Pignoramento beni in comproprietà, quando è possibile?

Ilena D’Errico

4 Ottobre 2023 - 22:59

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Beni in comproprietà, ecco quando è possibile il pignoramento e come possono difendersi i titolari che non sono debitori.

Pignoramento beni in comproprietà, quando è possibile?

Possedere beni in comproprietà non è una buona cosa se qualcuno dei proprietari ha dei debiti, in quanto il pignoramento dovuto alla riscossione porta spiacevoli conseguenze a tutti i titolari. Dato che il debito è personale si potrebbe pensare che i beni in comproprietà siano in qualche modo esentati dal pignoramento, ma non è affatto così.

Altrimenti, sarebbe troppo facile eludere i creditori e non pagare senza conseguenze. Il pignoramento resta quindi un’azione possibile, seppur tenendo conto dei limiti dovuti ai diritti dei comproprietari non creditori. È evidente che non si tratta di una materia semplice e soprattutto non indifferente dal punto di vista degli effetti collaterali.

Prima di capire come funziona il pignoramento dei beni in comproprietà, tuttavia, vediamo prima quando è possibile.

Quando è possibile il pignoramento di beni in comproprietà

Secondo la legge il debitore risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Sono dunque compresi anche i beni in comproprietà, come peraltro esplicitato dall’articolo 599 del Codice di procedura civile. Quest’ultimo, infatti, ammette il pignoramento dei beni in comproprietà anche qualora non tutti i titolari siano obbligati verso il credito.

Non esistono, quindi, ipotesi che impediscano il pignoramento, se non i limiti generali previsti per tutti i beni. Per esempio, vale l’impossibilità di pignoramento della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate (se si presentano i requisiti), così come i limiti posti per i beni non pignorabili e alcuni di quelli inseriti nel fondo patrimoniale familiare.

Al di fuori di queste regole, valide indifferentemente dall’intestazione dei beni, anche i beni cointestati possono essere pignorati. Ai fini della validità del procedimento, tuttavia, è necessario che anche i comproprietari non debitori siano avvisati della procedura e ricevano la notifica dell’atto di pignoramento.

Non è però obbligatorio inviare (né al debitore né ai comproprietari) l’avviso di iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili.

Come si può difendere il comproprietario dal pignoramento

I comproprietari non debitori hanno mezzi molto limitati per difendersi dal pignoramento che, pur non potendo ledere la loro quota, comporta inevitabili disagi. In primo luogo, è possibile presentare la richiesta di divisione in natura del bene, al fine di separare la proprietà del debitore e difendere immediatamente il resto dei beni.

La divisione in natura non è però sempre possibile, di norma è infatti relegata a beni come terreni, conti correnti e denaro in genere, eventualmente gioielli. Talvolta la divisione è possibile anche per gli immobili, seppur raramente, mentre è impossibile per veicoli e altri beni di questo genere che risultano indivisibili.

In questi casi (oppure se i titolari non hanno presentato la richiesta) l’immobile pignorato viene messo in vendita all’asta. Il ricavato sarà poi suddiviso tra il creditore e i proprietari non debitori, proporzionalmente alla quota di proprietà del debitore e degli altri. Per evitare, però, la lunga procedura di vendita e il conseguente deprezzamento, i comproprietari possono risanare il debito o una sua parte.

In questo modo, a fronte del pagamento del valore di mercato della porzione del bene appartenente al debitore, i comproprietari ne acquistano la quota e preservano il bene. Di norma, infatti, questa procedura è preferita anche dai creditori per la rapidità e la migliore convenienza. Si tratta quindi di un ottimo modo per evitare anche la divisione, ma deve essere accettato anche dal debitore.

Quest’ultimo, ovviamente, resterà obbligato per l’eventuale parte restante del debito. Altrimenti, se è impossibile procedere con questa modalità, è bene sapere che i comproprietari hanno diritto a partecipare direttamente all’asta per riacquistare il bene. In ogni caso, dopo la vendita, spetta loro una parte del ricavato proporzionale alla loro quota di proprietà.

Quanto detto vige su qualsiasi tipo di comproprietà, derivante da acquisto, lascito ereditario, matrimonio e così via.

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