Pensioni, “nuove” regole per il calcolo della reversibilità

Simone Micocci

12 Maggio 2026 - 10:14

Separazione e divorzio, cosa succede alla pensione di reversibilità in presenza di più coniugi superstiti? Ecco cosa dice la Cassazione.

Pensioni,  “nuove” regole per il calcolo della reversibilità
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La Corte di Cassazione cambia le regole per il calcolo della pensione di reversibilità, o meglio fa chiarezza su quelle già esistenti. In particolare, la sentenza n. 3955 del 22 febbraio 2026 riguarda la suddivisione della pensione di reversibilità nel caso in cui vi siano due (o più) coniugi superstiti.

La regola generale stabilisce infatti che, in presenza di determinate condizioni, la pensione di reversibilità possa spettare anche al coniuge separato o divorziato. Ma cosa accade se nel frattempo il dante causa si è risposato? In questi casi la quota complessiva di reversibilità spettante al coniuge non cambia: resta pari al 60%, con eventuali maggiorazioni in presenza di figli. Sarà poi il giudice, nell’ambito del giudizio, a stabilire i criteri con cui ripartire tale quota tra gli aventi diritto.

Proprio su questo punto la sentenza in oggetto assume particolare rilievo, perché fissa il principio da seguire nella ripartizione: per stabilire quanto spetta a ciascun coniuge superstite bisogna tenere conto principalmente della durata del matrimonio. Non rileva quindi, in via decisiva, chi si sia sposato prima o dopo, ma il peso effettivo che ciascun rapporto matrimoniale ha avuto nella vita del pensionato deceduto.

Vediamo quindi come questa nuova sentenza si inserisce nell’impianto generale delle pensioni di reversibilità in presenza di due, o anche più, coniugi superstiti e in che modo verrà effettuato il calcolo d’ora in avanti.

Pensioni di reversibilità, “nuove” regole per coniugi separati o divorziati

Quando si parla di pensione di reversibilità in presenza di più coniugi superstiti, il punto centrale non è stabilire chi sia arrivato prima o dopo nella vita del pensionato deceduto, e non è nemmeno sufficiente guardare a chi fosse formalmente sposato al momento della morte.

La regola, chiarita ancora una volta dalla Corte di Cassazione, è diversa: nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato bisogna tenere conto prima di tutto della durata dei rispettivi matrimoni.

Il riferimento è all’articolo 9 della legge n. 898/1970, secondo cui, se oltre al coniuge superstite vi è anche un ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità può essere attribuita anche a quest’ultimo. In tal caso spetta al tribunale stabilire la quota dovuta a ciascuno, tenendo conto, in via prioritaria, della durata del rapporto matrimoniale.

È proprio su questo punto che interviene la sentenza n. 3955/2026 della Cassazione, con la quale i giudici chiariscono che il criterio temporale non può essere ignorato né relegato in secondo piano. Anzi, la durata del matrimonio resta il criterio principale, anche se non l’unico. Questo significa che il giudice può valutare anche altri elementi, come le condizioni economiche delle parti, l’importo dell’assegno divorzile già riconosciuto all’ex coniuge, l’eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla famiglia durante il rapporto. Tuttavia, questi fattori hanno una funzione correttiva, non sostitutiva.

In altre parole, l’importo dell’assegno divorzile non può diventare il parametro decisivo per stabilire la quota di reversibilità. La Cassazione contesta proprio questo: nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva dato rilievo quasi esclusivo all’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge, finendo di fatto per trascurare la durata dei due matrimoni. Secondo la Suprema Corte, così facendo è stato “obliterato” il criterio temporale, cioè l’elemento che la legge indica come base primaria della valutazione.

Pertanto, il coniuge divorziato non ha diritto automaticamente a una quota proporzionata all’assegno che riceveva in vita dal pensionato, così come il coniuge superstite non può rivendicare l’intera reversibilità solo perché era sposato con il dante causa al momento del decesso. La ripartizione deve essere frutto di una valutazione complessiva, ma con questo punto fermo: la durata dei rapporti matrimoniali deve sempre essere considerata e può assumere un valore preponderante, spesso decisivo.

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