Ricongiunzione contributiva: cos’è, come funziona e quando può essere utilizzata

Redazione Lavoro

23/12/2021

23/12/2021 - 16:00

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In caso di contributi versati in differenti gestioni previdenziali è possibile avvalersi della ricongiunzione contributiva. Come funziona e quando può essere utilizzata? Ecco cosa c’è da sapere.

Ricongiunzione contributiva: cos’è, come funziona e quando può essere utilizzata

Ricongiunzione contributiva: cos’è, come funziona e quando può essere utilizzata? I lavoratori vicini alla pensione, che hanno avuto carriere lavorative frammentarie caratterizzate da accrediti contributivi in diverse gestioni previdenziali, hanno l’esigenza di riunire sotto un unico tetto pensionistico i contributi delle varie gestioni.

Sull’argomento c’è spesso molta confusione, poiché il sistema previdenziale italiano ha previsto nel corso del tempo più strumenti per soddisfare tale bisogno. Tra gli istituti utili è possibile menzionare certamente la ricongiunzione contributiva, il cui scopo è di ricongiungere gli spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse professionali, e farli confluire in un fondo che costituirà poi la pensione del cittadino.

Ma cos’è nel dettaglio la ricongiunzione contributiva? Come funziona? E soprattutto quando può essere utilizzata? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le principali caratteristiche della ricongiunzione dei contributi.

Ricongiunzione contributiva: cos’è e come funziona?

La caratteristica principale della ricongiunzione contributiva è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati. Il diritto all’assegno pensionistico, quindi, si raggiunge in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

Da notare che mediante la ricongiunzione è possibile riunire i contributi dovuti alle casse liberi professionali, ma non quelli della gestione separata INPS.

La domanda di ricongiunzione deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.

Pertanto, ai fini della ricongiunzione occorre che:

  • la domanda includa tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta;
  • i periodi contributivi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta.

Ricongiunzione contributiva: chi può utilizzarla?

Possono utilizzare la ricongiunzione contributiva i lavoratori appartenenti:

  • all’AGO (FPLD – gestioni Speciali autonomi);
  • ai Fondi sostitutivi;
  • ai Fondi esclusivi;
  • alle Casse libero professionali-

Rimane invece esclusa, come detto, la Gestione separa INPS.

Ricongiunzione contributiva: quanto costa?

Utilizzare l’istituto della ricongiunzione obbliga il richiedente a un esborso economico. Il costo non è fisso e dipendente da alcuni fattori, come ad esempio, l’età anagrafica, l’anzianità contributiva complessiva e il periodo in cui si collocano i contributi da ricongiungere.

In relazione a quest’ultimo aspetto, il calcolo dell’onere si differenzia a seconda che i periodi contributivi rientrino nel metodo “retributivo” ovvero “contributivo”.

Nel primo caso, l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica”. Per i periodi che rientrano nel contributivo, invece, l’onere è determinato sulla base della “retribuzione di riferimento”, e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Ricongiunzione contributiva: come fare domanda

Premesso che la domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta, essa va inoltrata alla Sede competente dell’istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi.

L’Ente previdenziale al quale è stata inviata la domanda chiede, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate, tutti gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto.

Successivamente, entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico. Il costo può essere anche suddiviso a rate.

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