Dal primo gennaio 2026 prende il via un nuovo obbligo: la trasmissione dei dati sulla ricarica dell’auto elettrica all’Agenzia delle Entrate. Guida.
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ricariche delle auto elettriche. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12 dicembre ha fissato le regole tecniche per effettuare la trasmissione dei dati.
Ecco i nuovi adempimenti per i gestori delle colonnine di ricarica auto elettriche a partire dal 1° gennaio 2026.
Trasmissione dati ricarica auto elettrica: soggetti obbligati
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 570041 del 12 dicembre 2025, ha definito le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e i termini di conservazione dei dati in attuazione all’articolo 2, comma 1-ter, del Decreto legislativo 127/2015, come modificato dal D.lgs 81/2025.
L’obbligo ricade in capo a operatori e a soggetti passivi IVA che gestiscono stazioni di ricarica, questi sono tenuti a conservare elettronicamente i dati dei corrispettivi e trasmetterli esclusivamente per via telematica, garantendo integrità, sicurezza e tracciabilità delle informazioni.
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Termini trasmissione dati ricarica auto elettrica
Attualmente l’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto a mettere a disposizione il canale telematico per la trasmissione dei dati. Gli operatori quindi dovranno trasmettere i dati nel momento dell’attivazione del canale, ma l’obbligo retroagisce, quindi, la trasmissione riguarda tutti i dati delle ricariche a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal momento dell’attivazione del canale, la prima trasmissione dei dati deve avvenire entro 45 giorni. Le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto al mese dell’operazione, ad esempio per un’operazione di ricarica auto elettrica avvenuta il 15 febbraio 2026, la trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo 2026.
Gli operatori Iva e gestori delle colonnine di ricarica devono, quindi, provvedere alla memorizzazione dei dati sulle ricariche effettuate, alla conservazione digitale dei dati nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 in materia di documenti informatici. Devono, infine, provvedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che l’articolo 2 del decreto del 2014 prevede che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari debbano avere le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità.
Il trattamento dei dati è a carico dell’AdE che effettua lo stesso per finalità di interesse pubblico e controllo fiscale, preceduto da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
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