Paesi black list 2026, l’Ue aggiorna l’elenco dei paradisi fiscali

Patrizia Del Pidio

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Black list paradisi fiscali ottobre 2026. L’UE cancella Panama e Vietnam dall’elenco non cooperativi. Tutti i Paesi rimasti e le regole dell’Agenzia delle Entrate.

Paesi black list 2026, l'Ue aggiorna l'elenco dei paradisi fiscali

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Il 9 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri delle finanze europei (Ecofin) ha aggiornato la lista nera dei paradisi fiscali: Panama e Vietnam escono dalla lista dei Paesi non cooperativi dal punto di vista fiscale. La valutazione viene effettuata ogni sei mesi, a settembre e a ottobre di ogni anno, e si valutano il rispetto delle regole di trasparenza fiscale da parte dei Paesi non UE. Attualmente la black list contiene 8 Stati.

Panama e Vietnam, nella valutazione del 9 ottobre, sono stati trasferiti tra le giurisdizioni che collaborano con l’Unione Europea, ma sono ancora soggette e verifiche e impegni.

La black list dei paradisi fiscali è stata istituita dall’Unione Europea nel 2017 per contrastare l’elusione fiscale. Le giurisdizioni sono valutate sulla base di una serie di criteri per la trasparenza fiscale, l’equa tassazione, l’attuazione di standard internazionali da attuare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

Due liste con finalità diverse

Quando si parla di black list dei paradisi fiscali si fa spesso confusione perché ne esistono due: quella storica dell’Agenzia delle Entrate (nazionale) e quella aggiornata due volte l’anno dall’UE. Si tratta di elenchi con finalità e ambiti differenti:

  • la black list italiana (Agenzia delle Entrate): è composta da decreti ministeriali nazionali che individuano gli Stati a fiscalità privilegiata. L’obiettivo principale è contrastare l’evasione fiscale interna, i trasferimenti fittizi di residenza all’estero delle persone fisiche (quadro RW) e regolare la disciplina societaria delle imprese controllate.
  • la black list dell’Unione Europea: è l’elenco ufficiale dei Paesi non cooperativi a fini fiscali (Allegato I della EU list of non-cooperative jurisdictions). L’obiettivo principale è promuovere standard globali di trasparenza spingendo i Paesi terzi a conformarsi alle regole del Global Forum dell’OCSE e del G20.

I soggetti più interessati a queste liste sono tutti i contribuenti e le imprese che intrattengono rapporti economici o detengono attività finanziarie con operatori residenti in queste giurisdizioni.

Di seguito indicheremo quali sono i Paesi inseriti nella Black List dell’Agenzia delle Entrate e quali rientrano nella black list dell’UE.

Spiegheremo poi cosa sono i paradisi fiscali, illustrando gli eventuali adempimenti fiscali per chi, appunto, opera con quest’ultimi.

Black list Ue, novità 2026

Al Consiglio Economia e finanza (Ecofin) del 9 ottobre 2026 i ministri dell’Ue hanno aggiornato le giurisdizioni che non cooperano ai fini fiscali. Le modifiche, attese due volte l’anno, si basano sulle raccomandazioni del gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese.

Dalla black list europea escono Panama e Vietnam.

Panama era stato inserito nella lista nel febbraio 2020, con la riforma del regime di esenzione fiscale sui redditi di fonte estera il Paese è stato considerato una giurisdizione cooperativa ottenendo anche una valutazione positiva sullo scambio di informazioni su richiesta.
Il Vietnam era stato inserito nella black list a febbraio 2026 per una valutazione negativa sul sistema di scambio di informazioni fiscali. Le riforme che il Paese ha intrapreso su questo fronte gli hanno permesso di tornare nell’elenco delle giurisdizioni collaborative.

Attualmente la black list dell’Unione Europea contiene 8 Stati:

  • Samoa americane;
  • Anguilla;
  • Guam;
  • Palau;
  • Russia;
  • Isole Turks e Caicos;
  • Isole Vergini americane;
  • Vanuatu.

Lista Paesi Black List Agenzia delle Entrate

Per quel che riguarda l’Agenzia delle Entrate, invece, l’ultimo elenco dei Paesi all’interno della Black List sono contenuti nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 e sono:

  1. Alderney
  2. Andorra
  3. Antigua e Barbuda
  4. Antille Olandesi
  5. Aruba
  6. Bahama
  7. Bahrein
  8. Barbados
  9. Belize
  10. Bermuda
  11. Brunei
  12. Costa Rica
  13. Dominica
  14. Emirati Arabi Uniti
  15. Ecuador
  16. Filippine
  17. Gibilterra
  18. Gibuti
  19. Grenada
  20. Guernsey
  21. Hong Kong
  22. Isola di Man
  23. Isole Cayman
  24. Isola Cook
  25. Isole Marshall
  26. Isole Vergini Britanniche
  27. Jersey
  28. Libano
  29. Liberia
  30. Liechtenstein
  31. Macao
  32. Malaysia
  33. Maldive
  34. Mauritius
  35. Monserrat
  36. Nauru
  37. Niue
  38. Oman
  39. Panama
  40. Polinesia Francese
  41. Principato di Monaco
  42. Sark
  43. Seicelle
  44. Singapore
  45. Saint Kitts e Nevis
  46. Saint Lucia
  47. Saint Vincent e Grenadine
  48. Taiwan
  49. Tonga
  50. Turks e Caicos
  51. Tuvalu
  52. Uruguay
  53. Vanuatu
  54. Samoa

Da allora, però, la lista non è più stata aggiornata dall’Agenzia e, quindi, per individuare i Paesi Black List bisogna fare riferimento al citato elenco dell’Ue.

La normativa italiana ha storicamente utilizzato elenchi rigidi pubblicati tramite Decreti Ministeriali. I testi normativi di riferimento più noti sono stati il DM 4 maggio 1999 (per le persone fisiche) e il DM 21 novembre 2001 (per le società estere controllate - CFC), poi affiancati dal DM 12 febbraio 2014 (che conteneva l’elenco di 54 Paesi sopra elencati ai soli fini della deducibilità dei costi).

Nello storico impianto ministeriale italiano, la normativa prevedeva anche due varianti per l’applicazione delle tutele antielusione:

A) Interi Paesi considerati paradisi fiscali «salvo eccezioni»
In questi casi l’intera giurisdizione era in Black List, a meno che la società non dimostrasse di svolgere attività ordinarie fortemente tassate in loco, come nei casi di:

  • Bahrein: “con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione,
    estrazione e raffinazione nel settore petrolifero”;
  • Monaco: “con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del
    fatturato fuori dal Principato”.

B) Paesi inclusi in Black List limitatamente a specifici regimi agevolati
In questa classificazione l’ordinamento italiano considerava il Paese collaborativo, tranne per specifiche attività «off-shore» o esenzioni settoriali mirate:

  • Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
  • Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
  • Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  • Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
  • Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
  • Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
  • Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
  • Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
  • Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
  • Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Perché la Black List dell’Agenzia delle Entrate non viene più aggiornata

Formalmente la Black List dell’Agenzia delle Entrate non è aggiornata all’ultimo anno in corso perché è stata superata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, che ha disposto “l’abrogazione delle comunicazioni black list”.

Dal 2010 e fino al 2016 era invece obbligatoria la comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate, qualora le operazioni intercorse con società residenti o domiciliate nei paradisi fiscali fossero superiori alla somma di diecimila euro.

L’emendamento presentato prima dell’approvazione del testo relativo al decreto fiscale ricevette il pass verde da parte della Commissione Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati.

In origine, dunque, l’elenco dell’Agenzia delle Entrate era indispensabile per consentire ai soggetti interessati di ottemperare alle disposizioni fiscali previste dalla legge. Da quando la comunicazione non è più obbligatoria, non vi è nemmeno più la necessità da parte dell’organismo dipendente dl Ministero dell’Economia e delle Finanze di aggiornare la Black List.

L’ultimo quadro organico di raccordo amministrativo per le imprese è stato infatti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 39/E del 26 settembre 2016, emanata proprio per fare il punto sulla transizione dai vecchi decreti ministeriali (tra cui lo storico D.M. del 21 novembre 2001) ai nuovi standard di controllo europei e globali. L’aggiornamento finale dell’elenco risale dunque alla fine del 2015.

Articolo revisionato da Patrizia Del Pidio il

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