Reddito di cittadinanza, restituzione soldi: quando bisogna rinunciare ai soldi ricevuti

Simone Micocci

28/06/2019

23/10/2019 - 16:14

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Reddito di cittadinanza, dopo la rivalutazione degli importi avvenuta nel mese di giugno i beneficiari si chiedono: in quali casi si rischia di dover restituire il reddito di cittadinanza? Ecco la risposta.

Reddito di cittadinanza, restituzione soldi: quando bisogna rinunciare ai soldi ricevuti

Restituzione reddito di cittadinanza - Con la ricarica di giugno, con la quale molti beneficiari del RdC si sono trovati sulla carta una somma inferiore a quella erogata nei mesi scorsi - in molti si sono chiesti se è giusto che l’Inps possa trattenere, decurtare o chiedere la restituzione di alcuni degli importi erogati a titolo di integrazione del reddito.

Ci sono molti casi, infatti, in cui ai beneficiari del reddito di cittadinanza viene chiesto di restituire i soldi accreditati: questo può accadere sia quando il beneficiario perde il diritto alla misura - quindi a titolo sanzionatorio - che quando questo non abbia speso - entro un certo termine - tutta la somma accreditata sulla carta RdC di Poste Italiane.

La differenza tra le due misure è chiara: nel primo caso il titolare è dovuto alla restituzione delle somme erogate con il reddito di cittadinanza anche se sono state spese o prelevate, mentre nel secondo la restituzione riguarda solamente il residuo sulla carta.

Non rientra invece nei suddetti casi quanto successo nel mese di giugno, quando l’Inps ha semplicemente rivisto - in via definitiva - l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto dal momento che ha preso in considerazione anche i trattamenti assistenziali in corso di godimento non compresi nell’ultimo ISEE presentato (clicca qui per approfondire).

Tuttavia visto quanto successo in questi giorni chi percepisce il reddito di cittadinanza si è chiesto in quali casi l’Inps potrebbe chiedergli indietro l’importo accreditato.

Ebbene, dovete sapere che se vi comporterete nel rispetto della normativa non rischiate di perdere alcunché, mentre in caso contrario il rischio è particolarmente concreto.

Ad esempio, per evitare di dover restituire il reddito di cittadinanza bisogna fare particolare attenzione quando si presenta domanda per il beneficio; per chi dichiara il falso, infatti, oltre alla perdita del reddito di cittadinanza scatta la restituzione delle somme indebitamente percepite. Coloro che invece hanno pieno diritto alla misura devono fare attenzione a non lasciare, alla fine del mese, delle somme residue sulla carta altrimenti queste saranno trattenute nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Ma andiamo con ordine e vediamo in quali casi chi beneficia del reddito di cittadinanza è dovuto alla sua restituzione.

Restituzione di tutto il reddito di cittadinanza

Come anticipato il reddito di cittadinanza deve essere restituito quando indebitamente percepito. Deve essere restituito, quindi, da coloro che non ne soddisfano i requisiti ma hanno dichiarato il falso - o anche omesso alcune informazioni fondamentali - così da farsi riconoscere comunque il beneficio.

Le sanzioni previste sono descritte dall’articolo 7 del decreto 4/2019, dove nei primi due commi si parla di quando il beneficiario del reddito di cittadinanza rischia persino il carcere. Questo avviene quando al fine di ottenere il beneficio vengono utilizzati dichiarazioni o documenti falsi oppure quando si omettono informazioni dovute (reclusione da due a sei anni) o anche quando non viene comunicata la variazione del reddito o del patrimonio familiare in corso di fruizione del beneficio (reclusione da uno a tre anni).

Nei due casi descritti oltre alla reclusione ne consegue l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva; quindi il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto l’importo indebitamente percepito. È l’Inps ad occuparsi del recupero dell’indebito.

Discorso differente per coloro che avrebbero avuto comunque diritto al reddito di cittadinanza ma presentando una DSU mendace sono riusciti ad ottenere un importo maggiore: in questo caso la restituzione riguarda solo quanto versato in eccesso. Scatta comunque la decadenza del beneficio.

Ci sono poi delle sanzioni meno severe per coloro che non si presentano alle convocazioni dei centri per l’impiego; in questi casi alla prima mancata presentazione scatta la decurtazione di una mensilità del reddito di cittadinanza, mentre alla seconda vengono trattenute due mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione decade il diritto al reddito di cittadinanza ma il beneficiario non deve restituire quanto percepito nei mesi precedenti.

Quando invece non ci si presenta alle iniziative per l’orientamento, scatta una decurtazione di due mensilità in caso di mancata presentazione e successivamente la decadenza della prestazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne, infine, si applica la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo, di tre mensilità al secondo richiamo, di sei al terzo e infine la decadenza del beneficio.

Anche qualora non si accetta una delle tre offerte congrue ricevute entro i 18 mesi di fruizione si perde il reddito di cittadinanza, ma non sarà richiesta la restituzione delle somme precedentemente erogate.

Restituzione reddito di cittadinanza non speso

Nei casi appena descritti la restituzione del reddito di cittadinanza agisce a titolo sanzionatorio; nella maggior parte delle fattispecie, infatti, oltre alla trattenuta dell’importo indebitamente percepito scatta la decadenza dell’intero beneficio.

C’è un altro caso però in cui il reddito di cittadinanza va restituito ed è quello in cui l’importo non viene speso entro il mese successivo a quello di erogazione. In questo caso, infatti, viene effettuata una trattenuta del 20% dell’importo non speso e non prelevato, ovvero del residuo sulla carta RdC.

Ogni semestre, inoltre, bisognerà restituire tutto l’importo non speso nei sei mesi precedenti ad eccezione dell’equivalente di una mensilità del reddito di cittadinanza. La restituzione, però, non comporta la perdita del beneficio il quale continua ad essere pagato regolarmente ogni mese.

Ad oggi, però, questa tipologia di restituzione del RdC non è ancora operativa: come si legge nel decreto 4/2019, infatti, sarà un apposito decreto del Ministero del Lavoro a stabilirne le modalità. Decreto che dovrà essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge che disciplina reddito di cittadinanza e Quota 100.

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