Ci sono dei casi specifici in cui la cartella esattoriale non può essere rateizzata. Vediamo quali sono e perché è prevista l’esclusione.
Quando le cartelle esattoriali non possono essere rateizzate? Non sempre è possibile dilazionare un debito con il Fisco, perché anche se la rateizzazione di una cartella esattoriali è consentita, ci sono anche casi in cui la normativa esclude le somme dalla possibilità di chiedere una rateizzazione.
Nell’ambito della rateizzazione rientrano le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali;
- Agenzie istituite dallo Stato;
- Autorità amministrative indipendenti;
- altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.).
Quando si parla di somme iscritte a ruolo cosa si intende? Si tratta dei debiti che danno luogo alle cartelle esattoriali ovvero dei debiti che non sono stati pagati che l’agente di riscossione iscrive in un elenco (il ruolo, appunto) predisposto dagli Enti creditori che comprende anche i nominativi dei debitori, le somme dovute e la tipologia di credito. Gli elenchi in questione, trasmessi all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero delle domme, danno luogo alle cartelle di pagamento che l’agente di riscossione recapita ai contribuenti debitori.
Quando non si può chiedere la rateizzazione delle cartelle?
Non sempre è possibile chiedere un piano di dilazione all’AdeR. Escluse dall’ambito della rateizzazione sono, ad esempio, le cartelle esattoriali che sono già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta a causa del mancato pagamento di un certo numero di rate. Non in tutte le decadenze, in ogni caso è prevista l’esclusione da successive dilazioni, ma solo per quelle relative ai piani di rateizzazione richiesti e concessi a partire dal 16 luglio 2022. Il debito previsto in queste rateizzazione non può più essere oggetto di successive dilazioni e per il saldo del debito il contribuente deve provvedere al versamento in un’unica soluzione.
Per i piani di dilazione richiesti fino al 15 luglio 2022, invece la preclusione può essere superata rateizzando nuovamente il debito, solo se la somma che corrisponde all’importo delle rate scadute e non versate, viene pagata per intero prima della nuova richiesta di rateizzazione. Di fatto, quindi, per rientrare nella dilazione, in questi casi, è necessario mettersi in regola con i pagamenti non effettuati.
Gli altri casi di esclusione alla rateizzazione delle cartelle esattoriali
Non possono essere rateizzate, poi, le cartelle esattoriali che si riferiscono a quelli che sono definiti “debiti non dilazionabili”. Ad esempio rientrano in questo ambito il recupero degli aiuti di Stato o le violazioni di alcune norme doganali.
Ci sono, poi, degli Enti che decidono di affidare la riscossione a un agente diverso dall’AdeR che non possono rateizzare (ovviamente) con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (devono presentare apposita richiesta all’agente di riscossione che si occupa del recupero dei crediti). In questo caso è l’ente di riscossione a decidere se e quando è consentito un piano di dilazione.
In ultimo sono escluse le cartelle esattoriali che sono state oggetto della rottamazione ter o del saldo e stralcio: entrambe le misure prevedevano, in caso di decadenza per rate non pagate a partire dall’anno 2000, la non applicabilità di un nuovo piano di dilazione.
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