Dichiarazione dei redditi 2016: redditi dei terreni e compilazione quadro RA

Giuseppe Guarasci

3 Giugno 2016 - 12:05

Quadro RA redditi dei terreni nella dichiarazione dei redditi 2016: istruzioni e guida alla compilazione.

Dichiarazione dei redditi 2016: redditi dei terreni e compilazione quadro RA

I contribuenti che possiedono terreni situati nel territorio italiano, iscritti al Catasto territori con apposita rendita attribuita, sono soggetti a dichiarare e tassare i redditi derivanti da tale possesso e dai frutti che esso determina, in dichiarazione dei redditi 2016.
Il possesso dei terreni, produce due differenti tipi di redditi, entrambi soggetti a dichiarazione e tassazione in base alla rendita catastale attribuita, il reddito agrario ed il reddito dominicale.
Qual è la distinzione tra i due diversi redditi afferenti al possesso dei terreni? Quali sono i soggetti che devono dichiarare tali redditi e quali sono quelli esclusi? Come vanno indicati in dichiarazione dei redditi 2016 i redditi dei terreni?

Ecco di seguito una guida esplicativa che cercherà di rispondere a tutti i quesiti relativi all’inserimento dei redditi dei terreni nella dichiarazione dei redditi 2016.

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Dichiarazione dei redditi 2016, reddito dei terreni: la differenza tra reddito dominicale e reddito agrario

Una prima importante distinzione che bisogna affrontare è quella relativa alla differenza tra i redditi dominicali e quelli agrari, entrambi afferenti il reddito da possesso dei terreni.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole.

Il reddito dominicale è contraddistinto da 2 fondamentali requisiti, uno soggettivo, l’altro oggettivo:

  • il requisito soggettivo è dato dalla particolare situazione di fatto da cui deriva il reddito in esame, il possesso del fondo in forza di un diritto reale. In particolare il reddito dominicale è il reddito di colui che ha la disponibilità del fondo;
  • il requisito oggettivo è dato dal fatto che i terreni devono essere atti alla produzione agricola.

Relativamente al secondo requisito, non producono reddito dominicale:

  • i terreni per loro natura improduttivi;
  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati;
  • i terreni dati in affitto per uso non agricolo il cui reddito, coincidente con il canone di affitto, rientra nella categoria dei redditi diversi,
  • i terreni destinati all’esercizio di specifiche attività commerciali.

Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno.

Il reddito agrario, invece, è quello dell’agricoltore, cioè di colui che coltiva il fondo, direttamente o anche mediante l’opera di terzi, al fine di ricavarne il maggior profitto possibile. Mentre, quindi, il reddito dominicale è costituito dalla rendita attribuibile al fondo, il reddito agrario deriva dallo sfruttamento del fondo.
Ai sensi dell’articolo 32 del T.U.I.R., il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.

Gli elementi fondamentali che contraddistinguono il reddito agrario, finalizzati a differenziarlo dal reddito d’impresa, sono rappresentati:

  • dai limiti della potenzialità del fondo;
  • dall’esercizio normale dell’agricoltura.

Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
Al pari del reddito dominicale la valutazione riportata nelle tariffe non è collegata alla misura effettiva del reddito prodotto dal fondo, ma alla stima di particelle-tipo di terreni il cui rendimento è stato quantificato in relazione alla classe e qualità del terreno, al fattore lavoro dell’uomo e al fattore capitale investito.

Dichiarazione dei redditi 2016, reddito dei terreni: soggetti interessati e soggetti esclusi dalla compilazione

Effettuate le dovute distinzioni tra il reddito dominicale e quello agrario, è importante capire adesso chi sono i soggetti che devono indicare in dichiarazione dei redditi 2016, nello specifico quadro RA del modello unico 2016, i redditi derivanti dal possesso dei terreni.

Devono compilare il quadro RA della dichiarazione dei redditi 2016:

  • i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
  • chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. è importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
  • gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
  • gli associati nei casi di conduzione associata;
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Di contro, non producono reddito dominicale ed agrario e quindi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi 2016, i seguenti tipi di terreni:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Vi sono alcuni casi di redditi derivanti dal possesso dei terreni che non devono essere indicati nel quadro RA della dichiarazione dei redditi 2016 ovvero

  • i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.
  • per dichiarare i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli, devono essere dichiarati nel quadro RL;
  • per dichiarare i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel quadro RL - Altri redditi.

Dichiarazione dei redditi 2016, reddito dei terreni: la specifica della compilazione del quadro RA

Per quanto riguarda la specifica dell’indicazione dei redditi dai terreni nell’apposito quadro RA - redditi di terreni, ecco cosa deve essere inserito dai contribuenti:

  • le informazioni relative all’utilizzo effettuato nel corso del periodo d’imposta;
  • le informazioni relative al periodo nel quale il diritto si è protratto nell’anno d’imposta;
  • le indicazioni della percentuale di possesso del diritto.

In sintesi, i redditi di ogni terreno dovranno essere imputati al titolare del diritto, identificato attraverso la colonna 2 del Quadro RA, in proporzione al tempo, espresso in giorni (in colonna 4), ed alla percentuale di possesso (colonna 5), per cui lo stesso si è prolungato nel corso dell’esercizio. Laddove la situazione sia variata nel corso del periodo d’imposta il contribuente dovrà utilizzare un rigo per ogni situazione con riferimento al medesimo terreno, dando indicazione attraverso la barratura del campo ‘‘continuazione’’.

I redditi dominicali ed agrari, devono essere indicati, al netto delle rivalutazioni di legge previste, che risultano essere pari all’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario. La legge di stabilità 2016 ha stabilito un’ulteriore rivalutazione a regime del 30% su tutti i redditi derivanti dal possesso di terreni, salvo per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

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