Pensioni Forze Armate: l’articolo 54 non verrà esteso ai militari arruolati negli anni ’80

Simone Micocci

4 Ottobre 2018 - 12:27

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Il Governo ha escluso la possibilità che le aliquote di rendimento descritte dall’articolo 54 del DPR 1092/1973 vengano estese ai militari arruolati negli anni ’80.

Pensioni Forze Armate: l’articolo 54 non verrà esteso ai militari arruolati negli anni ’80

Per quanto riguarda le pensioni delle Forze Armate segnaliamo una violenta battuta d’arresto sul procedimento che punta al riconoscimento dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 anche per quei militari che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato meno di 15 anni di contributi.

Il sottosegretario al MISE, Dario Galli, infatti, rispondendo ad un’interrogazione avuta davanti alla Commissione Lavoro del Senato, ha escluso la possibilità che l’Inps possa uniformarsi a quanto sostenuto da diverse Corti dei Conti (l’ultima è stata quella della Regione Calabria) in merito all’applicazione dell’articolo 54 del suddetto decreto.

La vicenda

Ma facciamo un passo indietro per capire meglio questa vicenda. Il 10 settembre scorso vi abbiamo riportato la notizia di una sentenza della Corte dei Conti Regione Calabria che ha accolto il ricorso presentato da un Maresciallo della Guardia di Finanza riconoscendo a questo il diritto ad un ricalcolo della pensione secondo parametri più vantaggiosi.

Nel dettaglio, il Maresciallo - arruolato nel 1986 - è andato in pensione all’età di 31 anni (quindi nel 2017) rientrando così nel sistema misto: i primi 10 anni di servizio (fino al 31 dicembre 1995) sono stati calcolati con il sistema retributivo, mentre gli ultimi 21 anni di servizio con quello contributivo.

Il problema riguarda i primi 10 anni di servizio, calcolati dall’Inps secondo le aliquote di rendimento previste per il personale civile, ossia quelle descritte dall’articolo 44 del DPR 1092/1973: 2,33% per i primi 15 anni di servizio e 1,8% per ogni anno di anzianità successivo.

L’Inps, infatti, non ha ritenuto ci fossero gli estremi per applicare le aliquote di rendimento più vantaggiose riservate al personale militare dall’articolo 54 del suddetto decreto, ossia 2,93% per i primi 20 anni, 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo.

Secondo l’Inps, infatti, l’articolo 54 va interpretato nella maniera più restrittiva possibile, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,93% solamente per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono vantare un’anzianità contributiva dai 15 ai 20 anni.

Di diverso parere la Corte dei Conti Regione Calabria che nella sentenza 12/2018 ha accolto il ricorso presentato dal Maresciallo della Guardia di Finanza effettuando un’interpretazione più estensiva dell’articolo 54.

La Corte dei Conti calabrese non è stata la prima a prendere una decisione del genere, tant’è che tutti quei militari che secondo l’Inps non possono beneficiare delle aliquote di rendimento dell’articolo 54 - ossia quelli arruolati dal 1980 al 1995 - hanno cominciato a sperare che anche l’Inps si uniformasse a quanto detto dalla giurisprudenza.

Come anticipato però sembra che non sarà così, visto che fonti interne al Governo hanno escluso questa possibilità.

Niente applicazione dell’articolo 54

Per i militari che alla data del 31 dicembre 1995 non vantavano dai 15 ai 20 anni di contributi continueranno ad applicarsi le aliquote di rendimento descritte dall’articolo 44 del DPR 1092/1973 e non quelle più convenienti riconosciute dall’articolo 54.

Rispondendo all’interrogazione fatta dal senatore D’Arienzo, infatti, il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Dario Galli, ha ribadito che l’interpretazione data dall’Inps è quella coerente con la normativa e di conseguenza si continuerà ad applicare l’aliquota del 2,33% per quei militari che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di contributi.

Il sottosegretario Galli, a tal proposito, ha ricordato che l’articolo 54 “attribuisce, per il solo personale militare, un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile all’articolo 44, prevedendo che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 sia pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Questo articolo specifica chiaramente che per avere diritto al 44% della base pensionabile (quindi il 2,93% per ogni anno) bisogna avere necessariamente dai 15 ai 20 anni di contributi. Per questo motivo le amministrazioni competenti negli ultimi anni hanno provveduto secondo il metodo applicato oggi dall’Inps, sottoponendo tra l’altro questo sistema al controllo della Ragioneria dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei Conti, i quali “non hanno fatto rilievi”.

Non c’è nessuna possibilità quindi che l’Inps torni sui propri passi; per questo motivo l’unica opzione per i militari è quella di presentare ricorso alla Corte dei Conti competente sul territorio e sperare che i giudici concordano con l’interpretazione data dalla sezione della Regione Calabria.

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