Prima casa senza agevolazioni per chi possiede un altro immobile, la sentenza

Nadia Pascale

5 Settembre 2025 - 15:10

Importante sentenza della Corte di Cassazione: acquisto prima casa senza agevolazioni se si possiede un altro immobile. Il limite vale anche nel caso di separazione dei beni tra coniugi.

Prima casa senza agevolazioni per chi possiede un altro immobile, la sentenza

Acquisto prima casa senza agevolazioni per chi è comproprietario di altro immobile, importante sentenza della Corte di Cassazione per chi possiede un immobile.

Sono molteplici i casi in cui si può vantare il diritto di proprietà su un immobile, ma di fatto lo stesso non è nella propria disponibilità e, di conseguenza si tenta di accedere ai benefici previsti per l’acquisto della prima casa. Ad esempio, può verificarsi ciò quando i genitori donano in vita l’immobile di cui sono proprietari al figlio, ma di fatto restano loro ad abitarvi. In questo caso una persona può legittimamente (secondo la sua opinione) acquistare un immobile con le agevolazioni prima casa, in pratica però le stesse non spettano. A dirimere un caso simile è la Corte di Cassazione.

Vediamo in quale caso le agevolazioni prima casa non spettano perché si possiede un altro immobile.

Prima casa, si perdono le agevolazioni se si possiede una quota di altro immobile

La sentenza 24477 della Corte di Cassazione del 3 settembre 2025 pone limiti ai benefici per l’acquisto della prima casa per chi è comproprietario di un immobile, ciò anche in caso di regime di separazione dei beni.

La normativa italiana riconosce un regime di favore per l’acquisto della prima casa.

Si tratta in sintesi di:

Se l’acquisto è in regime IVA, quindi da società, l’aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto è al 4% e non al 10%.
I benefici sono riconosciuti esclusivamente per l’acquisto della prima casa. Escluso il beneficio nel caso di soggetti proprietari, anche di una semplice quota, di altro immobile.

Nel caso in oggetto l’immobile acquistato con i benefici della prima casa è intestato a soggetto comproprietario di altro immobile insieme al coniuge. In seguito ad accertamento, sono richieste al contribuente le maggiori imposte dovute per aver fruito delle agevolazioni in modo indebito, maggiorate di interessi e sanzioni.

Separazione dei beni non incide sul bonus prima casa

La parte ricorrente ritiene che solo il regime di comunione dei beni tra i coniugi varrebbe a escludere la tassazione agevolata prevista per la prima casa. Di contrario avviso, invece, la Corte di Cassazione che esclude la tassazione agevolata anche in caso di comunione ordinaria sul bene. I coniugi sono in regime di separazione dei beni, ma di fatto hanno acquistato l’immobile in comproprietà e di conseguenza entrambi sono proprietari pro quota dell’immobile e non è possibile avvalersi quindi dell’agevolazione prevista dalla normativa.

Stessa norma si applica anche tra estranei, ad esempio se l’immobile in comproprietà appartiene a Tizio e Caio che non hanno relazioni di parentela, comunque non è possibile acquistare altro immobile con le agevolazioni prima casa.

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