Referendum giustizia 2026, il testo del quesito ufficiale spiegato in parole semplici

Flavia Provenzani

18 Marzo 2026 - 05:24

Con il referendum giustizia che si avvicina, è ora di leggere bene il testo del quesito ufficiale e, soprattutto, di comprenderlo a fondo.

Referendum giustizia 2026, il testo del quesito ufficiale spiegato in parole semplici

Con il referendum giustizia 2026 che si avvicina, è ora di leggere bene il testo del quesito ufficiale e, soprattutto, di comprenderlo. Per essere cittadini informati e capire, davvero, cosa succede se vince il Sì o il No.

In poche parole, il quesito sulla scheda del referendum chiede ai cittadini italiani di approvare o respingere una legge costituzionale che vuole modificare parte dell’assetto della magistratura

Il quesito ufficiale in occasione della votazione - che, ricordiamo, è in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 - è stato pubblicato lo scorso 14 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 10, insieme al decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, per poi essere riformulato dal D.P.R. 7 febbraio 2026. Ed è il seguente:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»?»

In una puntata di Money Talks, il podcast di Money.it, abbiamo intervistato due magistrati, uno a favore del Sì e uno per il No. GUARDA ORA su YouTube.

Il quesito del referendum giustizia 2026, spiegato

È assai difficile comprendere come votare al referendum giustizia se ci si limita a leggere il quesito referendario. E, allora, analizziamo il testo punto per punto.
Ad una prima lettura è chiaro che il quesito ci chiede se siamo d’accordo, oppure no, alla modifica di 7 articoli della Costituzione italiana.

Quello che è meno chiaro è quali siano le conseguenze delle modifiche, così come proposte dalla riforma della giustizia. Le riassumiamo qui:

  • le modifiche all’art. 87 introducono due Consigli Superiori della Magistratura (CSM)
  • le modifiche all’art. 102 prevedono la separazione delle carriere tra dei magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri)
  • le modifiche all’art. 104 prevedono il sorteggio dei membri laici dei CSM
  • le modifiche all’art. 105 sanciscono la nascita dell’Alta Corte Disciplinare
  • le modifiche all’art. 106 prevedono l’accesso alla Cassazione anche a magistrati requirenti (i pubblici ministeri)
  • le modifiche all’art. 107 introducono il concetto di inamovibilità dei magistrati legata al CSM di appartenenza
  • le modifiche all’art. 110 sono di forma, armonizzando il testo con il dovuto plurale legato all’introduzione di due CSM distinti.

Ma cosa significa, per ogni modifica che la riforma della giustizia vuole apportare, votare per il Sì o per il No al referendum del 22 e 23 marzo?

Due Consigli Superiori della Magistratura (art. 87 Cost.)

L’articolo 87 della Costituzione elenca i poteri conferiti al Presidente della Repubblica. Tra questi, al decimo comma, troviamo scritto che il Presidente “presiede il Consiglio superiore della magistratura” (CSM).

Il referendum giustizia 2026 chiedi ai cittadini se sono d’accordo (votando Sì) o sono in disaccordo (votando No) alla modifica di questo articolo e all’introduzione di due CSM. La riforma della giustizia, infatti, propone la creazione di un CSM giudicante e di un CSM requirente, in sostituzione del CSM attuale, con il Presidente della Repubblica sarebbe a capo di entrambi.

  • Votare Sì significa accettare la creazione di due CSM e, di fatto, una separazione delle carriere anche all’interno dell’organo di governo della magistratura italiana. I sostenitori ritengono che questa divisione rafforzi l’imparzialità dei giudici e riduca il rischio di commistione tra chi accusa e chi giudica, con conseguente aumento della fiducia dei cittadini.
  • Votare No significa accettare che esista un solo Consiglio superiore della magistratura, come previsto attualmente, perché si teme che un cambiamento possa indebolire l’indipendenza della magistratura e favorire le pressioni politiche sui pubblici ministeri.

Separazione delle carriere (art. 102 Cost.)

Oggi, il primo comma dell’articolo 102 della Costituzione recita:

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

La riforma della giustizia, tramite referendum vuole, integrare tale comma, aggiungendo che le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, facendo sì che la separazione delle carriere non sia solo una scelta legislativa, ma un vero e proprio principio costituzionale.

  • Votare Sì significa accettare che la separazione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti diventi un principio costituzionale ed essere convinti che sia giusto che giudici e pubblici ministeri seguano percorsi professionali distinti fin dall’inizio. Perché così si garantirebbe maggiore imparzialità del giudice e si eviterebbe una vicinanza professionale con chi sostiene l’accusa, rendendo il processo più equilibrato tra accusa e difesa.
  • Votare No significa lasciare tutto invariato l’attuale sistema perché garantisce meglio l’indipendenza della magistratura nel suo complesso e perché il cambiamento di cui sopra potrebbe indebolire l’autonomia dei pubblici ministeri e avvicinarli al potere esecutivo.

Sorteggio dei membri dei CSM (art. 104 Cost.)

Attualmente l’articolo 104 della Costituzione italiana stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. È governata dal Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da membri di diritto e membri eletti dai magistrati e dal Parlamento. Il nodo, in questo caso, riguarda l’elezione di tali membri.

La riforma della giustizia su cui votiamo al referendum, come anticipato, vuole creare due diversi Consigli, uno per i giudici e uno per i pm. L’articolo 104 verrebbe modificato per far sì che i componenti dei CSM non siano più eletti, ma estratti a sorte.
Più nello specifico, i magistrati sarebbero sorteggiati secondo procedure demandate a future leggi, mentre i cosiddetti componenti laici sarebbero estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno 15 anni di esercizio, con l’elenco stesso redatto dal Parlamento. L’obiettivo dichiarato dalla riforma è ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.

  • Votare Sì significa ritenere che il sorteggio renda il sistema più imparziale, perché limita l’applicazione di logiche di potere e accordi tra gruppi organizzati e favorisca una maggiore trasparenza nella gestione dell’organo di autogoverno della magistratura.
  • Votare No significa sostenere che il sorteggio rischi di portare nel CSM persone meno esperte o meno preparate per un ruolo così delicato, con una possibile riduzione della qualità delle decisioni e dell’efficacia dell’istituzione.

Nascita dell’Alta Corte Disciplinare (art. 105 Cost.)

“Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Recita così, ad oggi, l’articolo 105 della nostra Costituzione. Ai cittadini italiani viene chiesto se sono d’accordo o meno con un’integrazione di tale articolo che porterebbe all’introduzione dell’Alta Corte Disciplinare, struttura composta da 15 membri (in parte laici e in parte magistrati) selezionati tramite nomina e sorteggio. Si tratterebbe di un organo separato incaricato di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati, con una separazione più netta del sistema di autogoverno della magistratura dal controllo disciplinare. La funzione di controllo, lo ricordiamo, è oggi svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura.

  • Votare Sì significa ritenere che il nuovo sistema renda i controlli più imparziali e trasparenti ed eviti che siano gli stessi magistrati a giudicare i colleghi, con relativo aumento della fiducia dei cittadini nella giustizia.
  • Votare No significa temere che un nuovo organo possa ridurre l’autonomia della magistratura e aprire la strada a possibili interferenze della politica nei procedimenti disciplinari.

Magistrati in Cassazione (art. 106 Cost.)

Il terzo comma dell’articolo 106 della Costituzione prevede che:

“Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.

La riforma della giustizia su cui votiamo al referendum amplia tale comma, prevedendo che - oltre a professori e avvocati - possano accedere alla Cassazione anche magistrati requirenti (ovvero i pubblici ministeri) con almeno 15 anni di servizio.

  • Votare Sì significa sostenere che tale apertura permetterebbe di valorizzare l’esperienza dei pubblici ministeri, che conoscono a fondo il sistema processuale e possono contribuire alla qualità delle decisioni della Cassazione, oltre ad ampliare il numero di candidati qualificati. I pubblici ministeri hanno una lunga esperienza nel diritto penale e nel funzionamento concreto delle indagini e dei processi, competenze che possono essere utili quando la Cassazione deve interpretare correttamente le norme e uniformare la giurisprudenza.
  • Votare No significa temere che l’ingresso dei magistrati requirenti possa indebolire la netta distinzione tra chi accusa e chi giudica. I pubblici ministeri hanno il compito di sostenere l’accusa nei processi penali e quindi sviluppano una prospettiva più orientata all’attività investigativa e accusatoria e portare tale esperienza direttamente nell’organo che deve garantire l’interpretazione imparziale della legge potrebbe influenzare l’equilibrio del giudizio. In più, se si vuole distinguere nettamente i percorsi di giudici e pubblici ministeri, permettere ai requirenti di arrivare alla Cassazione potrebbe apparire come una contraddizione.

Inamovibilità dei magistrati (art. 107 Cost)

Nell’articolo 107, primo comma, la Costituzione italiana prevede che:

“I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso”.

In altre parole, oggi i magistrati sono inamovibili e possono essere trasferiti solo per esigenze del servizio, sotto il controllo del Consiglio Superiore della Magistratura. La modifica all’inamovibilità prevista dalla riforma lega l’inamovibilità al CSM di appartenenza, cioè un magistrato giudicante manterrebbe la propria inamovibilità solo rispetto al CSM dei giudici, mentre un pubblico ministero rispetto al CSM dei requirenti. L’idea è rafforzare la coerenza tra funzioni e organo di autogoverno, evitando che trasferimenti possano essere decisi da un CSM “estraneo” alla carriera specifica del magistrato.

  • Votare Sì significa ritenere che questa soluzione rafforzi la coerenza tra funzioni e organi di autogoverno e garantisca una maggiore chiarezza nei percorsi professionali e nelle tutele.
  • Votare No significa credere che tale modifica possa ridurre la flessibilità del sistema e accentuare la separazione tra giudici e pubblici ministeri, con il rischio di indebolire l’unità della magistratura e di creare possibili squilibri nel funzionamento complessivo della giustizia.

Modifiche formali (art. 110 Cost.

L’articolo 110 della Costituzione recita:

“Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

La riforma, in armonia con l’introduzione di due distinti CSM, propone di modificare la prima parte del testo con la frase “ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura

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