Regime contabile minimi, forfettario, semplificato e ordinario: differenze e requisiti di accesso

Francesco Oliva

15 Ottobre 2016 - 13:14

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L’imprenditore individuale può optare per diversi regimi contabili, in modo tale da determinare il reddito in diverse modalità. Ecco le regole essenziali in materia di regime contabile forfettario, minimi, ordinario e semplificato.

Regime contabile minimi, forfettario, semplificato e ordinario: differenze e requisiti di accesso

In base al dettato del Tuir un imprenditore, un professionista o un lavoratore autonomo è assoggettato alle regole previste in materia di determinazione del reddito di impresa o autonomo prodotto in forma individuale.

La definizione di impresa per quanto riguarda gli aspetti fiscali ricomprende le attività commerciali (produzione di beni e servizi, attività di trasporto, ecc.) alle quali vanno aggiunte quelle previste dalla legge ( i promotori finanziari, agente di assicurazione, affittacamere, ecc.).

Gli imprenditori individuali possono optare per diversi tipi di regimi contabili, e pertanto determineranno il loro reddito in base alle regole previste per il regime scelto. Il regime ordinario è quello che “naturalmente” adottano le attività che hanno avuto nell’anno precedente ricavi superiori a €400.000 se le imprese esercitano attività di prestazione di servizi o €700.000 per imprese che esercitano altri tipi di attività.

Regime contabile ordinario - In base al regime ordinario saranno considerati ricavi tutti i proventi, conseguiti nell’esercizio di competenza, che derivano da cessione di beni o prestazione di servizi (non si considerano ricavi le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive).

Il reddito di impresa viene determinato partendo dal risultato del bilancio d’esercizio (differenza tra componenti positivi e componenti negativi). Per determinare il reddito imponibile a questo valore si sommeranno o si sottrarranno le variazioni fiscali. Queste ultime infatti possono avere natura negativa o natura positiva. Ad esempio si potranno dedurre delle quote inerenti i beni utilizzati promiscuamente da impresa e sfera privata, i contributi sociali obbligatori dovuti per il familiare dipendente e gli interessi passivi.

Regime contabile semplificato – Per le imprese che nell’anno precedente a quello della scelta hanno conseguito ricavi non superiori a 400 mila euro (prestazione di servizi) o euro 700 mila (per attività diverse) è possibile optare per il regime semplificato. In questo caso gli adempimenti contabili sono ridotti ed il reddito è determinato dalla differenza tra ricavi e costi d’esercizio ai quali vanno sommati o sottratti i componenti positivi o negativi previsti dalla legge. Non è prevista la redazione di un bilancio e pertanto il reddito imponibile sarà quello indicato in dichiarazione dei redditi, al quadro RG.

Chi aderisce a tale regime non deve redigere il bilancio ma ha l’obbligo di conservare e redigere i registri iva, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture previste per i sostituti di imposta con dipendenti.

Regime contabile forfettario - Per le imprese in forma di ditta individuale. In questo caso il reddito si determina in modo forfettario applicando al fatturato prodotto un coefficiente di redditività variabile a seconda del tipo di attività svolta (individuabile grazie al codice Ateco di riferimento).
Per maggiori informazioni leggi qui: Guida completa al Regime forfettario

Regime contabile dei contribuenti minimi - Rimane in vigore in via residuale per chi era già nel regime al 31 dicembre 2015. Ecco le sue caratteristiche essenziali: Guida completa al regime dei contribuenti minimi

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