La scrittura privata, quali requisiti deve avere per valere come testamento ed essere efficace? Ecco cosa prevede il Codice civile e qual è l’orientamento della giurisprudenza sull’interpretazione.
L’ordinamento italiano consente di redigere il proprio testamento in completa autonomia, scrivendo semplicemente le proprie disposizioni senza nemmeno consegnarle a un notaio che le conservi, con la forma di scrittura privata. Si tratta del testamento olografo, che rappresenta quindi una scelta economica ma nasconde delle insidie. La legge, infatti, prevede il rispetto di alcuni requisiti affinché una scrittura privata possa valere come testamento.
Come deve essere il testamento olografo
Il testamento olografo è regolamentato dall’articolo 602 del Codice civile che ne detta le condizioni di validità. In particolare, il testamento olografo deve presentare alcuni requisiti di forma:
- Tutte le parti devono essere scritte a mano dal testatore;
- la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni;
- la firma deve indicare inequivocabilmente l’identità del testatore, anche se non è composta da nome e cognome;
- la data deve contenere giorno, mese e anno.
Quando la scrittura privata vale come testamento
I requisiti prettamente formali sono fondamentali per appurare la validità di un testamento, altrimenti assumerebbe questo valore qualsiasi documento scritto a mano, firmato e datato. È cioè necessario che l’atto in questione risponda anche alle finalità per cui si prevede il testamento. Su questo punto, è utile la definizione di testamento data proprio dal Codice civile e, in particolare, dall’articolo 587:
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone,
per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse.
In altre parole, è richiesta l’espressa volontà del testatore di disporre delle proprie sostanze dopo la sua morte. Si tratta in effetti della ratio stessa del testamento, ossia dell’elemento logico che ne giustifica la previsione. Il testamento non avrebbe motivo di esistere se non per consentire al testatore di regolare la distribuzione del proprio patrimonio dopo la sua morte.
Di conseguenza, una scrittura privata vale come testamento soltanto quando:
- Rispetta tutti i requisiti di forma;
- contiene la manifestazione di ultima volontà.
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Manifestazione di ultima volontà nel testamento
Nella più semplice delle ipotesi, il testatore redige il testamento in modo chiaro e non passibile di interpretazioni. Per evitare equivoci di ogni sorta si possono usare frasi come: “Nomino come eredi...” oppure anche “dispongo che dopo la mia morte...” o ancora semplicemente “lascio i miei beni a”.
In questi casi è evidente che ci sia la volontà del testatore di disporre dei propri beni in riferimento alla successione. Una scrittura privata che rispetta i requisiti di forma e contiene frasi simili a quelle portate in esempio può essere considerata validamente un testamento olografo.
Allo stesso tempo, la tutela della volontà del defunto deve anche tenere conto di una certa misura interpretativa, laddove la volontà non sia manifestata in modo così inconfutabile. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 150 del 2014, affermando che non è necessario l’espresso riferimento alla morte e all’intenzione di disporre dei propri beni nel periodo successivo a questa; bensì, il documento deve manifestare la volontà del testatore di agire per tale scopo.
Nell’indagare la validità di scritture ambigue, infatti, si possono proporre delle prove orali e dei testimoni, al fine di verificare la volontà del testatore. Non si deve quindi trattare di un progetto, un’ipotesi o un rendiconto perché la scrittura sia un testamento, purché il testatore manifesti, comunque, il fine perseguito dal testamento.
In ogni caso, non esistono forme rigide, motivo per cui è sempre il giudice a giudicare la legittimità secondo le volontà testamentarie emerse o meno. Non si può quindi considerare i termini usati dal testatore in modo limitante (anche per garantire a tutti lo stesso diritto di fare testamento), ma serve accertarne la volontà. Rispettando questi parametri si evitano i casi di nullità e annullabilità del testamento. Bisogna comunque ricordare che quest’ultimo può essere impugnato (pur essendo valido e proprio in quanto tale) in alcuni casi, soprattutto se lede le quote dei legittimari.
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