I permessi studio per il personale della Polizia di Stato

Simone Micocci

23 Febbraio 2018 - 14:41

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Anche alla Polizia di Stato sono riconosciute 150 ore di permessi studio per la frequenza a corsi di specializzazione o universitario: ma ci sono eccezioni e regole da rispettare.

I permessi studio per il personale della Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato - così come il resto dei lavoratori dipendenti - dispone di alcune ore di permesso da utilizzare per la frequenza a corsi di specializzazione e universitari.

Si tratta di 150 ore di permesso fruibili per la realizzazione del diritto allo studio; generalmente, però, questi si possono utilizzare solamente per la frequenza ai corsi o per sostenere un esame, quindi non comprendono il tempo dedicato allo studio e alla preparazione.

Inoltre, nella maggior parte dei casi i permessi studio non comprendono il tempo che il lavoratore impiega per recarsi nel luogo in cui ha sede il corso; questo non vale per il personale della Polizia di Stato al quale viene riconosciuta la possibilità di richiedere i permessi anche per il tempo impiegato per raggiungere la sede del corso (qualora il Comune sia differente da quello di impiego).

Facciamo chiarezza analizzando come funzionano i permessi studio per il personale della Polizia di Stato e quante ore vengono riconosciute agli “studenti fuori sede”.

Anche ai poliziotti spettano 150 ore di permesso

Solitamente i lavoratori dipendenti dispongono di 150 ore di permesso fruibili in tre anni, ma ci sono dei settori che fanno eccezione.

Uno di questi è la Polizia di Stato, per la quale il permesso studio è disciplinato dal Regolamento di Servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (D.P.R. 782/1985), di cui l’articolo 78 stabilisce che i poliziotti dispongono di “un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi”.

Quindi il monte delle 150 ore è riconosciuto annualmente e non nell’arco del triennio. Questa però non è l’unico elemento che contraddistingue il personale della Polizia di Stato dal resto dei dipendenti pubblici; a loro, infatti, è concesso di richiedere il permesso anche per il tempo necessario per recarsi al corso, nel rispetto però di determinati parametri.

Permessi studio per recarsi ai corsi

L’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni è stato piuttosto contraddittorio sul tema dell’utilizzo dei permessi studio per recarsi ai corsi.

Infatti l’articolo 20 del D.P.R. 254/1999 stabilisce che:

  • quando un corso è organizzato in un Comune differente dalla sede di servizio si può richiedere il permesso studio anche per il tempo impiegato per raggiungere la sede del corso;
  • quando un corso è organizzato nello stesso Comune in cui ha sede il servizio il permesso può essere richiesto solo per il tempo del corso o per quello necessario per sostenere l’esame.

Il punto della discordia è rappresentato dalla possibilità in cui nel Comune in cui si presta servizio vengano organizzati corsi analoghi; cosa fare in questo caso?

La risposta a questo dubbio l’ha data il T.A.R. Lombardia con la sentenza 97/2008 con la quale ha stabilito che in tal caso non si applica quanto detto in precedenza, ossia il permesso studio non vale per il tempo impiegato per raggiungere - e tornare - dalla sede in cui si svolge il corso.

Riassumendo, per usufruire delle ore di permesso anche per il tempo necessario per spostarsi da un Comune all’altro bisogna che non ci sia alcun corso analogo vicino alla sede di servizio.

In tal caso al dipendente della Polizia di Stato vengono riconosciute 6 ore di permesso (che rientrano nel totale delle 150 ore) per il raggiungimento della località in cui ha sede il corso e per il rientro in sede.

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