Cos’è la prestazione occasionale, chi può utilizzarla e quali sono le novità apportate a questo tipo di contratto nel 2023? Quali sono, inoltre le novità che riguardano il lavoro sportivo?
La prestazione occasionale è una tipologia di contratto rivolta a determinate categorie di lavoratori e prevede sia limiti economici che divieti. I limiti economici vanno sempre intesi nell’anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Solitamente si utilizza laddove si richiedono prestazioni saltuarie o sporadiche. In questo modo il lavoratore è esonerato dall’apertura di una partita Iva poiché svolge un attività non abituale.
Ma la cosa fondamentale della prestazione occasionale è che ne deve derivare un guadagno modesto che non richieda l’avvio di una vera e propria attività professionale. E questo va specificato per non cadere nell’errore di pensare che la prestazione occasionale possa essere l’alternativa alla partita Iva che non preveda adempimenti fiscali.
Prestazione occasionale: a chi è rivolta?
Si tratta di una tipologia di contratto che è rivolto a diverse categorie di utilizzatori che possono essere :
- lavoratori autonomi;
- professionisti;
- imprenditori;
- associazioni;
- fondazioni;
- enti di natura privata;
- imprese agricole;
- pubbliche amministrazioni ed enti locali;
- aziende alberghiere e ricettive del turismo;
- onlus e associazioni.
In tutti questi casi è possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionale tramite questa tipologia di contratto nei limiti previsti dalla normativa.
Limiti compensi
La prestazione occasionale può essere utilizzate nel rispetto dei limiti che vanno intesi sempre per anno civile e variano per prestatore, utilizzatore e prestazioni complessive secondo i seguenti margini:
- per i prestatori il limite massimo annuo di compensi complessivi è fissato in 5.000 euro;
- per ogni utilizzatore il limite massimo dei compensi per la totalità dei prestatori non può superare il limite dei 10.000 euro l’anno (sono escluse da questo limite le società sportive);
- per il prestatore resta il limite di 2.500 euro per i compensi ricevuti dallo stesso utilizzatore (5.000 per gli steward di società sportive).
Tutti gli importi vanno intesi riferiti esclusivamente sui compensi percepiti dal prestatore e quindi senza calcolare eventuali premi assicurativi, costi di gestione e contributi.
Limite economico da calcolare in percentuale minore
Da tenere conto, però, che per alcune categorie di prestatori la misura del compenso va calcolata sul 75% dell’importo effettivamente percepito. E questo esclusivamente nel limite di ciascun utilizzatore nel calcolo complessivo dei compensi erogati ai prestatori. Questa tipologia di calcolo differente si applica per prestatori che siano:
- titolari di pensione;
- giovani che non hanno compiuto i 25 anni e sono iscritti a un corso di studi scolastico o universitari;
disoccupati; - percettori di prestazioni a sostegno del reddito o integrazioni salariali.
Riassumendo, quindi, per il prestatore i compensi vanno sempre calcolati per il loro valore nominale mentre per l’utilizzatore, solo nel caso delle categorie sopra indicate, i compensi andranno calcolati al 75%.
Compensi e contributi
Chi presta attività di lavoro occasionale con questa tipologia di contratto ha diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alla contribuzione previdenziale che l’utilizzatore verserà in Gestione Separata INPS in misura pari al 33% del compenso.
Il compenso che il prestatore riceve non può mai essere inferiore ai 36 euro per 4 ore di lavoro. La paga oraria non può mai essere inferiore ai 9 euro l’ora anche se il compenso può essere fissato tra le parti anche in un importo più alto.
Chi non può usare la prestazione occasionale?
La legge prevede limiti all’utilizzo di questa tipologia di contratto e nello specifico non può essere usato da:
- chi ha più di 10 dipendenti a tempo indeterminati;
- per imprese dell’edilizia e settori affini;
- per imprese che effettuano attività di escavazione, in miniere, cave e torbiere;
- da chi esegue appalti per servizi o opere;
- da imprese del settore agricolo.
Non possono utilizzare la prestazione occasionale i datori di lavoro che con il prestatore abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. nei 6 mesi precedenti.
Pubbliche amministrazioni, quando possono usare la prestazione occasionale
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni va sottolineato che questa tipologia di contratto può essere utilizzata solo e soltanto per esigenze eccezionali e per attività specifiche che sono:
- progetti speciali in cui utilizzare come prestatori soggetti in stato di povertà, disabili, detenuti, tossicodipendenti o chi fruisce di ammortizzatori sociali;
- per svolgere lavori di emergenza in seguito a calamità naturali o eventi imprevisti;
- in caso di attività svolte per solidarietà o in collaborazione con altri enti o associazioni di volontariato;
- in caso si debbano organizzare manifestazioni culturali, caritatevoli, sportive o sociali.
Da sottolineare che nel caso delle pubbliche amministrazioni non si applica il divieto previsto per il datore di lavoro che ha alle dipendenze più di 10 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli enti locali possono utilizzare la prestazione occasionale con gli stessi vincoli previsti per le pubbliche amministrazioni.
Lavoro agricolo, cosa cambia nel 2023?
La Legge di bilancio 2023 stravolge completamente il lavoro agricolo. Per il lavoro agricolo si prevede una normativa del tutto diversa rispetto agli altri settori lavorativi. Si applica con la Legge di Bilancio 2023 un regime sperimentale valido per il biennio 2023 e 2024 che prevede precisi obblighi per il datore di lavoro e paletti per i prestatori. Limite fissato anche per le giornate lavorative che è possibile svolgere nell’anno solare fissa a 45.
Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo di approfondimento.
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Lavoro sportivo 2023, cosa cambia?
Il Decreto Legislativo approvato del 7 luglio 2022 (163 del 5 ottobre 2022) modifica il D.Lgs numero 36 del 2021, ovvero uno dei decreti che attua la riforma dello sport e che prevedeva delle semplificazioni fiscali e contributive per le prestazioni professionali rese da collaboratori a società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il Decreto in questione, pubblicato in GU a novembre, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 gennaio 2023 ma la versione iniziale del decreto Milleproroghe faceva slittare l’entrata in vigore del decreto 36/2021 al 1 luglio 2023, decreto che faceva salire la soglia esentasse da 10.000 a 15.000 euro.
Ora, con la legge di conversione del Milleproroghe si specifica che anche con l’entrata in vigore a metà anno, per il periodo di imposta 2023 la soglia esclusa dalla base imponibile Irpef resta fissata a 15.000 euro, così come previsto dal decreto 36/2021.
Oltre tale soglia non c’è più ritenuta per il primo scaglione fino a 20.658,28 di reddito ma si applica imposizione ordinaria
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