Previdenza complementare: i documenti da chiedere al dipendente per non fargli perdere soldi

Paolo Ballanti

19 Giugno 2023 - 16:00

Il datore di lavoro che non chiede informazioni sull’iscrizione alla previdenza complementare del dipendente neo assunto corre il rischio penalizzare quest’ultimo dal punto di vista fiscale. Ecco come

Previdenza complementare: i documenti da chiedere al dipendente per non fargli perdere soldi

L’Irpef è un esempio di tassazione a carico delle persone fisiche, calcolata sulla base dei redditi prodotti dal contribuente in un determinato periodo d’imposta.

In sede di dichiarazione annuale, con il modello 730 o il Redditi Persone Fisiche, si sommano tutti i redditi generati dal contribuente nel periodo d’imposta e, sul totale, si calcola l’Irpef lorda, rappresentata da diversi scaglioni d’imposta. Nello specifico:

  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
  • 25% per la porzione di redditi da 15.001,00 a 28 mila euro;
  • 35% per la porzione di redditi da 28.001,00 a 50 mila euro;
  • 43% per i redditi oltre 50.001,00 euro.

Al fine di abbattere l’Irpef a carico del contribuente, la normativa riconosce:

  • Deduzioni fiscali, il cui compito è diminuire i redditi su cui viene calcolata l’Irpef lorda;
  • Detrazioni fiscali, il cui obiettivo è abbattere l’Irpef lorda.

In sostanza, mentre le deduzioni agiscono «a monte», le detrazioni operano nell’ultima passaggio, quello in cui si determina l’imposta effettivamente a carico del contribuente.

Tra gli esempi di deduzioni fiscali esistono quelle riconosciute per i contributi alla previdenza complementare. Tuttavia, se il datore di lavoro non chiede alcune informazioni al dipendente neo assunto, c’è il rischio che quest’ultimo perda la possibilità di pagare (in maniera legittima) meno tasse.

Analizziamo la questione in dettaglio.

La deducibilità dei contributi alla previdenza complementare

Sono deducibili dal reddito i contributi versati a:

  • Fondi pensione nazionale (aperti o chiusi);
  • Forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’UE, in Norvegia e Islanda;
  • Forme pensionistiche individuali, attuate mediante adesione a fondi pensione aperti o contratti di assicurazione.

La deducibilità opera entro il limite di 5.164,57 euro. Al computo della soglia citata concorrono:

  • I versamenti a carico del contribuente e / o del datore di lavoro;
  • Le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni.

Al contrario non rileva il conferimento del Tfr maturando ai fondi pensione.

Da notare che in caso di versamenti di importo inferiore a 5.164,57 euro l’ammontare residuo della deduzione non può essere riportato e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Aumento della soglia di deducibilità

I «giovani lavoratori», da intendersi come coloro che vantano una prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, possono godere di una soglia di deducibilità fiscale superiore a quella sopra citata.

La misura in questione è riservata a coloro che, alla data in parola, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

I soggetti in questione che, nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hanno effettuato versamenti di importo inferiore a 5.164,57 euro, possono godere di un maggior limite di deducibilità.

Tale maggior soglia opera a partire dal 6° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e per i 20 anni successivi.

In sostanza, il limite annuo ordinario di 5.164,57 euro è aumentato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, di un importo annuo non eccedente i 2.582,29 euro.

La misura, come chiarito dall’Agenzia entrate nella Circolare numero 70/E del 2007, risponde alla logica di incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007.

Esempi di costruzione del plafond

L’Agenzia entrate, grazie alla Risposta ad Interpello del 27 dicembre 2011 numero 131/E, ha fornito un esempio di costruzione del plafond ai fini della maggior deducibilità.

La persona in questione ha versato contributi pari a:

  • 1.500,00 euro nel 2007;
  • 2.500,00 euro nel 2008;
  • 3.000,00 euro nel 2009;
  • 3.658,28 euro nel 2010;
  • 5.164,57 euro nel 2011.

Considerando la differenza rispetto al limite di 5.164,57 euro il plafond accumulato è pari a:

  • 3.664,57 euro nel 2007;
  • 6.329,14 euro nel 2008;
  • 8.493,71 euro nel 2009;
  • 10.000,00 euro nel 2010 e nel 2011.

Al termine dei primi cinque anni (2011) nell’esempio prospettato il lavoratore ha accumulato un plafond di 10 mila euro.

Successivamente, la «dote» potrà essere utilizzata, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di tale ulteriore plafond, ha precisato l’Agenzia entrate, poiché «non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l’anno in cui è effettuato il versamento, appare aderente alla ratio della disposizione in esame consentire di impiegare il monte accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57».

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Al fine di non perdere l’aumento della deducibilità fiscale i lavoratori neo assunti, se iscritti alla previdenza complementare e di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, affinché possa applicare in busta paga il giusto trattamento fiscale.

A tal proposito l’azienda, in caso di assunzione di un dipendente già iscritto alla previdenza complementare, è opportuno che chieda al lavoratore i seguenti dati:

  • Fondo di previdenza interessato;
  • Data di prima occupazione;
  • Data di iscrizione al fondo di previdenza;
  • Ammontare dei contributi versati negli anni precedenti sin dall’iscrizione.

E’ sufficiente chiedere il modello D23?

Le informazioni sull’applicazione della maggior deducibilità fiscale possono essere fornite (in parte) dal dipendente consegnando la «Dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta spettanti» cosiddetto modello «D23».

Nel documento in questione, oltre alle scelte su detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico, è possibile selezionare la seguente opzione: «Prima iscrizione a previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2007 (ai fini della deducibilità oltre il limite annuale di euro 5.164,57)».

Il modello D23 non è tuttavia sufficiente ad applicare correttamente la maggior deducibilità. Come sopra anticipato è infatti necessario che il dipendente fornisca altre informazioni. A tal proposito l’azienda deve chiedere la consegna di:

  • Modulo iscrizione al fondo di previdenza complementare;
  • Documento rilasciato dal precedente datore di lavoro con il dettaglio dei contributi versati alla previdenza complementare.

Cosa succede se mancano dei documenti o non vengono chiesti?

Senza la dichiarazione del lavoratore sulla prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e / o senza i documenti necessari sopra elencati, l’azienda sarà obbligata ad applicare la deducibilità nel limite ordinario di 5.164,57 euro annui.

Il dipendente perderà quindi la possibilità di sfruttare l’agevolazione fiscale che permette di dedurre una quota superiore ai 5.164,57 euro.