Se si devono trasferire soldi all’estero, ci sono limiti per evitare controlli del Fisco? Vediamo le regole da non dimenticare e gli obblighi da rispettare.
Se si decide di trasferire i propri soldi all’estero bisogna fare attenzione a evitare i controlli del Fisco. Quanti soldi si possono portare fuori dall’Italia senza avere problemi? Il trasferimento del denaro all’estero è sempre possibile, ma bisogna fare attenzione ai limiti stabiliti dall’Agenzia delle Dogane se si intende portare il denaro contante.
Trasferire denaro all’estero, quali limiti
I propri soldi possono essere spostati legalmente in qualsiasi Paese, a patto che le somme provengano da attività lecite e che siano state correttamente dichiarate. Se si usa un sistema tracciabile e le somme sono lecite non ci sono limiti.
Nessuno può contestare i motivi che spingono un soggetto a trasferire somme dichiarate che provengono da risparmi, vincite, eredità o lavoro nel Paese che si preferisce. Per evitare problemi con il Fisco, però, bisogna fare attenzione a trasferire i soldi nel modo corretto.
Se il Paese di destinazione è all’interno dell’Ue, i trattati europei sanciscono la libera circolazioni di persone, merci e denaro senza limitazioni. Se il Paese in cui si trasferiscono le somme è extra Ue, invece, è necessario prestare attenzione ai vari accordi bilaterali sottoscritti con l’Italia.
Come si può trasferire il denaro all’estero?
Per trasferire somme all’estero ci sono tre diversi modi:
- spostare fisicamente il contante da uno Stato all’altro;
- trasferire il denaro con mezzi telematici (bonifico, ad esempio);
- avvalersi dell’ausilio di una società specializzata in servizi money transfer.
Se si sceglie il trasferimento del contante si deve considerare che, pur non esistendo limiti, esiste una disciplina che obbliga a rilasciare una dichiarazione alle autorità competenti (quelle doganali) se l’importo è superiore a 9.999,99 euro. La dichiarazione non rappresenta un limite, ma deve contenere precisi dati:
- generalità di chi trasferisce le somme;
- generalità di chi eventualmente riceve il denaro;
- da dove proviene il denaro trasferito;
- come si intendono utilizzare le somme.
Per chi non rispetta l’obbligo di presentazione della dichiarazione per importi superiori a 9.999 euro, sono previste sanzioni che vanno dal 10% al 30% dell’eccedenza trasferita rispetto a 10.000 euro se l’eccedenza, a sua volta, non supera i 10.000 euro. Se l’eccedenza supera i 10.000 euro la sanzione va dal 30% al 50% di ciò che supera il limite di 10.000 euro.
Se si trasferisce una somma che non arriva a 9.999 euro, invece, non c’è bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione.
Trasferimento tramite banca o money transfer
Se si decide di trasferire i soldi all’estero tramite banca (che è la modalità più sicura) basta un bonifico da un conto corrente all’altro. Essendo lo spostamento tracciabile, non c’è bisogno di sbrigare altre formalità. Anche per i trasferimenti con carta di credito, carte di debito non sono previsti obblighi formali.
Se si sceglie, invece, di avvalersi dell’ausilio di intermediari specializzati basta depositare il denaro in qualsiasi punto vendita nel mondo. Chi deve ritirare il denaro, allo stesso modo, può farlo in qualsiasi punto vendita.
Il Fisco controlla i soldi all’estero
Bisogna ricordare che se si decide di trasferire soldi all’estero, il trasferimento del denaro sarà soggetto al monitoraggio fiscale. L’articolo 4 del Dl 167/90 prevede l’obbligo per tutti coloro che sono fiscalmente residenti in Italia, di dichiarare con la compilazione del Quadro RW del modello Redditi le attività finanziarie detenute all’estero per ogni periodo di imposta.
Ogni deposito bancario che supera i 15.000 euro deve essere dichiarato (non per l’imposizione fiscale, ma solo ai fini del monitoraggio) e sui depositi che superano i 5.000 euro è previsto il pagamento dell’Ivafe con aliquota allo 0,2%. Si tratta dell’imposta patrimoniale che deve essere versata sulle attività finanziarie estere che, però, sui conti correnti si applica solo quando si supera la soglia dei 5.000 euro.
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