Ravvedimento operoso a costo zero, ecco in quali casi

Nadia Pascale

26 Marzo 2024 - 10:56

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Novità importanti nel decreto Sanzioni, arriva il ravvedimento operoso a costo zero, cioè senza l’applicazione delle sanzioni. Adempiere spontaneamente non ha più un costo.

Ravvedimento operoso a costo zero, ecco in quali casi

Ravvedimento operoso senza sanzioni, ecco la novità prevista nel decreto Sanzioni all’esame ora del Parlamento.

Il 21 aprile 2024 il Governo ha licenziato l’ennesimo schema di decreto legislativo (decreto Sanzioni) e tra le novità vi è la possibilità di ravvedimento operoso senza sanzioni per chi si adegua alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in circolari o consulenze giuridiche.

Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi per i contribuenti che potranno avvalersi del ravvedimento operoso senza sanzioni.

Ravvedimento operoso senza sanzioni, ecco le condizioni

Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti che adempiono spontaneamente agli obblighi fiscali, al di fuori dei termini previsti, di sanare la loro posizione versando il dovuto a titolo di imposta, si aggiungono sanzioni ridotte rispetto alle sanzioni ordinarie. L’obiettivo di questo istituto è favorire l’adempimento spontaneo e ridurre l’evasione fiscale.

Presto per il ravvedimento operoso potrebbe entrare in vigore una novità, cioè la possibilità di sanare la propria posizione senza versamento di sanzioni per i contribuenti che si adeguano a pareri contenuti in consulenze e circolari successive rispetto al momento in cui si è manifestato l’inadempimento.

L’articolo 3 del decreto ora all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato prevede l’introduzione all’articolo 6 del d.lgs. n. 472/1997 di un comma 5-ter. Il nuovo comma prevede che non è punibile, e quindi non possono applicarsi sanzioni, al contribuente che entro 60 giorni dalla pubblicazione di indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi (circolari interpretative, applicative e consulenze) sana la sua posizione con una dichiarazione integrativa e il versamento dell’imposta dovuta.

Occorre però una precisazione perché lo stesso comma prevede una condizione affinché si possa adottare tale soluzione, cioè la violazione deve derivare da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Ne consegue che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso senza sanzioni solo nel caso in cui l’inadempimento era generato dallo stesso dubbio risolto dall’atto di prassi. I casi appaiono davvero limitati.

Appare però evidente la limitazione dei vantaggi della procedura in quanto resta di dubbia interpretazione l’ultima parte del comma che richiede la verifica dell’origine dell’inadempimento, lo stesso deve essere legato a difficoltà nella interpretazione della norma che istituisce l’obbligo ed è il contribuente in effetti a dover dimostrare che c’erano dei dubbi sulla portata della norma e solo dopo la risoluzione di tali “contrasti” si è potuto adempiere.

Ricordiamo che il testo del decreto Sanzioni ancora non è definitivo e di conseguenza le norme ancora non sono operative. Nel testo, oltre alle agevolazioni sul ravvedimento operoso a costo zero, vi sono anche le norme sull’evasione per necessità e la riduzione delle sanzioni amministrative al fine di allinearsi con il sistema sanzionatorio europeo.

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