Nel prospetto familiari a carico vanno indicati tutti i familiari che non hanno un reddito personale sufficiente per il sostentamento. Quali familiari si devono indicare e come si compiula il quadro?
Il prospetto dei familiari a carico è uno dei quadri principali del modello 730/2026 poiché in esso vanno inseriti i dati dei familiari che nel 2025 risultavano fiscalmente a carico del dichiarante. In alcuni casi per questi parenti spettano detrazioni automatiche dal reddito, ma in ogni caso sono riconosciute sempre le detrazioni di imposta su oneri e spese. A partire dall’anno di imposta 2025 la Legge di Bilancio ha apportato modifiche sostanziali sul carico fiscale dei familiari che trovano applicazione nella dichiarazione dei redditi 2026 per la prima volta.
La prima cosa da considerare, prima ancora di compilare il prospetto, è che un familiare è considerato fiscalmente a carico quando nell’anno di imposta di riferimento ha avuto un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli con età fino a 24 anni questo importo sale a 4.000 euro.
Quali sono i familiari che si possono inserire nel prospetto del 730/2026?
Per il 2026 possono essere inseriti nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Gli altri familiari che possono rientrare nel prospetto, a patto che convivano con il dichiarante, sono:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Per ogni familiare va compilato un rigo distinto nel prospetto.
Come compilare il rigo per il coniuge a carico (e non a carico)
Va ricordato che il rigo relativo al coniuge, che è il rigo 1, deve essere compilato sempre, anche quando il coniuge non è fiscalmente a carico. Per il coniuge a carico compilare il rigo nel seguente modo:
- nella colonna 1 va barrata la casella “C”;
- nella colonna 4 va inserito il codice fiscale (anche se il coniuge non risulta fiscalmente a carico);
- nella colonna 5 vanno indicati i mesi in cui il coniuge è stato a carico nel 2025 (per tutto l’anno si deve indicare 12, in caso contrario si contano i mesi di effettivo carico e si indicano). Se il coniuge non è stato fiscalmente a carico si deve indicare «0».
Come compilare i righi per i figli e altri familiari a carico
Figli e altri familiari a carico vanno indicati, nel prospetto, nei righi da 2 a 5. Vediamo come compilarli tenendo presente che il rigo 2 va sempre utilizzato per indicare i dati relativi al primo figlio:
- nella colonna 1 va barrata la casella “F1” solo per il primo figlio a carico, quello di età maggiore tra i figli a carico, e la casella F per i figli successivi al primo (non si intende il primogenito, ma il più grande di età tra quelli che risultano a carico);
- colonna 2: si deve barrare la casella “A” quando si tratta di un altro familiare a carico;
- colonna 3: va barrata la casella “D” quando si tratta di un figlio con disabilità (in questo caso non va barrata la “F”);
- colonna 4: va indicato il codice fiscale di ciascun figlio e ciascun familiare a carico.
- colonna 5: si devono indicare i mesi di carico per quel familiare (12 se il familiare è stato a carico per tutto il 2025). Se, invece, è stato a carico solo per una parte dell’anno, riportare il numero dei mesi corrispondenti;
- colonna 7: va indicata la percentuale di detrazione di cui si fruisce per i figli:
- 0% se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- 50% se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- 100% se la detrazione è richiesta per intero dal dichiarante.
- colonna 8: la casella va barrata nel caso di affidamento esclusivo, condiviso o congiunto dei figli dal genitore che fruisce della detrazione al 100%;
- colonna 10: va indicato il numero di mesi di detrazione per i figli con 21 anni o più. Bisogna indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2025. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2004 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2025, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2025, questa colonna non va compilata.
Familiari a carico e novità
La Legge di Bilancio 2025 ha rimodulato le detrazioni per i familiari a carico riconosciute in automatico. Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
- gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.
Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA