Il referendum sulla giustizia 2026 non ha nessun quorum, a differenza di quello su lavoro e cittadinanza. Ma a cosa è dovuta questa differenza?
Il referendum sulla giustizia è alle porte. Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a confermare oppure no la riforma costituzionale Nordio-Meloni. Si deciderà se approvare la cosiddetta separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, insieme alle altre novità per la magistratura. L’ultimo referendum, lavoro e cittadinanza, ha tenuto tutti incollati con lunghe discussioni sul quorum. Non si parlava d’altro che del numero minimo di elettori necessario e di come la strategia politica cercasse di sfruttare questa caratteristica in favore della propria tesi.
Nulla di tutto ciò adesso, perché il prossimo referendum non ha quorum. Una circostanza che può apparire insolita alla luce della precedente chiamata alle urne, ma che è in realtà perfettamente normale. La legge prevede regole specifiche e vari tipi di referendum, nel rispetto dei diritti costituzionali che sono e devono essere sempre alla base di qualsiasi norma. Manca poco alla votazione, perciò vediamo tutte le informazioni utili sul quorum assente.
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Referendum con e senza quorum: perché il prossimo non ce l’ha
Il referendum è il diretto mezzo per esprimere la volontà popolare, lo strumento per eccellenza della democrazia insieme alle elezioni politiche. Ecco perché non partecipare, indipendentemente dalla propria posizione personale, è deleterio per l’intera cittadinanza. In ogni caso, i referendum servono a sottoporre una materia alla popolazione, permettendo l’esercizio della democrazia su questioni importanti. C’è il referendum abrogativo, che serve ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge in vigore.
La volontà popolare può portare alla cancellazione di una legge non condivisa, ma trattandosi di una decisione così rilevante è richiesto un quorum. Il referendum abrogativo è valido se partecipa almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto sul territorio nazionale. Se valido, il referendum abroga la legge con la maggioranza dei voti validi. La logica di questa regola è evidente: si evita che minoranze organizzate superino il Parlamento (che ha approvato la legge) sfruttando la scarsa affluenza, preferendo lasciare la situazione immutata.
Abbiamo poi il referendum confermativo costituzionale, necessario per confermare leggi costituzionali o di revisioni costituzionali. Sappiamo infatti che la Costituzione italiana è rigida, ciò significa che modificarla non è facile, ma richiede procedure più complesse e articolate per assicurare il rispetto dei principi fondamentali e prevenire l’imposizione di regimi dittatoriali. Non sempre una legge costituzionale chiede la conferma referendaria, ma soltanto quando non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in seconda convocazione e per ciascuna camera. In questo caso, non è richiesto un quorum.
Il referendum confermativo è valido indipendentemente dall’affluenza e l’esito dipende esclusivamente dalla differenza tra i voti per il sì e per il no. In questo caso, si tratta comunque di una legge che il Parlamento ha già approvato, soltanto non riuscendo a ottenere gli specifici requisiti pretesi dalla Costituzione. Di conseguenza, per evitare impasse, è possibile comunque andare avanti con una legge necessaria alla cittadinanza, ma per farlo deve essere confermata dalla volontà popolare. Trattandosi di una conferma è superfluo richiedere il quorum, atteso anche che la mancata volontà di una riforma considerata negativa spinge alle urne, mentre la logica è invertita con il referendum abrogativo.
È inoltre utile sapere che il referendum costituzionale può essere richiesto, solo se la legge non ha ottenuto i due terzi, da almeno 1/5 dei membri di una camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Il referendum per la giustizia 2026, nello specifico, è stato richiesto da deputati e senatori (sia di maggioranza che di opposizione) e approvato dalla Cassazione a novembre 2025. Il referendum confermativo, inoltre, può essere anche regionale ed è comunque privo di quorum per analoghe ragioni. Ci sono poi regole particolari per i referendum necessari alla fusione o creazione di nuove Regioni, come pure per quello consultivo, che peraltro non è vincolante.
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