Pignoramento conto corrente: chi rischia e quando, limiti e come tutelarsi

Ilena D’Errico

18/03/2023

18/03/2023 - 00:10

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Il pignoramento del conto corrente deve sottostare ad alcuni limiti, che restringono il campo d’azione sia qualitativamente che quantitativamente. Ecco di cosa si tratta.

Pignoramento conto corrente: chi rischia e quando, limiti e come tutelarsi

Il pignoramento del conto corrente impedisce al debitore di disporre pienamente del proprio denaro, in quanto una è destinato al soddisfacimento del creditore. Allo stesso tempo. Il pignoramento del conto corrente deve seguire la legge per modalità e termini di importo, altrimenti il debitore può presentare un’opposizione.

Pignoramento del conto corrente, chi rischia e quando

Il pignoramento del conto corrente è un rischio concreto per tutti i debitori che non saldano le proprie obbligazioni, in quanto consente al creditore di ottenere quanto gli spetta in modo coattivo. Allo stesso tempo, il creditore non può semplicemente avviare il pignoramento, il quale può essere autorizzato esclusivamente da un titolo esecutivo. Quest’ultimo può essere legato alla seguente documentazione:

  • Una sentenza.
  • Un atto giudiziario.
  • Un decreto ingiuntivo.

Il pignoramento è quindi una vera e propria azione esecutiva, che può essere esercitata soltanto quando il debitore non è in grado di pagare il suo debito o comunque non intende obbedire al suo obbligo. Bisogna poi ricordare che l’Agenzia delle entrate può intervenire senza delegare la procedura al tribunale. Perché si possa procedere al pignoramento del conto corrente, poi, l’atto di pignoramento deve essere notificato anche alla Banca. Gli istituti di credito sono infatti tenuti a custodire le somme pignorate su ordine del giudice, senza poterne disporre.

I limiti al pignoramento del conto corrente

I limiti legati al pignoramento del conto corrente variano a seconda della situazione e sono differenti, ad esempio, in base alla data di accredito delle somme e sono diversi per quanto riguarda stipendi e pensioni. Nel dettaglio:

  • Il conto corrente cointestato può essere pignorato, ma soltanto relativamente al 50%. La legge presume infatti la divisione equa del valore tra i correntisti.
  • In caso di conto corrente vuoto o addirittura negativo, il pignoramento viene eseguito sulle entrate successive rispetto alla data del titolo esecutivo, così che i debitori non possano eluderlo semplicemente prelevando il tutto.
  • Se la somma presente sul conto corrente è inferiore o uguale all’importo da pignorare, il conto viene bloccato dalla Banca fino all’udienza di assegnazione.
  • Se il conto corrente contiene un importo superiore a quello da pignorare, la banca consente al titolare di disporre esclusivamente della parte eccedente la differenza, la quale può essere prelevata, spesa o inviata ad altri.

Bisogna poi considerare anche l’origine delle somme presenti sul conto. Il conto corrente alimentato da alcune entrate, infatti, non può essere pignorato. Nel dettaglio, sono somme non pignorabili:

  • Gli assegni di accompagnamento per disabili.
  • Le rendite di un’assicurazione sulla vita.
  • Le pensioni di invalidità.

Oltre a questo, la legge prevede dei limiti ben precisi per il pignoramento dello stipendio e della pensione, differenti a seconda del momento in cui sono versati. Nel dettaglio, se l’accredito della pensione o dello stipendio avviene contestualmente o dopo la data del pignoramento, quest’ultimo deve osservare i seguenti limiti:

  • Pignoramento massimo di un quinto, al fine di preservare il minimo vitale, anche per quanto riguarda i debiti verso lo Stato, le Province o i Comuni.
  • Rispetto della misura autorizzata dal giudice, per i crediti alimentari.
  • Massimo metà della base pignorabile per il pignoramento dovuto a più cause creditorie.
  • Limiti previsti per i debiti verso il Fisco.

Per quanto concerne, invece, il denaro già presente sul conto corrente e rappresentato dal versamento della pensione o dello stipendio, i limiti sono:

  • Il 150% dell’assegno sociale per le pensioni.
  • Il triplo dell’assegno sociale per gli stipendi.

Come tutelarsi dal pignoramento

Se il pignoramento non rispetta i limiti sopraindicati, il debitore deve presentare al tribunale un’opposizione all’esecuzione. Oltretutto, la legge stabilisce la parziale inefficacia del pignoramento che supera i limiti, che peraltro può anche essere osservata d’ufficio. In caso di pignoramento già concluso, invece, è possibile agire direttamente contro l’istituto di credito per ottenere un risarcimento del danno economico patito.

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