Rapporto biennale pari opportunità entro il 15 luglio 2024, tutto quello che c’è da sapere

Paolo Ballanti

26 Aprile 2024 - 07:18

Pur essendone stata di recente prorogata la scadenza di invio al prossimo 15 luglio il Rapporto biennale pari opportunità merita di essere preparato con mesi di anticipo. Ecco una guida completa

Rapporto biennale pari opportunità entro il 15 luglio 2024, tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto legislativo 11 aprile 2006 numero 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» dispone all’articolo 46 «Rapporto sulla situazione del personale» che le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il Rapporto periodico interessa la «situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta» a norma dell’articolo 46, comma 1.

In considerazione dell’obbligo di invio del Rapporto periodico e del fatto che il prossimo 15 luglio 2024 scadrà il termine per la trasmissione del prospetto relativo al biennio 2022 - 2023, ecco una guida completa dell’adempimento.

Quali sono i datori di lavoro obbligati?

L’obbligo di compilazione e invio del Rapporto periodico ricorre per le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

E’ importante precisare che la rilevazione in parola dev’essere elaborata sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Omessa trasmissione

I soggetti obbligati che, nei termini prescritti, non trasmettono il Rapporto periodico, vengono invitati dall’Ispettorato del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni.

In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955 numero 520. Qualora «l’inottemperanza si protragga oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda» (articolo 46, comma 4, Decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, a norma dell’articolo 46, comma 4-bis, D.Lgs. numero 198/2006.

Compilazione online

Per poter compilare e trasmettere il prospetto è necessario collegarsi al portale «servizi.lavoro.gov.it», in possesso delle credenziali SPID o CIE.

Effettuato l’accesso, nel menù principale si seleziona la voce «Rapporto pari opportunità» e, dal menù a tendina, il soggetto per il quale si intende operare.

In seguito è possibile:

  • Attraverso il tasto «Cerca», visualizzare le denunce precedenti;
  • Attraverso il tasto «Nuovo», iniziare la compilazione ex novo del prospetto, selezionando il biennio di riferimento e cliccando su «Compila».

Data di scadenza

La scadenza per l’invio del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è fissata al 30 aprile dell’anno successivo la scadenza di ciascun biennio.

Questo significa che con riguardo al periodo 2022 - 2023, il Rapporto biennale avrebbe dovuto essere trasmesso entro il prossimo 30 aprile 2024.

Il condizionale è d’obbligo dal momento che con una news pubblicata lo scorso 10 aprile sul proprio portale istituzionale «lavoro.gov.it - Notizie», il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che le aziende dovranno redigere il «rapporto per il biennio 2022 - 2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024».

Una proroga della scadenza di invio, in verità, si era verificata anche in sede di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione del prospetto. Con riguardo infatti al biennio 2020 - 2021, il termine di trasmissione, fissato al 30 settembre 2022, era stato eccezionalmente esteso al 14 ottobre 2022.

Non disponibile il biennio 2022 - 2023

Nel momento in cui questo articolo è scritto non è ancora possibile selezionare, in sede di compilazione di un nuovo prospetto, il biennio 2022 - 2023 dall’apposito menù a tendina.

I periodi al contrario disponibili sono i bienni:

  • 2016 - 2017;
  • 2018 - 2019;
  • 2020 - 2021.

A seguito di apposita richiesta di informazioni inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l’assenza del biennio 2022 - 2023 nella lista dei periodi denunciabili, la risposta fornita è stata la seguente: «Al momento i termini di trasmissione del Rapporto biennale 2022 / 2023 sulla situazione del personale maschile e femminile, tramite l’applicativo informatico dedicato, sono in corso di definizione e verranno resi noti tramite i canali istituzionali il prima possibile».

Sul punto, la già citata news ministeriale del 10 aprile 2024 ha comunicato (ed è questa la ragione della proroga del termine di scadenza) che il modello telematico per la redazione del rapporto biennale sarà reso disponibile per compilazione sul portale «servizi.lavoro.gov.it» a partire dal 3 giugno 2024.

La ragione dello slittamento è legata al fatto che è «in corso una revisione dell’applicativo informatico al fine di semplificarne la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse» (news Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Compilazione volontaria

Come ricorda il Ministero del Lavoro nella pagina dedicata al prospetto periodico (disponibile su «lavoro.gov.it - Strumenti e Servizi - Rapporto periodico personale maschile e femminile») le aziende pubbliche e private che occupano «fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria» utilizzando le medesime modalità telematiche.

Quali informazioni inserire nel Rapporto periodico?

Stando all’Allegato A al Decreto interministeriale del 29 marzo 2022 nel Rapporto periodico relativo al biennio 2022 - 2023 devono essere inserite le seguenti informazioni generali sull’azienda (sezione 1):

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al maggior numero di lavoratori (sezione 1.1);
  • Altri contratti applicati (sezione 1.1.1);
  • Eventuali altri contratti di II livello applicati, se aziendali o territoriali (sezione 1.1.2).

A seguire la sezione 2 ospita le informazioni generali sul numero complessivo di occupati:

  • Occupazione totale al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) distinta tra dirigenti, quadri, impiegati, operai, di cui disabili e categorie protette (tabella 2.1);
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) distinta per categoria professionale e livello di inquadramento, con il dettaglio di promozioni e assunzioni nell’anno (tabella 2.2);
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa (tabella 2.3);
  • Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) per categoria (tabella 2.4);
  • Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2023 (secondo anno del biennio) per categoria professionale come nella tabella 2.1 (tabella 2.5).

In ciascuna delle tabelle citate i dati devono essere inseriti con riguardo a maschi + femmine, da un lato, e solo femmine dall’altro.

La successiva tabella 2.6 si occupa di informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale. In tal caso non sono richiesti dati essendo presenti solo domande a risposte multiple.

La sezione 2 si chiude con le tabelle:

  • 2.7 riguardante la retribuzione ad inizio biennio (01/01/2022) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
  • 2.8 con, ad oggetto, la retribuzione annua al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
  • 2.8.1 sul dettaglio delle componenti accessorie del salario, per categoria professionale.

Anche in tal caso i dati devono essere forniti con riguardo a maschi + femmine e, separatamente, solo femmine.

Da ultimo, la sezione 3 grazie alla Tabella 3.1 chiede all’utente di riportare informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale, nello specifico gli occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti al 31/12/2023 (secondo anno del biennio).