Prestazioni sanitarie senza Iva, ampliato l’ambito di applicazione

Nadia Pascale

25 Febbraio 2026 - 13:33

Con la Risoluzione 9 del 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti delle prestazioni sanitarie senza Iva e detraibili. Ecco cosa cambia.

Prestazioni sanitarie senza Iva, ampliato l’ambito di applicazione

La Risoluzione 9 dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2026 chiarisce i limiti per l’esenzione Iva relativa a numerose prestazioni sanitarie che fanno emergere molti dubbi. L’ambito delle prestazioni sanitarie senza Iva e detraibili viene ampliato per la massoterapia e di fatto l’esenzione è negata per numerose altre prestazioni. Ecco tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9 fa il punto sull’esenzione Iva per prestazioni di:

  • osteopata;
  • chiropratico;
  • chinesiologo;
  • massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista).

Ecco in quali casi le prestazioni sanitarie sono senza Iva e in quali casi c’è l’obbligo di fatturazione elettronica.

Prestazioni sanitarie senza Iva solo per queste professioni

Fin da subito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono beneficiare del trattamento di favore le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone effettuate nell’ambito di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza, individuate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (Tuls), oppure individuate tramite decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef.

Nel delineare il campo di applicazione l’Agenzia ricorda che l’Unione Europea con la Direttiva Iva 2006/112/Ce consente agli Stati Membri, in merito all’esenzione Iva, di regolare internamente i limiti, quindi non vi è una norma dell’Unione Europea che fissa dei limiti.

La Risoluzione evidenzia, innanzitutto, che il beneficio fiscale spetta solo se coesistono il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione) e il requisito soggettivo (professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza o individuata da decreto del Ministero della Salute).

L’Agenzia sottolinea che tra le prestazioni sopra elencate, l’unica che è contemplata dall’articolo 99 del Tuls è quella dei massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). Ne consegue che per questa tipologia di attività è previsto il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria (articolo 10 bis, Dl n. 119/2018 e articolo 9 bis, Dl n. 135/2018).

Chiropratico, chinesiologo e osteopata: Iva e detrazioni fiscali

L’AdE sottolinea che per quanto riguarda, invece, le professioni di chiropratico, chinesiologo e osteopata, pur passando in disamina molteplici provvedimenti e i pareri espressi dal Ministero della Salute, non si rinviene alcuna menzione di riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva.

Le professioni di osteopata e chiropratico sono state entrambe individuate dalla legge n. 3/2018 - che ha riordinato, tra l’altro, le professioni sanitarie - ma al momento non sono ancora pienamente istituite. Per questo motivo devono ritenersi sottoposte ad aliquota Iva ordinaria e obbligo di fatturazione elettronica con SdI.

Diverso è il caso del chinesiologo definito dal Dlgs n. 36/2021, che disciplina le professioni sportive. Non rientra però tra le professioni sanitarie e di conseguenza trova applicazione l’Iva ordinaria e l’obbligo di fatturazione elettronica.
Dalla normativa ora vista deriva che le prestazioni di osteopata, chiropratico e chinesiologo non sono detraibili in quanto non considerate prestazioni sanitarie.

Risoluzione 9 AdE del 24 febbraio 2026
Prestazioni sanitarie

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