Ecco come funziona il passo carrabile, quando è obbligatorio e chi deve richiederlo, come fare domanda e quanto costa.
Chi ha una proprietà privata con un ingresso per i veicoli dovrebbe richiedere il passo carrabile.
Quest’ultimo, spesso chiamato anche passo carraio, serve infatti a impedire che le auto sostino davanti all’entrata impedendo il passaggio. Può trattarsi di un garage, di un cancello o di un semplice portone, per esempio, purché destinato al transito dei veicoli tra un’area pubblica e una privata. Non tutti questi sbocchi sono però considerati passi carrabili, a tal proposito è necessario farne richiesta al Comune e sostenere i costi necessari.
In caso contrario, sarà comunque possibile utilizzare il passaggio con i mezzi ma non si potrà chiedere la rimozione di eventuali veicoli parcheggiati che bloccano l’accesso. In alcuni casi, non sarà nemmeno possibile l’uso del passaggio, dato il divieto di installare rampe o altre strutture sul suolo pubblico.
Di conseguenza è sempre preferibile realizzare un passo carrabile, identificato dall’apposito segnale, e tutelarsi così da ogni possibile disagio. Le regole e i costi per il passo carrabile cambiano a seconda del Comune o altro soggetto di riferimento per l’area pubblica, ma vediamo di seguito le disposizioni generali.
Come deve essere il passo carrabile
Per fare richiesta di un passo carrabile è necessario che l’area di transito abbia determinate caratteristiche. In particolare, per gli immobili privati è richiesta un’apertura compresa tra 2,50 e 4 metri, aumentabili se le dimensioni della strada non consentono di compiere le manovre in sicurezza.
Per gli edifici che ospitano attività agricole, industriali o similari è invece richiesta un’apertura compresa tra 4 e 8 metri. Il passo carraio, inoltre, deve distare almeno 5 metri da altri passi carrabili e almeno 12 metri dall’intersezione più vicina (come un incrocio o una curva stradale).
L’apertura del passo carrabile deve essere misurata al netto dei pezzi di raccordo o dei tratti inclinati in caso di cordonato, corrispondendo quindi alla dimensione utile effettiva di passaggio. In assenza di spazio sufficiente al transito e allo stazionamento di un veicolo non può essere richiesto il passo carrabile, che esclude i passaggi esclusivamente pedonali. Non è tutto, il passo carrabile deve anche avere:
- l’area di accesso e l’area di sosta pavimentate;
- almeno 3 metri in piano prima di un’eventuale rampa.
Il divieto di sosta, tuttavia, non riguarda soltanto l’area di ingresso effettivo ma tutta la parte necessaria al passaggio.
Passo carrabile a raso
Il passo carrabile a raso è un ingresso allo stesso livello della strada. In questo caso, non sono necessarie strutture di alcun genere per il transito dei veicoli e non è nemmeno dovuto il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap). La tassa, così come la richiesta di passo carrabile, è invece obbligatoria quando il passaggio è in dislivello e sono necessarie strutture come scivoli o rampe.
Chi ha un ingresso a raso può quindi evitare di richiedere il passo carraio e limitare in costi, ma rinunciando a un’importante tutela. Senza il riconoscimento del passo carrabile e l’apposizione del cartello a norma di legge i veicoli di chiunque potranno parcheggiare davanti all’ingresso. Con un passo carrabile, invece, si ottiene un divieto di sosta con tanto di multa e rimozione forzata dei mezzi. Questa regola vale tuttavia anche per il proprietario, in quanto non ha acquistato un parcheggio, bensì appunto solo l’uso dell’area pubblica (impedendo la sosta dei veicoli, che altrimenti sarebbe concessa).
Come chiedere il passo carrabile
La richiesta di un passo carrabile può essere presentata esclusivamente dal proprietario di un edificio o dall’amministratore di un condominio, con autorizzazione di tutti gli interessati. A tal proposito, è necessario inoltrare la domanda all’Ufficio accettazione del servizio edilizia del Comune dove è ubicato l’immobile e per il quale si richiede la necessità di averne accesso.
Mentre la richiesta per un passo carraio su strade non comunali deve essere inoltrata, se fuori dal centro abitato, all’ufficio di competenza dell’Anas o della Provincia a seconda che si tratti di una strada provinciale o una strada statale.
Se invece la richiesta riguarda strade non comunali ma ubicate in un centro abitato, il rilascio del passo carraio sarà a carico dell’ufficio di Edilizia del Comune di competenza previa la presentazione di nulla osta del proprietario della strada.
La richiesta da inoltrare al proprio Comune presso l’ufficio di Protocollo per ottenere il passo carrabile deve contenere:
- i dati anagrafici del richiedente, la via ed il numero civico coincidente all’apertura del passo carraio ed i relativi dati catastali comprovanti la proprietà;
- tre copie della planimetria catastale;
- la documentazione fotografica della zona di intervento;
- una copia del nulla osta del proprietario se si tratta di strada provinciale o statale in centro abitato e marca da bollo del valore vigente al momento del deposito della richiesta.
- l’attestato di pagamento relativo ai diritti di istruttoria della pratica e, per alcuni comuni anche quella per le spese del cartello di passo carraio e quella a titolo cauzionale, rimborsabile in seguito alla corretta esecuzione dei lavori sull’area, per manomissione del territorio pubblico. In caso di richiesta effettuata dall’amministratore di un condominio, si dovrà allegare anche copia di consenso firmato da tutti i condomini.
Nel dettaglio, per la richiesta potrebbero essere necessarie alcune marche da bollo. Ad esempio sul modulo della richiesta vi si deve apporre quella da 16 euro, così come sull’atto di concessione.
C’è un costo poi da pagare per ricevere il segnale indicatore (di circa 9 euro) più un’ulteriore marca da bollo da 16 euro qualora si richieda l’installazione della segnaletica orizzontale.
La domanda protocollata, timbrata e datata, e ai documenti allegati dovranno essere conservati dal richiedente per ogni eventuale controversia o per chiarimenti.
I tempi necessari al rilascio del passo carrabile variano dai 15 ai 30 giorni circa a partire dalla data di presentazione della domanda, ma aumentano nel caso serva anche il rilascio dell’autorizzazione edilizia.
Una volta ottenuta la concessione, la cui durata sarà di 29 anni al massimo, si riceverà un segnale indicatore riportante la scritta di passo carrabile, il simbolo di divieto di sosta, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune concedente.
Il cartello dovrà essere collocato nella zona tra lo spazio pubblico e la proprietà privata ed essere ben visibile da ogni angolazione.
Il cartello deve avere ben precise caratteristiche:
- nome e stemma del Comune che lo ha autorizzato;
- numero di autorizzazione;
- scritta “passaggio carrabile”;
- segnale di divieto di sosta.
Quanto costa il passo carrabile
Oltre alle spese di istruttoria, di copisteria e alle marche da bollo, per ottenere un passo carrabile è necessario pagare annualmente la Tosap.
Quest’ultima viene determinata dalla Provincia o dal Comune, che parte da una tariffa base aggiungendo poi alcuni costi variabili, in base ai seguenti criteri:
- area di richiesta;
- superficie;
- attività (privata o commerciale).
Sono esentati dalla Tosap lo Stato, gli Enti locali, gli enti religiosi se l’occupazione ha finalità di culto, gli Enti non commerciali e le Onlus.
Il pagamento della Tosap deve essere fatto con versamento delle somme sul conto corrente postale del Comune o della Provincia. Per gli enti che sono in convenzione con l’Agenzia delle Entrate il versamento può essere effettuato anche con il modello F24.
In caso di occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia e assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni stesse. Se l’importo previsto supera i 258,23 euro è possibile effettuare il pagamento a rate. Si tratta di 4 rate trimestrali senza sanzioni e interessi.
Cosa rischia chi non rispetta le regole
Chi apre o trasforma degli accessi o ne utilizza di preesistenti ma senza autorizzazione rischia una multa da 168 a 674 euro.
Chi invece viola altre regole, per esempio non esponendo il cartello per il passo carrabile o esponendo un cartello non a norma di legge, rischia una sanzione ridotta: da 41 a 168 euro, come previsto dall’articolo 22 del Codice della strada. La violazione del divieto di sosta è invece punita dall’articolo 158 del Codice della strada con una multa da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i veicoli a due ruote, da 87 a 344 euro per tutti gli altri veicoli. È inoltre possibile la rimozione forzata del veicolo, con spese di trasporto e deposito a carico del trasgressore.
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