Pensioni, ecco a quanti anni ci vai con 30 anni di contributi

Simone Micocci

25 Marzo 2026 - 10:33

Vuoi smettere di lavorare dopo 30 anni? Adesso puoi farlo, anche prima dei 67 anni di età. Ecco con quali misure.

Pensioni, ecco a quanti anni ci vai con 30 anni di contributi

Avere 30 anni di contributi può consentire di andare in pensione in anticipo? In alcuni casi sì, ma dipende anche da altri fattori. Non è sufficiente, infatti, aver lavorato per 30 anni per poter andare in pensione prima rispetto a quanto previsto dalla pensione di vecchiaia che, ricordiamo, richiede il compimento dei 67 anni di età.

30 anni sono considerati sufficienti per accedere a due diverse misure: l’Ape sociale, il cosiddetto anticipo pensionistico, e lo sconto di 5 mesi sulla pensione di vecchiaia.

Due misure che tuttavia non valgono per la generalità dei lavoratori: come anticipato, serve soddisfare altri requisiti, ossia far parte di una delle categorie che necessitano di una maggior tutela. Si tratta, però, di due platee differenti: da una parte l’Ape Sociale abbraccia un gruppo più ampio di lavoratori andando ad esempio in “soccorso” di chi ha perso il lavoro oppure ha un’invalidità riconosciuta. D’altra parte, lo sconto di 5 mesi si applica nei confronti di coloro che hanno svolto lavoratori particolarmente gravosi o usuranti, ai quali viene consentito di accedere in anticipo alla pensione di vecchiaia.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona oggi il pensionamento con 30 anni di contributi e quali sono le agevolazioni previste.

Pensione di vecchiaia con 30 anni di contributi

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è sufficiente aver versato 20 anni di contributi. Chi ne raggiunge 30 può andarci però con 5 mesi di anticipo rispetto ai 67 anni solitamente richiesti, con il collocamento in quiescenza previsto all’età di 66 anni e 7 mesi.

Per farlo è necessario però essere impiegati in una delle seguenti attività:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, quali:
    • lavori in galleria, cava o miniera
    • lavori nelle cave
    • lavori nelle gallerie
    • lavori in cassoni ad aria compressa
    • lavori svolti dai palombari
    • lavori ad alte temperature":
    • lavorazione del vetro cavo
    • lavori espletati in spazi ristretti
    • lavori di asportazione dell’amianto.
  • lavoratori notturni, ovvero i lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per almeno 64 giorni lavorativi l’anno come pure i lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
  • lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali:
    • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
    • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti;
    • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
    • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
    • Apparecchi termici: di produzione di vapore di riscaldamento, di refrigerazione, condizionamento
    • Elettrodomestici
    • Altri strumenti e apparecchi
    • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc.
    • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

A questi si aggiungono coloro che vengono definiti gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), del decreto 5 febbraio 2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, quali:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Chi ha svolto questi lavori per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della vita lavorativa può quindi andare prima in pensione, regola che vale anche nel 2027 e 2028 quando è in programma l’incremento dell’età pensionabile. Per chi svolge una di queste professioni, e raggiunge la durata suddetta, il diritto alla pensione di vecchiaia si continua a maturare all’età di 66 anni e 7 mesi, sempre a patto di aver maturato almeno 30 anni di contributi.

Nel caso di coloro che hanno svolto un di queste professioni per 6 anni negli ultimi 7 possono invece continuare ad andare in pensione a 67 anni, senza quindi tener conto dell’incremento di 1 mese che scatta nel 2027 e di altri 2 mesi previsto nel 2028.

L’Ape Sociale

30 anni di contributi è anche il minimo richiesto per accedere all’anticipo pensionistico, un’indennità sostitutiva che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il diritto all’Ape Sociale matura a 63 anni e 5 mesi di età, ma come anticipato si rivolge a una platea differente. Serve infatti essere dei lavoratori cosiddetti “fragili”, dei quali ad esempio fanno parte i disoccupati che da almeno 3 mesi hanno cessato di prendere l’indennità Naspi.

Possono accedere all’Ape Sociale anche gli invalidi, con percentuale superiore al 74%, come pure i caregiver, ossia coloro che al momento della richiesta assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Anche l’Ape Sociale si rivolge però ai lavoratori gravosi e usuranti, ma in quel caso non sono sufficienti 30 anni di contributi: ne servono, infatti, almeno 36 (nel solo caso degli operai edili ne sono sufficienti 32).

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