Perché liquidare il Tfr il mese dopo quello di cessazione del rapporto?

Paolo Ballanti

15 Settembre 2023 - 07:33

Il lavoratore ha diritto che il Tfr venga calcolato correttamente dal datore di lavoro / professionista. E’ quindi opportuno liquidare le somme un mese dopo la cessazione del contratto. Ecco perché

Perché liquidare il Tfr il mese dopo quello di cessazione del rapporto?

Il contratto di lavoro dipendente è solito esser definito un rapporto a prestazioni corrispettive. Il lavoratore si impegna a prestare l’attività manuale e / o intellettuale dedotta nella lettera di assunzione e il datore di lavoro, dal canto suo, corrisponde la retribuzione.

Quest’ultima, di norma, è riconosciuta al termine del periodo stesso di maturazione.

Per esempio, alla luce delle prestazioni effettuate nel mese di luglio il dipendente riceverà al termine del mese stesso o nei primi giorni di agosto (nel rispetto delle scadenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato) la retribuzione calcolata con riguardo alle ore lavorate ed alle assenze retribuite totalizzate appunto a luglio.

Esistono tuttavia una serie di voci retributive che, al contrario, vengono liquidate in un momento successivo rispetto alla loro maturazione. E’ il caso delle mensilità aggiuntive, si pensi alla tredicesima, liquidata una volta l’anno in occasione delle festività natalizie. Un altro esempio è il Trattamento di fine rapporto (Tfr) che il dipendente matura per ogni mese in forza in azienda, il cui pagamento è invece posticipato alla cessazione del contratto.

Posto che tra la maturazione e il momento in cui il dipendente riceverà materialmente le somme possono trascorre anni, la normativa ha previsto un meccanismo per contrastare l’erosione del valore del Tfr causato dall’aumento del costo della vita. Il meccanismo in parola si chiama «rivalutazione» ed è proprio a causa di questo elemento che il Tfr è opportuno venga liquidato con il cedolino paga del mese successivo l’ultimo in forza in azienda.

Analizziamo in dettaglio perché.

Quanto matura ogni mese a titolo di Tfr?

L’ammontare che il dipendente accantona ogni mese a titolo di Tfr è il risultato della divisione della retribuzione utile per il coefficiente fisso 13,5.

La somma ottenuta dev’essere successivamente diminuita dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Trattasi infatti di un contributo addizionale a carico del lavoratore dovuto al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps.

Immaginiamo quindi che per il dipendente Tizio, nel mese di luglio 2023:

  • La retribuzione utile Tfr sia pari ad euro 2.050,00;
  • La retribuzione imponibile ai fini previdenziali corrisponda ad euro 1.890,00.

Il Tfr lordo corrisponde quindi a:

2.050,00 / 13,5 = 151,85 euro.

Il contributo FPLD è invece pari a:

1.890,00 * 0,50% = 9,45 euro.

In definitiva, il Tfr netto che Tizio accantona a luglio 2023 corrisponde a:

151,85 - 9,45 = 142,40 euro.

La somma delle quote accantonate mensilmente forma il cosiddetto «fondo individuale». Ed è proprio su quest’ultimo valore che si calcola la rivalutazione del Tfr.

Rivalutazione del Fondo Tfr

Essendo il Tfr una voce di retribuzione che non viene erogata nel mese di maturazione ma alla cessazione del rapporto, le quote che il dipendente totalizza nelle singole mensilità vengono accantonate in un apposito «fondo individuale».

Il fondo in questione è soggetto a rivalutazione, in ragione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nello specifico il tasso di rivalutazione del fondo Tfr è il risultato della somma di due quote:

  • Un tasso fisso all’1,5%;
  • Il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Il tasso, formato da valore base più quota variabile, dev’essere applicato sul fondo Tfr, eccezion fatta per la quota maturata nell’anno, ottenendo così la rivalutazione.

Ipotizziamo che il dipendente Caio abbia un Tfr al 31 dicembre 2021 pari a 18.621,54 euro. Al termine del 2022 una volta noto l’indice di rivalutazione dell’anno, pari al 9,974576% è stato possibile calcolare la rivalutazione, corrispondente quindi a:

18.621,54 * 9,974576% = 1.857,42 euro.

Cosa accade in caso di cessazione in corso d’anno?

Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa in corso d’anno, il Tfr al 31 dicembre dell’anno precedente dev’essere comunque rivalutato. In tal caso si prende a riferimento l’indice provvisorio, elaborato mensilmente grazie all’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat.

Ad esempio, per i rapporti cessati:

  • Tra il 15 luglio ed il 14 agosto il coefficiente di rivalutazione da applicare è pari a 1,192259%;
  • Tra il 15 giugno ed il 14 luglio il coefficiente corrisponde all’1,003807%;
  • Tra il 15 maggio ed il 14 giugno il coefficiente è invece dello 0,878807%;
  • Tra il 15 aprile ed il 14 maggio il coefficiente è dello 0,626904%;
  • Tra il 15 marzo ed il 14 aprile il coefficiente è dello 0,375000%;
  • Tra il 15 febbraio ed il 14 marzo il coefficiente è dello 0,440355%;
  • Tra il 15 gennaio ed il 14 febbraio il coefficiente è dello 0,188542%;

mentre per i rapporti cessati tra il 15 dicembre ed il 14 gennaio opera il già citato tasso definitivo 2022 del 9,974576%.

Liquidare il Tfr un mese dopo, perché?

Venendo al nocciolo della questione, vediamo perché conviene liquidare il Tfr con un mese di ritardo. La ragione è semplice. L’indice di rivalutazione Tfr, nel corso dell’anno, è reso noto al termine del periodo di competenza. Questo significa che il coefficiente di rivalutazione per i rapporti cessati il 15 luglio ed il 14 agosto è stato diffuso a metà agosto.

Un dipendente che ha quindi interrotto il rapporto in data 20 luglio 2023 in sede di elaborazione dei cedolini dello stesso mese (a fine luglio o nei primi giorni di agosto) si vede pertanto applicare al Tfr l’indice di rivalutazione «vecchio», quello cioè relativo ai rapporti cessati dal 15 giugno al 14 luglio, dal momento che il «nuovo» non è ancora disponibile.

La conseguenza è che in luogo di un coefficiente all’1,192259% opera quello inferiore dell’1,003807%.

Diversamente, liquidando il Tfr con il cedolino del mese di agosto sarà già noto il coefficiente corretto, quello relativo ai rapporti cessati tra il 15 luglio ed il 14 agosto (come nel nostro caso).

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