Polizia di Stato: ecco i requisiti per andare in pensione nel 2017 e nel 2018

Francesco Oliva

10 Ottobre 2017 - 15:29

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Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare con i requisiti previsti per andare in pensione nel 2017 e 2018 nel caso del personale della Polizia di Stato.

Polizia di Stato: ecco i requisiti per andare in pensione nel 2017 e nel 2018

Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare esplicativa che rende noti i requisiti che il personale della Polizia di Stato deve possedere per andare in pensione negli anni 2017 e 2018.

Si tratta di chiarimenti importanti perché consentono agli operatori di settore di instaurare un corretto procedimento pensionistico, oltre al fatto che consentono di fornire un’adeguata informazione al personale della Polizia di Stato.

Il Ministero precisa, tuttavia, che si tratta di informazioni comunque già portate a conoscenza del personale di Polizia in occasione delle intervenute modifiche normative alle norme pensionistiche che si sono succedute nel tempo.

Requisiti pensioni di anzianità 2017 e 2018 Polizia di Stato, ecco un quadro generale riassuntivo:

Anno Requisiti acquisizione di diritto Finestra mobile
2017 40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi 15 mesi
2018 40 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi 15 mesi
2017 57 anni + 7 mesi e 35 anni anzianità contributiva utile 12 mesi
2018 57 anni + 7 mesi e 35 anni anzianità contributiva utile 12 mesi
2017 53 anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011 12 mesi
2018 53 anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011 12 mesi

La novità del nuovo sistema di calcolo pro quota delle pensioni per il personale della Polizia di Stato

La circolare del Ministero degli Interni in materia di requisiti pensioni 2017 e 2018 per la Polizia di Stato evidenzia come l’articolo 24, comma 2, della Legge 214/2011 abbia previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo.

Di conseguenza, l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della Legge 214/2011 e quindi il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Pensioni Polizia di Stato 2017 e 2018

In conseguenza di quanto detto sopra, il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

Di converso il requisito dell’età anagrafica dei 53 anni potrà essere raggiunto anche in data successiva al 31 dicembre 2011.

Permanenza in servizio durante i 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione per i poliziotti ed il personale delle forze armate

La circolare del Ministero della Difesa in oggetto torna anche a parlare di un altro aspetto importante ovvero quello della permanenza in servizio.

Come già precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare dello scorso 7 dicembre 2010 “durante il periodo dei 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione, i dipendenti possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione”.

Limiti di età pensioni di vecchiaia Polizia di Stato e Forze Armate

Il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

In particolare, i limiti di età previsti dal Decreto Legislativo 334/2000 sono i seguenti:

  • Dirigente Generale 65 anni;
  • Dirigente Superiore 63 anni;
  • Qualifiche inferiori 60 anni.

Di conseguenza, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, e sono esauriti gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Al contrario, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi dal 2016 + 1 anno per la cd. finestra mobile così come riportato nella seguente tabella:

Anno Requisiti Finestra mobile
2017 60/63/65 + 7 mesi 12 mesi
2018 60/63/65 + 7 mesi 12 mesi

Per maggiori informazioni, in ordine soprattutto alle simulazioni rispetto al singolo caso personale, si consiglia di rivolgersi agli uffici preposti all’assistenza previdenziale ovvero alle associazioni sindacali di categoria.

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