La Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona è valida?

Ilena D’Errico

19 Ottobre 2023 - 11:54

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La Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona è valida ai fini legali? Ecco cosa prevede la legge e come comportarsi in questi casi.

La Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona è valida?

La Posta elettronica certificata (Pec) è estremamente utile ed è l’alternativa più moderna e conveniente alla classica raccomandata con ricevuta di ritorno. A differenza di una normale e-mail, infatti, la Pec assicura la data di consegna al destinatario, avendo quindi valore legale. Molto spesso è necessario inviare delle comunicazioni formali con necessità di provare la data di notifica, ad esempio per inviare una diffida, un sollecito di pagamento, per interrompere una prescrizione o disdire un contratto (anche quello d’affitto).

Il tutto evitando trafile all’ufficio postale o comunque (anche nel caso cui si mandasse la raccomandata a/r telematica) riducendo notevolmente i costi, poiché i servizi Pec permettono a fronte di una spesa annuale di inviare un numero illimitato di e-mail certificate. Non tutti però hanno una casella di posta elettronica certificata a disposizione e per accorciare i tempi pensano di poter utilizzare quella di un’altra persona, soprattutto se un familiare ce l’ha.

Ma ecco il dubbio: la Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona è valida? La risposta è importante perché da un semplice errore possono sorgere conseguenze tutt’altro che spiacevoli.

Il valore legale della Posta elettronica certificata (Pec)

La Posta elettronica certificata è così definita proprio perché consente di tracciare con assoluta certezza l’invio e la consegna del messaggio, fornendo la data di ricezione e perfino l’orario di consegna. Nonostante ciò, la procedura è in tutto e per tutto identica a quella necessaria per inviare una semplice e-mail, che grazie alla certificazione è equiparata alla raccomandata a/r.

Non solo, il valore legale della Pec è permesso dal fatto che non è possibile in alcuna maniera modificare il messaggio a posteriori o aggiungervi allegati (i quali devono comunque avere firma digitale). Oltretutto, con gli invii digitali risulta molto più semplice la conservazione delle attestazioni (che comunque vengono conservate dal gestore per 30 giorni).

Infine, c’è un’altra caratteristica fondamentale che permette alla Pec di avere valore legale, ovvero la sua titolarità. La casella Pec, infatti, è nominale e alla titolarità è garantita dalla procedura di riconoscimento effettuata per registrarsi e aprire l’indirizzo elettronico. Esattamente come per inviare una raccomandata a/r è necessario inserire i dati del mittente, naturalmente oltre a quelli del destinatario.

Con la raccomandata a/r, inoltre, l’invio avviene presso la residenza del destinatario che non può, quindi, obiettare di non averla ricevuta (altrimenti sarebbe un suo errore di dichiarazione falsa o errata). La stessa assolutezza è permessa dall’essere nominale della Pec, che è anche il punto a lasciare qualche dubbio per l’invio tramite terzi.

La Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona è valida?

Fatte le necessarie premesse sulla validità legale della Pec si può facilmente evincere che la Pec inviata dall’indirizzo di un’altra persona non è valida ai fini legali. Nulla vieta di usare la Pec altrui, chiaramente con il consenso dell’interessato, ma non si può utilizzare l’attestazione con valore di notifica.

Ovviamente il destinatario la riceve comunque e può leggerla se lo desidera, ma non essendo certificata l’identità del mittente che la invia perde di significato, tanto che può essere semplicemente ignorata. Di conseguenza è come non aver inviato nessuna comunicazione, sia che si tratti di una diffida o di una comunicazione importante.

L’indirizzo di Posta elettronica certificata sarebbe in questo caso utilizzato come una qualsiasi e-mail, poiché il gestore del servizio ha identificato il titolare della casella con il suo codice fiscale e la sua residenza, mentre il mittente effettivo non è riconosciuto in alcun modo. Fa eccezione soltanto la Pec inviata dall’avvocato che, essendo munito di procura, è legittimato a inviare comunicazioni per conto del suo assistito.

Si possono quindi avere delle situazioni in cui la Pec viene inviata da una persona diversa dall’interessato poiché c’è il soggetto terzo è legittimato a farlo. Esiste, difatti, la possibilità di inviare la pec tramite terzi dotandoli di una procura ma, a meno che questa sia già presente per altre ragioni (proprio come nel caso dell’avvocato) non è affatto conveniente. Anche in questo caso, comunque, non è il diretto interessato a usare la Pec altrui, bensì il titolare della Pec ad essere autorizzato a inoltrare comunicazioni in suo conto.

Un esempio potrebbe essere il figlio di un genitore anziano che ha ricevuto la procura per occuparsi dei suoi affari e che, quindi, può anche inviare personalmente le Pec in vece del genitore.

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