A quanti anni equivale l’ergastolo?

Ilena D’Errico

30 Novembre 2023 - 08:05

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A quanti anni equivale l’ergastolo in Italia? Quali sono le possibilità che un condannato all’ergastolo possa uscire dal carcere e perfino tornare in libertà.

A quanti anni equivale l’ergastolo?

L’ergastolo è la pena più severa prevista dall’ordinamento italiano dall’abolizione della pena di morte, limitato infatti ai reati più gravi. La natura stessa dell’ergastolo è quella di una pena dalla durata indefinita, corrispondente alla durata della vita del condannato.

L’ergastolo comune (diverso da quello ostativo) è disciplinato dall’articolo 22 del Codice penale che detta una serie di condizioni molto restrittive per una pena definita “perpetua”. Per questi motivi, spesso ci si riferisce all’ergastolo come “fine pena mai” o “condanna a vita”.

Nonostante ciò, non è raro che persone condannate all’ergastolo abbiano la possibilità di uscire dal carcere, talvolta perfino in libertà. In molti si chiedono come sia possibile, essendo appunto l’ergastolo una pena a vita, cercando risposte nei cavilli e nelle strategie difensive.

In realtà, alcune attenuazioni della detenzione sono previste dalla legge (comunque sottoposte a precise condizioni) anche per l’ergastolo, affinché la pena non perda la sua funzione rieducativa. Vediamo a quanti anni equivale l’ergastolo a seconda delle possibilità.

A quanti anni equivale l’ergastolo

Non si può stabilire a priori a quanti anni equivale l’ergastolo, non solo perché la durata della vita di ognuno è per natura variabile, ma anche perché c’è la possibilità che la pena sia sospesa prima di essere completamente scontata, cioè prima della morte del detenuto.

Bisogna poi considerare che spesso si considera la pena esclusivamente in riferimento alla detenzione in carcere, cadendo in errore quando si viene a conoscenza delle misure alternative. Queste, sono equivalenti alla detenzione e perciò non riducono affatto la durata della pena e dell’ergastolo in particolare.

Bisogna quindi capire quando una persona condannata all’ergastolo può chiedere l’accesso a misure alternative, potendo così uscire dal carcere, e quando può sperare di ottenere la libertà.

Prima di affrontare queste casistiche, si ricorda che l’ergastolo non equivale a 30 anni di detenzione. Il fraintendimento nasce dal fatto che l’articolo 442 del Codice di procedura penale consentiva la commutazione dell’ergastolo nella condanna a 30 anni quando veniva richiesto il rito abbreviato,

La legge n. 33/2019 ha però reso impossibile l’applicazione del giudizio abbreviato ai reati puniti con l’ergastolo, eliminando così qualsiasi correlazione con una pena trentennale. Per legge, l’ergastolo dura fino alla morte del condannato o (ipotesi più che rara) alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica.

Nei fatti, però, la pena può durare di più o di meno a seconda del caso.

Condanna all’ergastolo, quando si può uscire dal carcere

Come anticipato, anche chi è stato condannato all’ergastolo (purché non ostativo) ha diritto ad accedere alle misure alternative alla detenzione e a usufruire dei permessi premio. La possibilità di ottenere queste agevolazioni dipende dalla condotta del detenuto, dalla prova di redenzione e pentimento data durante l’espiazione della pena,

La legge impone che i condannati all’ergastolo abbiano scontato almeno una definita parte di pena prima di poter chiedere permessi premio o misure differenti. In particolare:

  • i permessi premio sono richiedibili soltanto dopo 10 anni di pena, ma sempre subordinati alla buona condotta del detenuto e alla sua valutazione e in ogni caso per un massimo di 45 giorni l’anno;
  • la semilibertà, con cui parte della pena è scontata fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale è concedibile solo dopo che siano stati scontati almeno 20 anni di pena;
  • dopo 26 anni di pena, è possibile chiedere la liberazione condizionale per buona condotta, scontando la pena fuori dal carcere sotto controllo delle forze dell’ordine e nel rispetto delle prescrizioni del giudice. Dopo 5 anni, se il detenuto ha avuto una buona condotta la pena si estingue del tutto.

Oltretutto, anche chi è condannato all’ergastolo ha diritto alla liberazione anticipata: uno sconto di pena pari a 45 giorni ogni semestre, qualora sia data prova di buona condotta. Ovviamente, non è possibile detrarre questi giorni dalla pena residua, incalcolabile quando si tratta di ergastolo, ma valgono a tutti gli effetti come pena scontata secondo la legge.

Questo significa che nella migliore delle ipotesi, 21 anni effettivi in carcere siano sufficienti a chiedere la liberazione condizionale, corrispondendo (grazie allo sconto della liberazione anticipata) a 26 anni, con la possibilità di ottenere la libertà dopo 26 anni complessivi di pena (comprensivi dei 5 anni in libertà vigilata).

In assenza di sconti di pena, il condannato all’ergastolo potrebbe comunque riottenere la libertà dopo 31 anni, se ottiene la liberazione anticipata dopo 26 anni e la seguente estinzione della pena dopo 5 anni.

Si può quindi affermare che l’ergastolo corrisponde a una pena compresa tra 26 e 31 anni, prendendo in considerazione soltanto la fine della pena. La pena scontata fuori dal carcere (o parzialmente fuori) è comunque valida a tutti gli effetti. Potenzialmente, chi è condannato all’ergastolo può metter piede fuori dal carcere già dopo 10 anni se ottiene un permesso premio e così via.

È comunque importante sottolineare che i requisiti citati sul minimo di pena scontata non sono i soli previsti dalla normativa. Nessun condannato all’ergastolo può ottenere la liberazione condizionale solo perché ha scontato 26 anni, ma deve anche dar prova di essersi ravveduto e di aver assolto le obbligazioni civili verso le vittime (provvedendo al risarcimento o dimostrandone l’impossibilità).

Così, anche la semilibertà, la liberazione anticipata e i permessi premio sono subordinati a una serie di requisiti soggettivi. Eventuali necessità particolari, ad esempio correlate al bisogno di cure mediche, possono dar luogo a diversi regimi detentivi finalizzati ai trattamenti sanitari. Nonostante la detenzione non sia interrotta, queste possibilità sono comunque sottoposte a requisiti molto restrittivi e concesse assai raramente.

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