L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e all’IVAFE per i Fondi armonizzati. Istruzioni per la determinazione della base imponibile.
Come si determina la base imponibile dell’IVAFE, Imposta sulle attività finanziarie estere? A fornire indicazioni in merito è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di Interpello 11 del 2025.
La legge prevede che, ai fini del monitoraggio fiscale e della tassazione, nel quadro RW del modello Redditi e nel quadro W del modello 730 debbano essere indicati i valori delle attività finanziarie detenute all’estero. L’Istante chiede delucidazioni in merito alla base imponibile da indicare per i Fondi armonizzati.
Ecco come si determina la base imponibile IVAFE ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti per il monitoraggio fiscale.
IVAFE, come si determina la base imponibile per il monitoraggio fiscale?
L’IVAFE, come già sottolineato, è l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, si applica a conti correnti, titoli, libretti e altre attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia.
Sono tenuti al pagamento:
- persone fisiche residenti in Italia;
- trust, fondazioni ed enti non commerciali;
- società.
In caso di libretti di risparmio e conti correnti si applica un’imposta fissa del valore di 34,20 euro per le attività detenute da persone fisiche e 100 euro per gli altri soggetti.
Per gli altri prodotti finanziari si applica l’aliquota del 4 per mille.
L’Istante sottolinea che il fondo distribuisce periodicamente dividendi e su tali importi viene versata l’imposta con aliquota al 26% in quanto redditi da capitale.
Restano però perplessità per gli obblighi dichiarativi per il monitoraggio fiscale.
Nel caso in oggetto l’Istante chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile IVAFE di Fondi armonizzati, detenuti da persone fisiche a Lussemburgo, debba aversi come punto di riferimento il costo dell’acquisto della quota del fondo, vista l’impossibilità di determinare il valore nominale, di mercato o di rimborso.
Istruzioni Agenzia delle Entrate per la determinazione della base imponibile IVAFE
L’Agenzia delle Entrate conferma la corretta interpretazione in quanto la normativa sul monitoraggio fiscale (Dl n. 167/1990) prevede che il valore degli investimenti debba essere indicato in dichiarazione dei redditi. La normativa sull’IVAFE stabilisce che, ai fini dell’imposta, il valore dell’attività finanziaria è costituito da:
- valore di mercato (rilevato al termine dell’anno solare o al periodo di detenzione);
- valore nominale (per i titoli non negoziati in mercato regolamentati);
- valore del rimborso.
Nel caso in cui nessuno di questi 3 elementi sia disponibile, la base imponibile da indicare in dichiarazione dei redditi è il costo dell’investimento. Per i Fondi armonizzati si applica tale regola.
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