Atto di precetto: cos’è, notifica, scadenza e costo

Isabella Policarpio

14/10/2019

14/10/2019 - 17:03

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L’atto di precetto è l’intimazione ad adempiere un debito. Vediamo cos’è esattamente, come funziona, i tempi di notifica e scadenza e quanto costa.

Atto di precetto: cos’è, notifica, scadenza e costo

L’atto di precetto è un’intimazione ad adempiere ad un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo). Il suo significato è quello di sollecitare, mediante notifica, il debitore al pagamento del debito dovuto. Cos’è, insieme alla scadenza dei termini, è regolamentato dall’articolo 480 del Codice di procedura civile.

L’atto di precetto, detto in parole semplici, costituisce la fase preliminare necessaria per eseguire un’esecuzione forzata come, per esempio, un pignoramento.

La scadenza ad adempiere all’intimazione è di 10 giorni. Dopo tale tempo per l’atto di precetto può succedere in andare incontro alle procedure necessarie (anche coattive) per estinguere il debito.

In questa guida chiariremo tutte le informazioni principali sull’atto di precetto: cos’è, cosa fare dopo la sua ricezione, i termini per opporsi e quali sono le tariffe dell’avvocato per richiederlo.

Atto di precetto, i tempi di notifica

Che cos’è un atto di precetto? L’intimazione viene a configurarsi come una comunicazione, effettuata tramite notifica al debitore, dell’intenzione di procedere con un’esecuzione forzata da parte del titolare del credito entro una data scadenza.

L’atto di precetto, ai sensi dell’articolo 480 del Codice di procedura civile, deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, importante anche per calcolare scadenza e tempistiche. Spesso però entrambi i due documenti vengono notificati congiuntamente, spillati in un unico atto, come nel caso di atto di precetto su decreto ingiuntivo.

Il precetto è un atto recettizio, per questo è necessario che sia stato effettuata la sua notifica presso il debitore. Il motivo di questa caratteristica risiede nel fatto che il diretto interessato deve venire a conoscenza dell’intenzione esplicita del creditore di dare avvio ad una esecuzione forzata.

Il mancato ritiro dell’atto da parte del debitore non permette in ogni caso al destinatario di sfuggire alla notifica. Infatti, una volta raggiunta la scadenza indicata per la compiuta giacenza, il precetto si considera notificato anche se negli effetti il debitore non l’ha visionato.

Nell’atto di precetto inoltre non deve essere necessariamente indicata la somma relativa al debito anche se normalmente vi figura nel testo. Se l’importo richiesto nel precetto risulta inferiore rispetto a quanto indicato nel titolo esecutivo ciò non equivale affatto ad una rinuncia da parte del creditore all’intera somma che potrà essere richiesta successivamente.

L’importo richiesto solitamente risulta di maggiore entità e ciò a motivo del fatto che spesso vengono richiesti al debitore anche gli interessi e le spese contratte dal titolare del credito.

Dopo quanto bisogna adempiere?

Il precetto obbliga il destinatario ad estinguere il debito contratto entro una scadenza non inferiore ai 10 giorni, trascorsi i quali il creditore potrà dare il via all’esecuzione forzata.

In casi straordinari può anche essere disposta dal presidente del tribunale un esonero rispetto alla scadenza dei 10 giorni indicata. Ciò avviene nel caso in cui sussistano pericoli in relazione alle tempistiche normali.

Un atto di precetto ha una validità di 90 giorni. Entro tale scadenza il creditore dovrà dare avvio all’esecuzione forzata dal momento che, scaduto il termine indicato dei 90 giorni, il precetto perde di efficacia. In questo caso il titolare del credito dovrà provvedere alla notifica di un nuovo precetto.

Atto di precetto: come e quando fare opposizione

Una possibilità che può essere vagliata da chi si vede recapitare un atto di precetto e non è intenzionato a pagare la somma è quella di effettuare opposizione all’intimazione di pagamento. La modalità per effettuarla è quella di ricorrere in giudizio nel caso in cui si riscontrino irregolarità formali o sulla somma richiesta.

Mentre non sono stati posti limiti per il ricorso in relazione al contenuto dell’atto di precetto, per quanto riguarda eventuali irregolarità formali il termine ultimo per poter fare ricorso è fissato in 20 giorni dalla notifica.

Quanto costa l’atto di precetto?

Ora che sappiamo cos’è e a cosa serve l’atto di precetto vediamo quanto costa. Innanzitutto, il precetto è un atto stragiudiziale, significa che non è necessario apporre la marca da bollo, pagare il contributo unificato e l’imposta di registro.

Dunque, il richiedente deve affrontare unicamente le spese che riguardano la notifica dell’atto di precetto al debitore ed il costo varia in base al fatto che tale notifica sia effettuata dall’avvocato (previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) o dall’Ufficiale giudiziario.

Nel caso di notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario, il costo del precetto varia in base al fatto che questa avvenga di persona o tramite servizio postale; a queste spese, inoltre, si deve aggiungere il compenso per l’Ufficiale incaricato, la cui tariffa è determinata per legge.

Invece, quando si affida all’avvocato di fiducia, le cose cambiano. In questo caso la notifica del precetto viene effettuata in uno dei seguenti modi:

  • tramite posta raccomandata (al costo di 8 euro circa);
  • tramite PEC, se il destinatario possiede un indirizzo di posta certificata presso un pubblico registro, senza alcun costo.

Alle spese di notifica, che sono fisse, bisogna poi aggiungere il compenso dell’avvocato che, al contrario, varia in base al valore della controversia, come stabilito dalle tabelle forensi recanti i parametri legali per una giusta retribuzione.

Atto di precetto: le tariffe delle tabelle forensi

Secondo quanto stabilito dalle tabelle forensi recanti i parametri civili, il compenso dell’avvocato per l’atto di precetto ha il costo di:

  • 135,00 euro se il valore della controversia è fino a 5.200,00 euro;
  • 225,00 euro se il valore della controversia va da 5.201 a 26.000 euro
  • 315,00 euro se il valore della controversia va da da 26.000,01 a 52.000,00 euro;
  • 405,00 euro se il valore della controversia va da 52.001 a 260.000 euro;
  • 540,00 euro se il valore della controversia è 260.001 a 520.000 euro.

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