Registro delle imprese, i dati da comunicare entro l’11 dicembre per evitare sanzioni

Nadia Pascale

11 Ottobre 2023 - 08:48

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Nuovi obblighi e adempimenti per le imprese, le società e i trust. Entro l’11 dicembre 2023 è necessario iscriversi al Registro dei Titolari Effettivi. Ecco come fare.

Registro delle imprese, i dati da comunicare entro l’11 dicembre per evitare sanzioni

Arriva un nuovo adempimento per le imprese, le società e i trust, l’iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi.

Con decreto del Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, è stato reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi.

Chi deve obbligatoriamente iscriversi e come procedere? Quali sono le finalità del Registro dei Titolari Effettivi?

Cos’è il Registro dei Titolari Effettivi?

Entro l’11 dicembre 2023 tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno provvedere all’iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi.

Il decreto legislativo 231 del 2007, in recepimento anche di normative europee, ha istituito il Registro Titolari Effettivi, la norma ha però trovato effettivamente attuazione con il decreto del Ministero dell’Economia n° 55 del 2022 che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.

Il 9 ottobre 2023 con il decreto del Mimit è stata data effettiva attuazione alla norma il cui obiettivo è contenere il fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso persone giuridiche fittizie.
L’articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale 55 stabilisce che, una volta divenuto operativo il Registro, è possibile iscriversi entro 60 giorni, questo implica che in teoria i termini scadono il giorno 8 dicembre 2023, ma trattandosi di un festivo, il termine slitta al giorno 11 dicembre 2023.

Il Registro T.E. istituito presso le Camere di Commercio ed è diviso in due sezioni:

  • Sezione autonoma dedicata a imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
  • Sezione speciale dedicata a trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Il titolare effettivo è la persona fisica a cui in ultima istanza è possibile riferire la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il controllo dell’ente.

Quali dati devono essere comunicati al Registro Titolari Effettivi?

I dati da comunicare sono indicati nell’articolo 4 del decreto 55 del 2022, si tratta di:

  • dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • nel caso in cui la titolarità non sia rinvenibile con tali criteri, devono essere comunicati i dati le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Devono inoltre essere indicati codice fiscale del titolare effettivo, indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo della sede legale.

Per il trust è necessario comunicare la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine, data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.

Chi deve provvedere all’iscrizione nel Registro Titolari Effettivi?

La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti interessati accedendo ai sistemi online messi a disposizione dalle Camere di Commercio.

La pratica di firma digitale della comunicazione deve essere effettuata dal soggetto obbligato, ad esempio dalla persona fisica titolare dell’impresa, dagli amministratori della società di capitali etc. La firma digitale dei documenti non può essere delegata ai professionisti. Questi possono informare i soggetti interessati del nuovo obbligo e successivamente possono controllare che l’iscrizione sia avvenuta regolarmente, senza errori.

Nel caso in cui non si provveda nei termini previsti dalla normativa, le Camere di Commercio eseguono l’accertamento e la contestazione della violazione con irrogazione della relativa sanzione. La sanzione graverà su ciascun amministratore con importo compreso tra 103 e 1.032 euro. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini.

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