Prevenire l’immissione di introiti provenienti da illeciti nel sistema legale è obiettivo della normativa antiriciclaggio. Ecco obblighi, autorità di controllo e garanzie di segretezza.
La normativa antiriciclaggio ha l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse economiche di provenienza illecita al fine di assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e della libera concorrenza. Trattandosi di un problema di rilievo internazionale le fonti legislative sono diverse.
L’Italia si è adeguata alle normative di vario rango e prevede obblighi, autorità di controllo e garanzie di segretezza.
La normativa attualmente in vigore è D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (applicativo della terza direttiva del 2005); tale decreto ha subito modifiche ed integrazioni, nel 2017 e nel 2019 al fine di essere adeguato alle tre direttive Ue, cioè quarta Direttiva Ue 2015/849, quinta Direttiva Ue 2018/843 e sesta Direttiva Ue 2018/1673.
Ecco come funziona la normativa antiriciclaggio, obblighi e autorità di controllo.
Soggetti obbligati alla comunicazione in base alla normativa antiriciclaggio
Nucleo centrale della normativa antiriciclaggio è la comunicazione di operazioni che possono essere considerate sospette.
I soggetti coinvolti nella normativa contro il riciclaggio sono indicati nell’articolo 3 del decreto legislativo 231 del 2007 e sono:
- intermediari abilitati tra cui uffici postali, banche, agenti di cambio, sim (società di intermediazione mobiliare);
- altri operatori finanziari tra cui società fiduciarie;
- professionisti come i commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili e avvocati;
- altri operatori non finanziari (ad esempio coloro che si occupano di scambio di opere d’arte).
In caso di operazioni sospette, i soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di verificare le informazioni sul cliente, astenersi dal proseguire il rapporto e segnalare il fatto alle autorità competenti.
Prima di compiere operazioni sospette devono inviare alla UIF (Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia) una segnalazione.
Delle segnalazioni si occuperanno il nucleo speciale della Guardia di finanza oppure la Direzione investigativa antimafia.
In tutta questa fase deve essere rispettato il diritto alla segretezza adottando misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione. I dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Normativa antiriciclaggio cosa prevede: tutti gli obblighi
La normativa è destinata alle persone fisiche e giuridiche che operano nel settore finanziario e che hanno disponibilità di denaro, cioè coloro che sono tenuti a rispettare determinati obblighi informativi nei confronti della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) che, a sua volta, smista le segnalazioni in base al loro contenuto alla Direzione investigativa antimafia o al nucleo speciale della Guardia di finanza.
Per queste categorie il Decreto prevede gli obblighi seguenti:
- identificazione del cliente e/o titolare effettivo, cioè la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. La modalità per individuare il titolare effettivo è prevista dell’articolo 20 del decreto legislativo 231 del 2007 e prevede che il soggetto obbligato identifichi le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta od indiretta;
- conservazione della documentazione inerente al rapporto professionale con il cliente o alla prestazione professionale richiesta;
- segnalazione delle operazioni sospette ogni volta che ci sono i presupposti del delitto di riciclaggio ex articolo 648 bis del Codice Penale;
- astensione dall’instaurazione o proseguimento di un rapporto o di una prestazione professionale sospetta.
Novità 2024 nella normativa antiriciclaggio
Nella normativa antiriciclaggio nel 2024 sono stati inseriti nuovi indicatori di operazioni sospette, di conseguenza, devono essere comunicati i dati di:
- transazioni non riconducibili al profilo del cliente, si tratta di operazioni anomale che un determinato cliente non ha mai compiuto e anomale anche in relazione a frequenza e tipologia.
- transazioni effettuate con Paesi a elevato rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- movimenti di fondi non giustificati e che potrebbero nascondere attività sospette;
- variazioni significative nei saldi o nei volumi di transazione rispetto ai periodi precedenti, che potrebbero indicare attività non regolari;
- transazioni coinvolgenti beneficiari finali non adeguatamente identificati o documentati;
- transazioni che coinvolgono criptovalute.
Normativa antiriciclaggio: le autorità di controllo
Nel predetto decreto sono disciplinate nel dettaglio le autorità investite del controllo e le loro competenze. Dunque, la prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro spetta al:
- Ministero delle Finanze;
- Comitato di sicurezza finanziaria;
- autorità di vigilanza di settore;
- Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF);
- Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Oltre alle autorità sopra elencate, ci sono anche gli organismi di autoregolamentazione, i quali controllano il corretto adempimento degli obblighi e promuovono il rispetto della normativa antiriciclaggio a tutti i professionisti iscritti nei propri elenchi. Tali autorità devono verificare adeguatamente l’identità e il comportamento dei clienti e di chi segnala le operazioni sospette. Questo tipo di controllo deve avvenire soprattutto in occasione di:
- instaurazione di un rapporto di lavoro;
- esecuzione di un’operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di un importo superiore al limite prefissato sia mediante un’unica soluzione sia attraverso più operazioni.
Oltre a questi casi specifici, le autorità competenti devono sempre procedere alla verifica in caso di:
- sospetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- fondato dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati in possesso.
Sanzioni in caso di vilazione norme antiriciclaggio
La normativa prevede sanzioni nel caso in cui non siano rispettate le norme antiriciclaggio. Le stesse sono di due tipologie: sanzioni amministrative e sanzioni penali.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, le principali prevedono che in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica sia comminata una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro. La stessa è aumentata nel caso in cui le violazioni siano sistematiche, ripetute e gravi, in questi casi la sanzione può essere graduata da 2.500 euro a 50.000 euro. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto di diversi parametri, tra cui l’intensità della violazione, il grado di collaborazione del professionista con le autorità di controllo e la reiterazione dell’omissione.
La stessa sanzione pecuniaria amministrativa viene applicata per violazione dell’articolo 57, quindi mancata conservazione dei dati inerenti le operazioni. La sanzione è invece di 3.000 euro in caso di mancata segnalazione di operazione sospetta.
Di particolare rilievo le sanzioni di tipo penale: l’articolo 55 del decreto legislativo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 30.000 euro i soggetti che, tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in oggetto, nell’ambito dell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica, falsifichino dati ed informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
Per maggiori approfondimenti tecnici si allega:
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Adempimenti e controlli per gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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