Sono diverse le situazioni che possono portare alla perdita del Reddito di Cittadinanza: termine naturale, perdita dei requisiti e sanzione. Facciamo chiarezza a riguardo.
Per capire quando si perde il Reddito di Cittadinanza basta guardare alla normativa di riferimento, il decreto 4/2019 poi convertito dalla legge 26/2019.
Qui vengono indicati tutti i casi in cui il Reddito di Cittadinanza si perde, nonché le conseguenze della revoca. Ci sono delle situazioni, infatti, in cui anche dopo la perdita del Reddito di Cittadinanza si può immediatamente fare domanda e altre in cui, invece, bisogna attendere un determinato periodo.
Perdere il Reddito di Cittadinanza è l’incubo di tutti quei beneficiari che possono fare affidamento solamente su questo sostegno economico per far fronte alle spese quotidiane. Capire quando c’è questo rischio, dunque, è importante perché solo in questo modo si può prevenire la perdita del Reddito di Cittadinanza.
A tal proposito, di seguito faremo chiarezza su tutti i casi in cui si perde il Reddito di Cittadinanza, nonché sulle sanzioni previste per i vari inadempimenti da parte dell’interessato. Per maggiori informazioni sul Reddito di Cittadinanza, come ad esempio per requisiti e importi, vi invitiamo a consultare la nostra guida dedicata.
PERDITA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Perdita del diritto di cittadinanza per scadenza temporale
Il diritto al Reddito di Cittadinanza è limitato nel tempo: il beneficio economico, infatti, può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità continuative.
Scaduto questo termine non si perde definitivamente il diritto al RdC; qualora l’interessato ne soddisfi ancora i requisiti potrà infatti chiedere il rinnovo della misura. Per presentare la domanda di rinnovo bisogna però attendere il mese successivo a quello in cui c’è stata l’ultima erogazione.
Quindi, se la 18° mensilità del Reddito di Cittadinanza viene pagata alla fine di maggio, per la domanda bisognerà attendere i primi mesi di giugno. Il rinnovo partirà poi dal 15° giorno successivo del mese di luglio.
Decadenza del diritto di cittadinanza per perdita dei requisiti
Ai fini della richiesta del Reddito di Cittadinanza il nucleo familiare deve soddisfare determinati requisiti, quali:
- cittadini italiani o di un Paese UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni;
- ISEE inferiore a 9.360€;
- reddito familiare inferiore a 6.000€ moltiplicato per il relativo parametro di scala di equivalenza;
- patrimonio immobiliare (con prima casa esclusa) inferiore ai 30.000€;
- patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€ (aumentabile per i nuclei numerosi);
- non avere un’auto o una moto immatricolati negli ultimi 6 mesi, oppure con cilindrata superiore a 1.600 cc o 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
- nel nucleo familiare non ci devono essere soggetti che negli ultimi 12 mesi hanno presentato le dimissioni volontarie.
Questi requisiti vanno rispettati per tutto il periodo in cui viene riconosciuto il Reddito di Cittadinanza. Qualora ne venga meno anche uno tra quelli sopra elencati il diritto al RdC decade. Ovviamente ciò non toglie che il nucleo familiare possa farne nuovamente richiesta qualora torni ad avere una situazione conforme a quella prevista.
Ad esempio, si ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno bisogna rinnovare l’ISEE ai fini del mantenimento delle prestazioni assistenziali riconosciute dallo Stato; potrebbe succedere che il nuovo ISEE sia superiore ai 9.360€ previsti per beneficiare del RdC e in tal caso, anche se non sono trascorsi ancora i 18 mesi, il diritto al contributo si perde.
Per tornare a percepire il Reddito di Cittadinanza, in tal caso, si può provare a presentare un Isee corrente (che tiene conto di redditi e patrimoni dell’ultimo anno e non di due anni prima) e vedere se con questo si rientra nei requisiti previsti dalla normativa.
Bisogna però fare una precisazione: dopo la perdita del RdC (avvenuta non in seguito ad una sanzione) la nuova richiesta può essere fatta solamente per il periodo residuo. Ad esempio, se il RdC è stato interrotto dopo il 3° mese, se ne può fare richiesta solamente per altri 15; resta salva comunque la possibilità per l’interessato di chiedere il rinnovo della misura al termine del 18° mese di fruizione.
Nel caso invece di perdita del diritto di cittadinanza per superamento sopravvenuto del reddito familiare per modificazione della condizione occupazionale di uno o più componenti della famiglia, l’eventuale successiva richiesta si considera come se fosse la prima (ma solo se è trascorso almeno un anno dal nuovo abbassamento del reddito) e quindi il Reddito di Cittadinanza viene pagato per altre 18 mensilità.
Perdita del Reddito di Cittadinanza per nuova occupazione
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare trovino lavoro bisogna darne immediata comunicazione all’Inps. In tal caso, il nuovo reddito da lavoro concorre nella determinazione del reddito familiare nella misura dell’80% (a decorrere dal mese successivo a quello di variazione) e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
In caso di nuova occupazione, quindi, due sono gli scenari possibili:
- abbassamento dell’importo del Reddito di Cittadinanza: qualora nonostante l’aggiunta del nuovo stipendio il reddito familiare resti inferiore alla soglia prevista;
- perdita del Reddito di Cittadinanza: qualora con l’aggiunta del nuovo stipendio il reddito familiare superi la soglia massima prevista.
Facciamo un esempio: ad una famiglia con reddito 0 composta da due persone entrambe maggiorenni e disoccupate, spetta un RdC pari a 700€ al mese (per un’integrazione annua di 8.400€).
Mettiamo il caso per cui una delle due trovi un lavoro part-time retribuito con 500€ al mese: in tal caso, il reddito familiare non è pari a 0 bensì equivale a 4.800€ annui, dal momento che su questo pesa l’80% dello stipendio percepito. Il nuovo importo del RdC, quindi, sarà di 300€ al mese.
A questo punto anche il secondo componente del nucleo familiare trova un impiego, retribuito però con soli 400€ mensili. In tal caso il nuovo reddito familiare sarà pari a 8.640€ e di conseguenza verrà meno il diritto al RdC.
Perdita del Reddito di Cittadinanza per mancata comunicazione all’Inps
Ci sono dei casi dove invece la perdita del Reddito di Cittadinanza avviene a titolo sanzionatorio. Ad esempio, questo avviene quando uno dei componenti del nucleo familiare intraprende un’attività lavorativa e non ne dà comunicazione all’Inps entro 30 giorni.
Lo stesso vale in caso di variazione del nucleo familiare e non si presenta una DSU aggiornata entro il 2° mese dalla variazione. Ciò avviene però solo quando la variazione potrebbe comportare una riduzione del Reddito di Cittadinanza.
Il Reddito di Cittadinanza decade anche quando non si comunicano le dimissioni dal lavoro (eccetto quelle per giusta causa), o anche per mancata comunicazione della “sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero”.
Entro il 31 gennaio, relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU, è inoltre necessario comunicare ogni variazione del patrimonio mobiliare, che comporti la perdita dei requisiti; per chi non lo fa scatta la revoca del sostegno.
Perdita del Reddito di Cittadinanza a seguito di una sanzione
Altre sanzioni sono quelle previste per il mancato rispetto della condizionalità prevista dalla politica attiva collegata al Reddito di Cittadinanza. A tal proposito, questo decade anche quando anche uno solo dei componenti del nucleo familiare (tra i soggetti obbligati):
- non rilascia la DID entro il 30° giorno dal riconoscimento del beneficio;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro o di inclusione sociale con il centro per l’impiego;
- non partecipa (in assenza di giustificato motivo) alle iniziative di carattere formativo;
- rifiuta la terza offerta di lavoro congrua tra quelle ricevute nel corso dei 18 mesi;
- rifiuta la prima offerta di lavoro congrua nel caso il RdC sia già stato rinnovato;
- non partecipa ai lavori di pubblica utilità;
- si assenta per la terza volta senza giustificazione valida alle convocazioni da parte del centro per l’impiego;
- si assenta per la seconda volta ad un incontro di orientamento organizzato dal centro per l’impiego.
In caso di decadenza il RdC potrà essere richiesto solamente dopo che siano trascorsi 18 mesi, o comunque 6 mesi nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano componenti minorenni o con disabilità.
Sanzioni penali
Concludiamo con le sanzioni che oltre a comportare la perdita del Reddito di Cittadinanza hanno delle conseguenze anche in campo penale. Questo vale in caso vengano date - con dolo - dati o notizie non corrispondenti al vero ai fini del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza: in tal caso, oltre alla perdita del beneficio e al recupero delle somme indebitamente ricevute, è prevista la reclusione da 1 a 6 anni.
Inoltre, per una nuova richiesta del RdC dovranno essere trascorsi almeno 10 anni.
Lo stesso vale per coloro che una volta riconosciuto il diritto al RdC svolgono un lavoro in nero, non dichiarando il reddito percepito. Le sanzioni penali si applicano però solo quando il reddito da lavoro, nel caso in cui fosse stato dichiarato, avrebbe comportato la perdita del beneficio.
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