetta:

  • ai lavoratori a tempo parziale;
  • ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (come ad esempio il bonus occupazione Sud 2017).

Requisiti per la riduzione dei contributi per le imprese edili

Con la circolare n. 129 l’Inps specifica che l’accesso alla riduzione contributiva per le imprese del settore edile è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc);
  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

L’agevolazione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Domanda online con modello Rid-Edil, ecco come fare

La domanda di accesso alla riduzione dei contributi per le imprese dell’edilizia dovrà essere inviata a partire dal 1 settembre e fino al 15 gennaio 2018 esclusivamente in modalità telematica, compilando il modello RidEdil presente all’interno del Cassetto Previdenziale.

Lo sgravio contributivo avrà effetto a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e l’agevolazione potrà essere fruita entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

Il percorso per l’invio dell’instanza telematica attraverso l’apposito modulo “RidEdil” è il seguente:

  • www.inps.it - cassetto previdenziale aziendale - comunicazione online - nuova comunicazione - modulo RidEdil

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.

Fruizione dello sgravio contributivo nel flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento di ;
  • per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento di .

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato n. 2 alla circolare Inps n. 129; la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Sul sito dell’Inps è possibile consultare la circolare n. 129 del 1° settembre 2017 e scaricare i moduli allegati.

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