Dal 1° dicembre 2025 entrano in vigore le norme sulla semplificazione del processo tributario con lo svolgimento a distanza delle udienze. Ecco le istruzioni.
Al via nuove semplificazioni per il processo tributario, l’udienza da remoto diventa realtà. Dal 1° dicembre 2025 entrano in vigore le nuove regole tecniche per il processo tributario da remoto, previste nel decreto 24 novembre 2025 del ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025.
Ecco le modalità per lo svolgimento dell’udienza da remoto nel processo tributario e le semplificazioni adottate.
Peculiarità del processo tributario e semplificazioni
Occorre premettere che il processo tributario ha delle peculiarità, si tratta, infatti, di una procedura in cui una parte è sempre un soggetto portatore di interessi pubblici, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’altra è generalmente un privato, può trattarsi di una persona fisica o giuridica. Un’altra particolarità che lo rende differente dagli altri processi, ad esempio civile e penale, è l’uso limitato della prova testimoniale: il processo tributario è basato su atti e norme.
L’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 prevede che la
Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile (deposizione scritta). Il contribuente può richiedere di avvalersi della prova testimoniale, ma soltanto in forma scritta.
I limiti all’uso della prova testimoniale rendono maggiormente fruibili le nuove tecnologie per l’udienza da remoto. Diventa una trattazione tra legali/avvocati.
Come si svolge l’udienza da remoto nel processo tributario?
In base a quanto stabilito dalle norme sulla semplificazione del processo tributario l’udienza da remoto potrà essere effettuata utilizzando l’applicazione TEAMS di Microsoft.
Il collegamento audiovisivo deve assicurare il contraddittorio tra le parti che naturalmente deve essere simultaneo, praticamente si ricostruisce una sorta di sala virtuale in cui tutti gli attori del processo sono contemporaneamente presenti.
Almeno tre giorni prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione (in base all’articolo 34-bis Dlgs 546/1992 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in base all’articolo 83 del Dlgs 175/2024) all’indirizzo di posta elettronica della parte che ha richiesto il collegamento da remoto, con il link per partecipare all’udienza a distanza, l’avviso dell’ora della convocazione.
Il link è diverso per ciascuna udienza ed è strettamente personale. In caso di mancato funzionamento del collegamento l’udienza viene sospesa e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, sarà rinviata. La registrazione delle udienze è vietata.
Il verbale dell’udienza deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza e contiene l’accertamento dell’identità dei partecipanti, avvenuta attraverso esibizione del documento di identità, e accertamento della loro volontà di partecipare all’udienza da remoto.
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