In base alla Legge 5 febbraio 1992 numero 104 l’Inps si preoccupa di garantire un trattamento economico a fronte delle assenze del lavoratore disabile ovvero per assistere familiari con disabilità.
La retribuzione a carico dell’Istituto è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale recupera l’importo in sede di versamento dei contributi con modello F24.
L’azienda è quindi chiamata a verificare se il dipendente ha effettivamente diritto ai permessi, nonché la fruizione degli stessi nel rispetto dei limiti di legge.
Nell’ambito di ciascun mese, il lavoratore maggiorenne disabile ha infatti diritto, alternativamente, a:
- 2 ore giornaliere;
- 3 giorni continuativi o frazionati.
Al contrario, i lavoratori dipendenti familiari del disabile possono assentarsi per 3 giorni mensili, anche continuativi.
Per familiari si intendono il coniuge (o parte dell’unione civile), il convivente di fatto nonché i parenti e affini entro il 2° grado.
Il diritto è esteso ai parenti ed affini entro il 3° grado se i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile hanno compiuto 65 anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente ovvero sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (ad esempio celibato) o per situazioni di assenze continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.
I genitori hanno invece diritto ai 3 giorni mensili per i figli dai 12 anni in poi. Per i figli al contrario di età inferiore ai 12 anni il padre e la madre possono scegliere, a seconda dei casi, i permessi retribuiti o il prolungamento del congedo parentale.
Analizziamo in dettaglio gli aspetti più delicati cui fare attenzione nel trattare in busta paga i permessi 104.
Permessi Legge 104, come gestirli correttamente in cedolino?
- Attendere la conferma Inps
- Controllare la data di fine autorizzazione
- Controllare la maturazione di ferie, permessi e mensilità aggiuntive
- Come gestire i permessi orari?
- Come gestire i permessi orari? Il caso dei part-time
- Chiedere al dipendente l’autorizzazione dell’assenza
- Assistenza prestata per periodi inferiori ad un mese
Attendere la conferma Inps
Per poter legittimamente fruire dei permessi 104 il lavoratore è tenuto ad inoltrare apposita domanda all’Inps, collegandosi a «inps.it - Lavoro - Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravitò o fruiti dai lavoratori disabili medesimi», in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Di norma, una volta presentata la richiesta, il sistema rilascia una ricevuta di trasmissione della domanda. Il documento in questione, tuttavia, non legittima il lavoratore ad assentarsi in permesso 104. A tal proposito è infatti necessario attendere la conferma dell’Inps.
Di conseguenza, prima di inserire in busta paga i permessi, l’azienda è tenuta a farsi rilasciare dal dipendente copia del documento con cui l’Istituto precisa:
- La data di decorrenza dei permessi;
- La data in cui viene meno il diritto ai permessi.
Controllare la data di fine autorizzazione
Come appena precisato, l’autorizzazione Inps può recare una data di scadenza. In tal caso è bene che anche l’azienda (e non solo il dipendente) tenga monitorata la scadenza stessa in modo da evitare di inserire in cedolino gli importi a titolo di permessi 104, in realtà scaduti.
Controllare la maturazione di ferie, permessi e mensilità aggiuntive
Durante la fruizione dei permessi 104 maturano regolarmente, oltre all’anzianità di servizio:
- Ferie;
- Permessi previsti dal Ccnl applicato (ad esempio in sostituzione delle ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro);
- Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
- Trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro deve pertanto verificare che le impostazioni del programma paghe permettano di maturare gli istituti citati.
Come gestire i permessi orari?
I 3 giorni di permesso mensile possono essere frazionati anche in permessi orari.
In tal caso il frazionamento non deve superare le 18 ore mensili se l’orario di lavoro è di 36 giorni suddiviso in 6 giorni lavorativi.
L’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale determinato su base settimanale, è il seguente:
(Orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili.
A titolo esemplificativo un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tal caso il calcolo sarà:
(40 / 5) * 3 = 24.
Al tempo stesso, l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale su base plurisettimanale, è il seguente:
(Orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili.
Come gestire i permessi orari? Il caso dei part-time
In presenza di rapporti di lavoro part-time il calcolo è il seguente:
- Quando la percentuale di orario di lavoro supera il 50% si applica la seguente formula (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili;
- Se la percentuale di orario di lavoro è fino al 50%, si applica invece la seguente formula (orario medio settimanale teoricamente eseguibile / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) * 3 (giorni di permesso teorici).
Chiedere al dipendente l’autorizzazione dell’assenza
Una volta autorizzati dall’Inps, i permessi sono fruibili dal lavoratore senza alcuna necessità di ottenere il nulla osta dell’azienda.
Il datore di lavoro può esclusivamente chiedere al lavoratore che assiste il disabile una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che:
- Il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- Non venga compromesso il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza;
- Tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Il lavoratore può comunque modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data, fermo restando «che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali» (Risposta ad Interpello del 6 luglio 2010 numero 31).
Assistenza prestata per periodi inferiori ad un mese
Se l’assistenza è prestata per periodi inferiori a un mese, i 3 giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in base al criterio secondo cui se l’assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso.
Di conseguenza, l’assistenza per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto ad alcuna giornata o frazione di essa.
Al contrario, per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta un solo giorno di permesso.
Se il richiedente nel corso del mese ha legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi (si pensi ad esempio a maternità, malattia, infortunio) non è possibile riproporzionare i permessi per assistere i disabili.
Il numero di permessi fruibili dev’essere invece ridotto se il dipendente presenta istanza per usufruire dei permessi per la prima volta nel corso del mese.
Da ultimo si precisa che:
- I permessi orari non sono soggetti a riproporzionamento, dal momento che il permesso ad ore è legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione dello stesso;
- I permessi non devono essere riproporzionati in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese, posto che i due istituti hanno natura diversa e non sono interscambiabili.