Quando si perde lo stato di disoccupazione?

Chiara Ridolfi

26/02/2021

20/01/2022 - 12:31

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Lo stato di disoccupazione può essere perso per vari motivi. Di seguito vediamo quando si perde e quali sono le cause.

Quando si perde lo stato di disoccupazione?

Quando si perde lo stato di disoccupazione? Quali sono i motivi? Interrogativi che spesso ci si pone quando si è percettori del sussidio di disoccupazione e si cerca di capire meglio la situazione.
Difatti non sempre una persona che si trova senza lavoro può definirsi disoccupata; per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, infatti, ci sono delle regole ben precise da rispettare.

Naturalmente per essere riconosciuto come disoccupato bisogna essere privo di occupazione, purché l’ultimo impiego sia stato perso per cause estranee alla propria volontà (licenziamento, mancato rinnovo del contratto o dimissioni per giusta causa). In tal caso è possibile presentare la richiesta al Centro per l’impiego dichiarandosi però immediatamente disponibili sia allo svolgimento di attività lavorativa che a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.

Di seguito andremo a comprendere meglio come si perde lo status di disoccupazione e quando. Analizzeremo nel dettaglio tutti i casi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione - e quindi, ove prevista, anche della NaSpI - nel prosieguo dell’articolo.

Quando si perde lo stato di disoccupazione?

Vi sono diversi motivi per cui è possibile perdere lo stato di disoccupati e non solo per la naturale scadenza dei sussidi di aiuto statali. Una delle motivazioni che può portare alla perdita della disoccupazione è l’assenza alle convocazioni del Centro per l’impiego}.

Il Centro per l’impiego ha la facoltà di convocare il disoccupato in sede per diversi motivi, dalla conferma dello stato di disoccupazione alla redazione della profilazione personale, fino alla stipula del patto di servizio personalizzato. Inoltre il disoccupato ha il dovere di tenere degli incontri con il responsabile delle attività, con frequenza indicata al momento della stipula del patto.
Ogni assenza ad una convocazione del Centro per l’impiego va comunicata con congruo preavviso e giustificata. In assenza di una giustificazione al disoccupato si applicano diverse sanzioni, quali:

  • 1^ assenza ingiustificata: decurtazione - ove prevista - di un quarto dell’indennità di disoccupazione NaSpI;
  • 2^ assenza ingiustificata: decurtazione - ove prevista - di un mese di NaSpI;
  • 3^ assenza ingiustificata: perdita della disoccupazione.

Inoltre il disoccupato ha l’obbligo di partecipare alle iniziative di politiche attive selezionate per lui dal Centro per l’impiego; anche in questo caso l’assenza ingiustificata viene sanzionata prima con la decurtazione di un mese di NaSpI e successivamente - alla seconda assenza - con la perdita dello stato di disoccupazione.
La disoccupazione si perde anche quando non si accetta un’offerta di lavoro congrua - fatta pervenire dal Centro per l’impiego - senza un giustificato motivo.
Con la disoccupazione, infatti, ci si rende immediatamente disponibili per un nuovo lavoro e per questo ogni offerta rifiutata va giustificata.

A tal proposito è importante capire quando per il disoccupato un’offerta di lavoro di definisce congrua e quando invece non lo è. I criteri per stabilire se il lavoro possa essere considerato congruo o meno differiscono in base alla durata della disoccupazione e si tutti i dettagli si possono riassumere con la seguente tabella.

Disoccupato da meno di 6 mesi Disoccupato da 6 a 12 mesi Disoccupato da più di 12 mesi
Posizione di lavoro Settore indicato nel patto di servizio Settore affine a quello indicato nel patto di servizio Altri settori lavorativi
Distanza tra sede di lavoro e domicilio 50km, 80 minuti 50km, 80 minuti 80km, 100 minuti
Retribuzione 1,2 volte importo Naspi 1,2 volte importo Naspi 1,2 volte importo Naspi
Durata contratto Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi Indeterminato o determinato di almeno 3 mesi
Orario di lavoro A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego A tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego

L’offerta invece può essere rifiutata, senza perdere il proprio stato di disoccupazione, nei seguenti casi, che rappresentano un giustificato motivo:

  • in caso di malattia o per infortunio, che dovrà essere debitamente documento e comprovato;
  • in caso di gravidanza, per il tempo che viene previsto dalla Legge;
  • richiamo alle armi o servizio civile;
  • nel caso in cui siano presenti dei motivi di famiglia comprovati e documentati che impediscano lo svolgimento della mansione;
  • nel caso in cui sia presente una limitazione legale che incida sulla mobilità personale del disoccupato;
  • per un motivo di forza maggiore, che anche in questo caso dovrà essere documentato.

Si perde la disoccupazione con un nuovo lavoro?

Andiamo ora a fare chiarezza su un altro punto, su cui spesso vi è molta confusione: cosa succede quando si trova un nuovo lavoro. Aver trovato un nuovo lavoro non comporta infatti l’immediata perdita dello stato di disoccupazione. Potrebbe accadere, infatti, che lo stipendio percepito sia molto basso oppure che la durata del contratto sia inferiore ai 6 mesi: questi rapporti di lavoro, quindi, non sono sufficienti per considerare l’avvenuto reinserimento nel mercato del lavoro del disoccupato. In questi casi quindi si continua a mantenere lo stato di disoccupato.

In quali casi invece un nuovo impiego fa sì che il disoccupato non venga più considerato come tale? Questo avviene quando:

  • il contratto di lavoro subordinato ha durata superiore ai 6 mesi. Per i rapporti di lavoro inferiori ai 6 mesi, infatti, lo stato di disoccupazione viene solamente sospeso;
  • il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro subordinato o parasubordinato è superiore a 8.145€;
  • il reddito annuo derivante da lavoro autonomo (quindi per il disoccupato che inizia una nuova attività) è superiore a 4.800€.

I casi sopra indicati comportano la sospensione dello stato di disoccupazione immediato e la persona può considerarsi nuovamente inserita all’interno del mercato del lavoro.

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